Mediatori Creditizi: SCIA e Collaboratori

mediatori creditiziIl Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che i collaboratori dei Mediatori Creditizi, seppur legati da un rapporto di agenzia ex art. 1742 del cod. civ., non hanno l’obbligo di procedere all’aggiornamento della propria posizione presso il Registro delle Imprese e REA della Camera di Commercio, così come previsto dal regolamento di attuazione della Bolkenstein per gli Agenti di Commercio ( nota del 27.02.2013 ). L’obbligo di eseguire l’aggiornamento della posizione presso il Registro delle Imprese e il REA non opera quindi con riguardo ai collaboratori dei Mediatori Creditizi (cd. Promotori Creditizi).

A conferma di quanto sopra si chiarisce che l’iscrizione dei collaboratori nell’elenco speciale tenuto dall’ OAM non è soggetta al possesso dei requisiti tipici degli Agenti di Commercio (art.5 L. 204/85) e quindi il collaboratore, non potendo essere considerato quale un agente di commercio, è esonerato dall’iscrizione al Registro delle Imprese o al REA. Il Ministero precisa che qualora fosse prevista al REA una qualche forma di pubblicità di detto collaboratore, questa sarebbe eventualmente sotto la posizione del mediatore creditizio già iscritto.

In definitiva, il collaboratore del mediatore creditizio non è quindi soggetto a presentare la SCIA, nè ci sono codici attività particolari da usare.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

173 Responses to Mediatori Creditizi: SCIA e Collaboratori

  1. andrea gotti ha detto:

    Buongiorno,
    sono l’amministratore unico della GMF srl, società iscritta all’OAM come mediatore creditizio.
    Volevo sapere se per i miei collaboratori, ora contrattualizzati come procacciatori, devono essere considerati agenti e quindi devo versare i contributi enasarco.
    Grazie

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Gotti, in merito alla domanda da Lei posta le riassumo di seguito la posizione da noi seguita.

      ENASARCO
      Evidenziamo che già l’articolo 346, comma 6) del D.L. 7/9/2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni” recita così: “le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa”.In forza di quanto precede, i collaboratori oltremodo non sono soggetti alla contribuzione Enasarco.
      Ciò non toglie, comunque, che se la società mandante e i procacciatori sono concordi, in qualche caso abbiamo proceduto ad iscrivere all’ENASARCO i procacciatori in quanto venivano meno i presupposti distintivi che sono alla base del rapporto del procacciatore ( nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed invia del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha
      ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni).

  2. andrea gotti ha detto:

    La ringrazio della sua risposta, se ho ben capito, pur essendo la mia società operante nel settore della mediazione creditizia (mutui, cessione del quinto, leasing, factoring, finanziamenti in genere) è assimilata alla mediazione assicurativa e quindi non tenuta al versamento dei contributi Enasarco?

  3. Marco Losa ha detto:

    Buongiorno, vorrei chiederle se ci sono stati sviluppo sulla questione, ovvero obbligo di enasarco per i collaboratori di società di mediazione creditizia.
    Ringrazio anticipatamente.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Marco, Fondazione Enasarco e OAM hanno siglato un protocollo d’intesa che prevede una collaborazione tra i due enti in tre aree di intervento:scambio di informazioni, attività ispettiva e attività formativa. L’accordo è teso ad un allargamento della platea degli iscritti all’Enasarco attraverso un’intesa con le categorie degli agenti finanziari, così come già accaduto con le rappresentanze delle agenzie immobiliari per i loro collaboratori. Il nuovo quadro legislativo comporta l’iscrizione all’Enasarco anche per i mediatori creditizi in qualità di soggetti proponenti dei collaboratori (per cui versano i contributi per i collaboratori) e i collaboratori in qualità di mandatari di un agente in attività finanziaria o di un mediatore creditizio (per cui ricevono la tutela previdenziale Enasarco).

    • Massimo Montanari ha detto:

      Ad ulteriore integrazione della mia risposta al suo quesito, la Fondazione Enasarco ha proposto di presentare istanza, assieme alle Associazioni di categoria, di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di pervenire ad una soluzione della questione, obiettivamente allo stato molto complessa. Fimaa, assieme ad Anama, ha ritenuto di aderire a detta proposta di Enasarco, in quanto obiettivamente consentono da un lato di arginare il diffondersi del contenzioso in atto, con pronunce quasi sempre favorevole alla Fondazione e dall’altro la soluzione proposta per la posizione dei collaboratori rappresenta allo stato la soluzione probabilmente più opportuna sotto il profilo giuslavoristico.

      • Marco Losa ha detto:

        Grazie per la risposta. E’ davvero una questione complessa. La ratio delle creazione di due distinte figure: gli agenti in attività finanziaria e le società di mediazione (sarebbe) dovuto essere la netta distinzione, a tutela del consumatore, tra chi opera in rappresentanza e con mandato di una banca/finanziaria e tra chi opera in assenza di conflitto di interesse ed in maniera indipendente da banche e gruppi finanziari. ricondurre tutto sotto un simil-mandato di agenzia pare essere una forzatura. Lei che ne pensa?

  4. Nazario ha detto:

    Buona sera Massimo, mi chiamo Nazario, sono collaboratore di un mediatore creditizio, volevo chiederle una delucidazione che finora nessuno è riuscito a darmi, io svolgo l’attività di mediazione dal 2006 quindi fino allo scorso anno ero sia mediatore creditizio che agente in attività finanziaria con più mandati di varie banche/finanziarie, mentre ora lavoro per una sola società spa mediatore creditizio in regola iscritta all’OAM.
    Ora la mia domanda è la seguente, in camera di commercio sono tuttora iscritto come mediatore creditizio codice Ateco: 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari Importanza: P – primaria Registro Imprese, Attività prevalente esercitata dall’impresa MEDIATORE CREDITIZIO Attivita’ esercitata nella sede MEDIATORE CREDITIZIO.
    Ma io non sono più mediatore creditizio in quanto opero come collaboratore del mediatore, è corretto secondo lei il codice attività che ho ancora in camera di commercio e la descrizione dell’attività o devo modificarli?
    Grazie del prezioso aiuto, cordialmente Nazario

    • Massimo Montanari ha detto:

      Collaboratori e dipendenti
      Sono i soggetti (persone fisiche) di cui i Mediatori si avvalgono per il contatto con il pubblico ai sensi dell’art. 128-novies del T.u.b..
      I collaboratori dei mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.
      I Mediatori creditizi trasmettono all’O.A.M. l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico e verificano, anche attraverso procedure interne, in capo ad essi il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali richiesti dalla normativa in vigore.

      Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che i collaboratori dei Mediatori Creditizi, seppur legati da un rapporto di agenzia ex art. 1742 del cod. civ., non hanno l’obbligo di procedere all’aggiornamento della propria posizione presso il Registro delle Imprese e REA della Camera di Commercio, così come previsto dal regolamento di attuazione della Bolkenstein per gli Agenti di Commercio ( nota del 27.02.2013 ). L’obbligo di eseguire l’aggiornamento della posizione presso il Registro delle Imprese e il REA non opera quindi con riguardo ai collaboratori dei Mediatori Creditizi (cd. Promotori Creditizi).
      A conferma di quanto sopra si chiarisce che l’iscrizione dei collaboratori nell’elenco speciale tenuto dall’ OAM non è soggetta al possesso dei requisiti tipici degli Agenti di Commercio e quindi il collaboratore, non potendo essere considerato quale un agente di commercio, è esonerato dall’iscrizione al Registro delle Imprese o al REA. Il Ministero precisa che qualora fosse prevista al REA una qualche forma di pubblicità di detto collaboratore, questa sarebbe eventualmente sotto la posizione del mediatore creditizio già iscritto.

      In definitiva, il collaboratore del mediatore creditizio non è quindi soggetto a presentare la SCIA, nè ci sono codici attività particolari da usare.

  5. Nazario ha detto:

    Ciao Massimo, quindi se ho ben capito il codice attività già in mio possesso va bene lo stesso anche se riporta la dicitura mediatore creditizio e io sono solo collaboratore del mediatore?
    Grazie Nazario

    • Massimo Montanari ha detto:

      Certamente, non è necessario provvedere ad alcun cambiamento. Saluti cordiali.

      • Nadia ha detto:

        Buona sera vorrei sottoporre una domanda !
        Io sono collaboratore di una società di mediazione del credito
        Sono iscritta al regime dei super minimi con il cod 66.19.21
        Quest’anno anno vorrei iscrivermi alla gestione separata perché le fatture sono state poche ma l’ inps da pagare sempre molto alta!
        Secondo lei posso farlo mantenendo lo stesso codice che avevo oppure potrei avere problemi con l’ ivass o Oam se cambio codice ateco per variare il regime previdenziale ( anche perché la gestione separata non richiede l’ iscrizione alla CCIA)

  6. Stefano ha detto:

    Buonagiorno Massimo, mi chiamo Stefano, sono collaboratore di un mediatore creditizio, quindi regolarmente inserito nell’elenco dei collaboratori di una società di mediazione, ma ho un problema: non riesco a iscrivermi nel registro delle imprese come piccolo imprenditore! Anche se sono un “collaboratore” svolgo comunque un’attività imprenditoriale per cui ho regolarmente presentato domanda di iscrizione e inizio attività a marzo 2013 ma la Camera di Commercio di Roma respinge tale pratica! Il motivo di tale rifiuto si baserebbe su una Nota rilasciata dal Ministero dello Sviluppo del 27 febbraio 2013. Ma come é possibile?

    Grazie del prezioso aiuto, cordialmente Nazario

  7. Massimo Montanari ha detto:

    Sig. Stefano, per quel che riguarda il suo problema di seguito Le allego quello che prevede la normativa vigente in tema di Iscrizione in CCIAA dei collaboratori di Società di mediazione. Spero che le notizie riportate siano esaustive, in caso rimangano dubbi mi ricontatti pure. Saluti cordiali.

    Mediatore creditizio
    Normativa:
    Testo unico bancario; D.Lgs.141/2010

    Descrizione:
    Il mediatore creditizio è il soggetto che mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti.

    Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.

    Requisiti:
    Iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

    La legge riserva lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative.

    Pertanto, non è possibile svolgere tale attività nella forma di impresa individuale.

    L’attività di mediazione creditizia deve essere svolta in via esclusiva; è possibile svolgere anche attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa.

    Annotazioni:
    COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

    L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione (cd. broker).

    L’attività di mediazione creditizia non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e con l’attività di promotore finanziario.

    Il mediatore creditizio non può segnalare ad un proprio cliente prodotti e servizi per i quali un determinato agente in attività finanziaria ha ricevuto un mandato da parte di un intermediario bancario o finanziario. E’ ammessa la segnalazione operata tra mediatori creditizi (comunicazione OAM n. 13/2013).

    (Ultima modifica del 05.09.2013).

  8. rocco ha detto:

    Salve leggendo l’articolo non ho capito se l’agente in attività finanziaria persona fisica (ditta individuale) è tenuto all’iscrizione alla camera di commercio ? grazie

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Rocco,
      Le comunico che in data 1° ottobre 2013 si è proceduto a cancellare dagli elenchi dei soggetti che beneficiano del periodo transitorio, previsto dal d.lgs.141/2010, gli iscritti “non operativi” negli elenchi tenuti dall’Organismo (OAM). Tali soggetti non possono più operare sulla base della preesistente normativa e sono, pertanto, tenuti a cessare ogni attività fino alla definitiva iscrizione “operativa” negli elenchi tenuti dall’OAM.
      Il beneficio del periodo transitorio continuerà ad operare esclusivamente nei confronti dei soggetti per i quali il procedimento di iscrizione è tuttora pendente presso l’OAM.

  9. Eliana ha detto:

    Salve. Io sono agente in attività finanziaria regolarmente iscritta e operativa presso O.A.M. Ho lavorato sette anni come collaboratore di un agente finanziario e da gennaio 2013 con contratto a tempo indeterminato. Ora mi trovo in cig e ho avuto offerte di lavoro ma come agente di commercio. Ho provato a chiedere alla camera di commercio di Milano se l’iscrizione come agente in attività finanziaria può essere ritenuta valida come requisito professionale per avere l’iscrizione a ruolo come agente di commercio ma non mi hanno saputo rispondere e stanno ancora valutando. Lei sa dirmi qualcosa in merito? Grazie mille. Saluti

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregia Sig.ra Eliana, prendendo a riferimento la CCIAA dove opero, il requisito in suo possesso non è abilitante per poter ottenere l’iscrizione come Agente di Commercio. Le allego, di seguito, i requisiti professionali validi per poter ottenere l’iscrizione in CCIAA. Cordiali saluti ed auguri per le sue future attività.

      REQUISITI PROFESSIONALI

      diploma di scuola secondaria di secondo grado
      ragioniere
      perito commerciale
      perito sezione commercio estero
      perito aziendale e corrispondente in lingue estere
      diploma istituti tecnici per il turismo
      analista contabile
      segretario d´amministrazione
      operatore commerciale
      operatore turistico
      oppure
      diploma di laurea ad indirizzo commerciale
      scienze politiche
      scienze economiche marittime e statistiche
      economia e commercio
      giurisprudenza, sociologia
      scienze economiche
      scienze economiche bancarie
      economia politica
      economia aziendale
      scienze bancarie e assicurative

      oppure
      esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell´ultimo quinquennio, come dipendenti qualificati con mansioni di gestione e organizzazione delle vendite e inquadramento ai livelli più alti del contratto collettivo applicato

      oppure
      coadiutore di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell’ultimo quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti

      oppure
      attività di commercio come lavoratore autonomo, per almeno due anni nell´ultimo quinquennio, o attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture)

      oppure
      titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, per almeno due anni negli ultimi cinque, avente attività di vendita con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite.

  10. Marco ha detto:

    Salve,

    sono un nuovo collaboratore di una società di mediazione creditizia. Settimana scorsa mi è arrivata la risposta dalla camera di commercio di Catania che mi negava l’iscrizione perchè non ho fornito un documento che attesti la mia posizione. Premettento che la pratica è stata consegnata, alla camera di commercio, con copie contratto collaborazione che specifica la mia posizione, ho sottolineato al mio commercialista che io sono un Collaboratore e che sono iscritto all’OAM come tale, sotto la società per cui lavoro. Il mio commercialista non è convinto e non vorrei che si stia sbagliando qualcosa nella richiesta di iscrizione. Lei cosa pensa? Dovrei fornire ulteriori informazioni o abbiamo sbagliato la presentazione?
    mi dispiace se son stato ripetitivo rispetto qualche altro commento.
    Cordiali saluti

    • Massimo Montanari ha detto:

      Salve Sig. Marco, io contatterei la CCIAA per valutare assieme il perchè Le è stata negata l’iscrizione, in quanto, da quello che Lei mi ha scritto, ha tutta la documentazione in regola per poterla ottenere. Magari è saltato qualche passaggio nel momento della presentazione della domanda. Cordiali saluti e grazie del commento.

  11. Andy ha detto:

    Buongiorno Dott. Montanari.
    Dopo essere stato sub-agente di una SRL (Agenzia in Attività Finanziaria),
    con l’entrata in vigore dell’OAM sono stato inquadrato come “collaboratore” della medesima società (quindi figuro nell’elenco dei collaboratori di tale SRL). Ho un “mandato” di collaborazione, ho la partita Iva e sono iscritto alla CCIAA con il classico codice Ateco 66.19.22.
    Vorrei chiarire alcuni punti oscuri:
    A) essendo ora collaboratore di Agente in Attività Finanziaria, non dovrei più essere assimilato all’agente di commercio (leggo che sono esonerato dalla presentazione SCIA). Giusto ?
    Quindi in Camera di Commercio come dovrei modificare la mia posizione e la descrizione della mia attività, non essendo più “agente” ma semplice “collaboratore” ? E quale codice ATECO dovrei utilizzare ?
    B) non essendo più assimilato ad agente di commercio, come mi comporto con Enasarco ? Per il mio incarico di collaboratore percepisco compensi provvigionali (1 fattura al mese): devo continuare a versare l’Enasarco anche con il nuovo “status” di collaboratore ? Oppure posso smettere di versare l’Enasarco ?
    C) Estremizzando: alla luce del mio nuovo “status” di collaboratore, potrei addirittura chiudere la mia posizione al REA (dove risulto ditta individuale) ? Se la risposta è SI, come mi dovrei comportare a livello fiscale ? Dovrei chiudere anche la partita IVA, e quindi come dovrei fatturare i miei compensi ?
    Mi scuso se sono stato prolisso e La ringrazio in anticipo per le cortesi risposte. Cordialmente.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio lettore,
      cercherò di rispondere alle sue numerose richieste in modo sintetico e spero esaustivo.
      Punto A) Seppur legato da un rapporto di Agenzia ex art. 1742 cod. civ., i collaboratori dei mediatori creditizi non hanno l’obbligo di procedere all’aggiornamento della propria posizione presso il Registro delle Imprese e del REA, come previsto dal regolamento di attuazione della Bolkestein per gli Agenti di Commercio (nota del 27.02.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico)
      Punto B) Per quel che riguarda il discorso Enasarco, non conoscendo la sua posizione contributiva non sono in grado di dare dei consigli, posso solo dirle di continuare a versarla fino a prova contraria (penso inoltre che Le sarà utile per arrivare agli anni necessari di contribuzione per il calcolo della pensione…..) in quanto per le notizie in mio possesso non può fare la scelta se versarla o meno.
      Punto C) No, come già scritto al punto 1 ed inoltre la Partita Iva Le serve per fare le fatture.
      Cordiali saluti.

  12. Andy ha detto:

    La ringrazio per la pazienza e per le risposte esaustive.
    Per quanto riguarda il punto C) vorrei però un chiarimento:
    mi conferma che devo mantenere la mia iscrizione al REA presso la CCIAA, oppure posso mantenere SOLO LA PARTITA IVA (per le fatture) ma posso cancellarmi dal REA ? (questo è l’unico punto che non mi era chiaro).
    La ringrazio ancora una volta per questo ulteriore chiarimento che vorrà fornirmi. Cordialmente.

  13. Massimo Montanari ha detto:

    Le confermo di mantenere la Sua iscrizione in CCIAA per il momento, se ci saranno sviluppi legislativi sul tema La terrò informata.

    Cordiali saluti.

  14. stefano ha detto:

    buona sera
    volevo avere un suo parere
    I nuovi collaboratori di soc di mediazione creditizia non si devono più iscrivere alla camera commercio?
    se si e quindi non più ditta individuale ma allora professionisti non possono più scaricare come gli agenti 80% ma il 40% con gestione separata dell’inps
    in tutto questo l’enasrco che centra
    grazie
    cordialità

  15. Massimo Montanari ha detto:

    Egregio Sig. Stefano, innanzitutto le allego la specifica relativa all’iscrizione in CCIAA dei collaboratori e dipendenti delle Società in mediazione.

    Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che i collaboratori dei Mediatori Creditizi, seppur legati da un rapporto di agenzia ex art. 1742 del cod. civ., non hanno l’obbligo di procedere all’aggiornamento della propria posizione presso il Registro delle Imprese e REA della Camera di Commercio, così come previsto dal regolamento di attuazione della Bolkenstein per gli Agenti di Commercio ( nota del 27.02.2013 ). L’obbligo di eseguire l’aggiornamento della posizione presso il Registro delle Imprese e il REA non opera quindi con riguardo ai collaboratori dei Mediatori Creditizi (cd. Promotori Creditizi).

    A conferma di quanto sopra si chiarisce che l’iscrizione dei collaboratori nell’elenco speciale tenuto dall’ OAM non è soggetta al possesso dei requisiti tipici degli Agenti di Commercio (art.5 L. 204/85) e quindi il collaboratore, non potendo essere considerato quale un agente di commercio, è esonerato dall’iscrizione al Registro delle Imprese o al REA. Il Ministero precisa che qualora fosse prevista al REA una qualche forma di pubblicità di detto collaboratore, questa sarebbe eventualmente sotto la posizione del mediatore creditizio già iscritto.

    In definitiva, il collaboratore del mediatore creditizio non è quindi soggetto a presentare la SCIA, nè ci sono codici attività particolari da usare.

    • Andy ha detto:

      Buongiorno, mi scusi se intervengo nuovamente nella discussione.

      Con riferimento al post da Lei pubblicato il 15 novembre (in risposta al Sig. Stefano) leggo che:

      “A conferma di quanto sopra si chiarisce che l’iscrizione dei collaboratori nell’elenco speciale tenuto dall’ OAM non è soggetta al possesso dei requisiti tipici degli Agenti di Commercio (art.5 L. 204/85) e quindi il collaboratore, non potendo essere considerato quale un agente di commercio, è esonerato dall’iscrizione al Registro delle Imprese o al REA. Il Ministero precisa che qualora fosse prevista al REA una qualche forma di pubblicità di detto collaboratore, questa sarebbe eventualmente sotto la posizione del mediatore creditizio già iscritto.
      In definitiva, il collaboratore del mediatore creditizio non è quindi soggetto a presentare la SCIA, nè ci sono codici attività particolari da usare”…

      Ciò apparentemente contrasta con le risposte che Lei mi ha fornito in data 13 novembre e 15 novembre, dove mi consigliava invece di “mantenere l’iscrizione alla CCIAA”.

      Vorrei dunque capire meglio, in via definitiva: il sottoscritto, in qualità di collaboratore di Agente in Attività Finanziaria sarei dunque esonerato dal mantenere la mia iscrizione al REA (CCIAA) e non sarei quindi più soggetto alla disciplina dell’Agente di Commercio (compresa contribuzione Enasarco).

      Mi conferma cortesemente che ciò che ho scritto è corretto ?

      Mi scuso per averLa nuovamente disturbata e, ringraziandoLa nuovamente, La saluto cordialmente.

      • Massimo Montanari ha detto:

        Egregio Sig. Andy, le due posizioni oggetto della domanda sono dettate da una diversa origine di partenza e le problematiche del Sig. Stefano sono diverse dalle sue. Inoltre, per chi deve effettuare l’iscrizione adesso e per chi invece è già iscritto,la posizione è molto diversa.
        Comunque,per quel che riguarda la sua posizione, e dopo essermi consultato con i miei colleghi del settore fiscale, le ribadisco quello che le avevo detto: confermare l’iscrizione in CCIAA e versare l’Enasarco (anche se non sono in possesso della storia dei suoi versamenti). Chiaramente, questo è un giudizio mio personale, basato sull’esperienza della nostra Federazione, e l’interpretazione nostra non ha la pretesa di essere la verità assoluta,

        Ancora cordiali saluti e buon lavoro.

        • Andy ha detto:

          La ringrazio per l’ulteriore precisazione, ma ero un po’ in confusione.
          Scusi ancora.
          Buon lavoro !

          • Massimo Montanari ha detto:

            Ci mancherebbe altro, districarsi nei meandri della legislazione fiscale italiana è una missione quasi impossibile. A sua disposizione per eventuali futuri chiarimenti. Buon lavoro.

        • raffaello pierri ha detto:

          buongiorno, sono un collaboratore di mediatore creditizio e precedentemente mediatore creditizio, sempre come ditta individuale, sono iscritto in camera di commercio ancora come mediatore creditizio, ora ho cambiato sede, e la camera di commercio di roma non ha accettato la mia comunicazione unica per il cambio sede, dicendo che non devo essere iscritto in camera di commercio,

          come devo fare a fare publicare sulla visura camerale la nuova sede.

  16. Massimo Montanari ha detto:

    In questo momento di vuoto legislativo, solamente le Società aventi forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa possono svolgere l’attività di Mediazione Creditizia.
    Chi era iscritto in forma di Ditta Individuale,non può in questo momento effettuare alcun tipo di operazione (ed è per questo, penso, che la CCIAA di Roma non accetta variazioni…). Siamo in attesa di sapere come comportarci con le “vecchie” ditte individuali come la sua,che in questo momento possono operare solamente come collaboratori.
    Continui a seguirci, non appena ci saranno novità verranno pubblicate.
    Saluti di Buone Feste.

  17. raffaello pierri ha detto:

    la ringrazio, per la celere risposta, ma quello che mi chiedo è come può la camera di commercio di Roma non accettare la richiesta di variazione sede ed anche di inoltro casella pec “? mantenendo invece i dati vecchi e pubblicandoli con il vecchio indirizzo.
    si rischia di dare informazioni inesatte a chi fosse interessato ad avere notizie sulla sede legale della ditta individuale ( clienti, fornitori ecc)
    cosa ne pensa?

  18. Massimo Montanari ha detto:

    Ha perfettamente ragione, ma in questo momento vi è un buco legislativo in quanto deve essere emanata dal Governo la circolare operativa sul tema in oggetto (sono mesi che attendiamo, molti mediatori creditizi non possono più lavorare……..), la Fimaa è sempre in contatto col Ministero per cercare di sbloccare questa incresciosa situazione al più presto. Di conseguenza, anche le CCIAA non si assumono responsabilità di nessun tipo per quel che riguarda il Registro dei mediatori e pertanto non effettuano alcun tipo di variazioni in merito.
    Auguri di Buone Feste.

  19. Patrizio ha detto:

    Salve,
    le vorrei sottoporre un caso sul quale avere un consiglio.
    L’amministratore di una società a responsabilità limitata, iscritta regolarmente c/o l’oam come agente in attività finanziaria, è anche collaboratore della stessa perchè unitamente ai propri dipendenti ( anche loro iscritti ) effettua il riconoscimento dei clienti. Si sta valutando la proposta di collaborare con una società di mediazione e quindi secondo le norme vigenti una società non puo essere collaboratore di un mediatore creditizio. La mia domanda è la seguente, ma un collaboratore persona fisica di un mediatore creditizio puo’ avvalersi nella sua attività di dipendenti per consulenze e riconoscimento clienti? ed inoltre se la società srl recede dal contratto di agenzia puo la stessa conservare l’iscrizione in modo da poterla utilizzare in futuro? e se si con lo stesso amministratore che nel frattempo è diventato collaboratore della società di mediazione?
    Spero di essere stato chiaro grazie.

  20. Massimo Montanari ha detto:

    Egregio Sig. Patrizio, le sue domande toccano aspetti ancora non totalmente chiariti sulle spinose problematiche inerenti al settore dei Mediatori Creditizi.

    Cercherò di rispondere ai suoi quesiti per quelle che sono le mie attuali conoscenze.
    1) Secondo me no, in quanto i mediatori creditizi possono avvalersi di collaboratori che devono possedere requisiti di onorabilità e Professionalità ed i nominativi devono essere trasmessi all’OAM. Eventualmente, i dipendenti devono essere assunti dal Mediatore Creditizio e non dai suoi collaboratori.
    2)Certamente si.
    3)Si.

    Cordiali saluti

    • sara ha detto:

      Salve,
      vorrei avere chiarimenti circa la situazione di un mediatore creditizio iscritto al Registro Imprese alla luce delle nuove disposizioni.
      Chi era iscritto in forma di Ditta Individuale cosa deve fare per cancellarsi dal Registro Imprese e intraprendere l’attività come collaboratore di mediatore creditizio, deve procedere alla cancellazione della posizione in Enasarco? A breve inizierà l’attività come collaboratore e pertanto ha richiesto la cancellazione dell’elenco degli agenti in attività finanziaria persona fisica.Ci sono stati nuovi riscontri normativi a tal proposito. Regna tanta confusione con CCIAA, inps ed Enasarco.
      Cordialmente

  21. Massimo Montanari ha detto:

    Buongiorno Sara, come da Lei specificato la confusione regna sovrana. Per i riscontri normativi purtroppo occorrerà aspettare ancora del tempo, fino a quando non verranno emanate le circolari chiarificatrici sulla questione e verranno istituiti i nuovi registri dei mediatori creditizi. Per quel che riguarda l’Enasarco, se il rapporto tra il collaboratore e l’Agenzia è configurato come “contratto di Agenzia” , e cioè se i collaboratori sono di fatto degli agenti, sono tenuti al pagamento dei contributi ENASARCO.(Nei casi di verifica ispettiva eseguita dagli Enti preposti, sono state controllate fatture fiscali e contratti, in quanto l’elemento essenziale che fa scattare il contratto di agenzia è la continuità della fatturazione in base all’art. 1742 del codice civile).

    Pertanto, la risposta alla sua domanda è fra queste righe: se rientra o meno in questi parametri……da questo dipende la cancellazione o meno dall’Enasarco.
    Continui comunque a seguirci….appena in possesso di novità le inseriremo nel blog. Buona lettura.

  22. Fabrizio ha detto:

    Sono un socio di società di mediazione. Avevo numerosi quesiti da porre ma dopo aver letto tutte le domande/risposte ho deciso di cambiare l’oggetto del messaggio. Mi sento di farle i miei più sinceri complimenti per il servizio che lei ed il blog state rendendo a tutti noi utenti, le risposte date sono tutte chiare ed esaustive (ovviamente in relazione al vuoto normativo in cui tutti dobbiamo districarci!!!).
    Grazie ancora

  23. Massimo Montanari ha detto:

    Grazie mille Sig. Fabrizio, il commento da Lei espresso ci gratifica molto in quanto significa che il lavoro che stiamo svolgendo nel confronto della collettività ha colto nel segno.
    Continui a leggerci ed a stimolarci. Un saluto.

  24. Salvo ha detto:

    Salve,
    relativamente la questione discussa nel blog le chiedevo un suo commento sul fatto che se un collaboratore di società di mediazione creditizia, regolarmente iscritto alla gestione enasarco, debba anche essere iscritto alla gestione ordinaria INPS
    grazie

  25. Massimo Montanari ha detto:

    Su questo punto, diverse CCIAA non non riconoscono la figura del collaboratore in quanto non esiste ancora un numero di identificazione, ma allo stesso tempo l’INPS chiede il pagamento dei Contributi in quanto considera il collaboratore alla stessa stregua di un Agente di Commercio. Alcuni collaboratori creditizi, che dispongono di redditi bassi, si iscrivono alla gestione separata ( operazione che non prevede l’iscrizione in CCIAA ) e pagano i contributi INPS percentualmente in base ai loro guadagni.
    Spero di aver risposto in maniera esaustiva alla sua domanda, Sig. Salvo.

  26. Salvo ha detto:

    Grazie della risposta,
    Anche nella mia esperienza diretta ho avuto modo di verificare che l’INPS richiede il pagamento dei contributi alla stregua di un agente di commercio.
    La differenza secondo me, ed è qui che le chiedevo un parere, che mentre un agente di commercio ha regolarmente una posizione Rea e quindi attraverso comunica apre direttamente le 3 posizioni (Iva, CCIAA, inps) un collaboratore di società di mediazione non dovendo iscriversi alla CCIAA secondo le recenti novità della 141, a mio parere non dovrebbe avere un a gestione ordinaria INPS (per intenderci artigiani e commercianti) alla stregua di un qualsiasi professionista che paga una cassa autonoma (per noi enasarco).
    Che ne pensa di questa interpretazione?
    Saluti

    • Andrea ha detto:

      Mi permetto di intervenire per esperienza diretta. La gestione separata INPS può risultare – alla fine – molto più costosa di quella “commercianti” (quella degli agenti di commercio, per capirci).
      Inoltre i contributi che confluiscono nel fondo “gestione separata” non possono essere ricongiunti ad altri fondi, quindi è “meno nobile” rispetto alla gestione commercianti.
      Ovviamente il commercialista e/o il consulente del lavoro sono deputati a fornire risposte più esaustive sui singoli casi.

  27. Massimo Montanari ha detto:

    Grazie mille Sig. Andrea della sua testimonianza. E’ sempre difficile dare dei consigli in quanto ogni caso è personale e distinto da tutti gli altri e gli elementi da tenere in considerazione hanno sempre molte sfaccettature. Chiaramente il commercialista, che dispone di tutti gli elementi, è in grado di consigliare la via da seguire al proprio cliente.

  28. Salvo ha detto:

    Salve Sig. Andrea,
    Credo non abbia inteso la mia domanda. Che la gestione separata inps sia una fregatura è assodato. Qui la questione è: un collaboratore di società di mediazione, non iscritto alla CCIAA e con regolare iscrizione Enasarco, può essere esonerato dal pagamento dei contributi Inps?
    E qui che chiedo il vostro parare e la mia esperienza diretta mi induce a dire che i commercialisti brancolano nel buio, ma del resto la stessa stessa inps non mi ha saputo rispondere anche perché la materia è indubbiamente poco regolata.
    Il mio parere è che l enasarco funga da cassa autonoma (per intenderci come l empam per i medici) e quindi i collaboratori siano esonerati dal pagamento dell’INPS.
    Aspetto vostri graditi commenti.
    Saluti

    • Andrea ha detto:

      No, non si può essere esonerati dal pagamento, nè dell’INPS nè dell’Enasarco (che rappresenta una previdenza complementare all’INPS, ma non sostitutiva). In particolare, Enasarco ha stipulato un accordo in sinergia con OAM per controlli incrociati anche sui collaboratori (ex “sub-agenti”). Per l’INPS non è ovviamente possibile essere esonerati dal pagamento, ma solo optare per il regime (commercianti o gestione separata).

      • Massimo Montanari ha detto:

        Concordo con Andrea, Enasarco ha stipulato un accordo per i controlli incrociati con l’OAM sui collaboratori e anche noi,come Fimaa territoriale, agiamo nel modo sopramenzionato.
        Saluti.

  29. Giuseppe ha detto:

    Salve,
    ho un accordo con una società di mediazione creditizia per lavorare con loro come collaboratore.
    Dovendo aprire la P.Iva e, possedendone tutti i requisiti, volevo optare per il nuovo regime dei minimi (cosiddetto “dei superminimi”).
    Volevo chiederle, essendo la figura del collaboratore equiparata a quella dell’agente di commercio, ma non obbligato all’iscrizione al REA ect, se potevo optare ai fini previdenziali per la gestione separata piuttosto che per il regime ordinario INPS (artigiani e commercianti), oltre a quella obbligatoria dell’ ENASARCO.

    Grazie

    Buona giornata

    • Massimo Montanari ha detto:

      E’ possibile optare per la gestione separata all’Inps, anche se i contributi che confluiscono nel fondo “gestione separata” non possono essere ricongiunti ad altri fondi, quindi è “meno nobile” rispetto alla gestione commercianti. Saluti.

      • Giuseppe ha detto:

        La ringrazio per la celere risposta.
        Sono consapevole dei limiti della gestione separata, ma iniziando ora l’attività, preferisco pagare i contributi in funzione del reddito piuttosto che in misura fissa indipendentemente dallo stesso fino al minimale.

        Buona Pasqua.

  30. Giuseppe ha detto:

    Salve, le spiego brevemente la mia posizione, ho un accordo sia con una società di mediazione per lavorare come collaboratore, che con un broker assicurativo per operare come sub-agente, essendo le due attività compatibili secondo quanto stabilito dalle ultime norme in materia. La mia domanda è la seguente, se in fase di apertura di p.iva inserisco come attività prevalente quella di sub agente e come secondaria quella di collaboratore (agente, mediatore, procacciatore di prodotti finanziari)ai fini previdenziali devo attenermi alle regole previste per l’attività prevalente? In sintesi, una volta formalizzato l’accordo con il broker posso procedere con quello con la società di mediazione senza iscrivermi all’ENASARCO non essendo tale iscrizione prevista per la figura di sub-agente assicurativo?

    La ringrazio in anticipo

    Cordiali saluti

    Giuseppe

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Giuseppe, la linea seguita da noi è quella che l’iscrizione all’Inps segue di pari passo l’attività prevalente denunciata in CCIAA quindi se la sua attività principale è quella di sub-agente si attenga pure alle regole di quest’ultima. Cordiali saluti.

  31. Antonio ha detto:

    Salve a tutti, ho letto molte cose interessanti, soprattutto negli ultimi post. Da qui una curiosità, quanto sopra detto per la figura del collaboratore vale anche per l’agente? (essendo (secondo me) le due attività diverse nella forma, ma quasi identiche nella sostanza…

    Mi spiego meglio:

    – l’agente in attività finanziaria deve iscriversi nel rea o può evitarlo come il collaboratore?
    – Può optare per la gestione separata?
    – Può sottoscrivere contestualmente al contratto di agenzia con un intermediario un accordo con un broker assicurativo iscritto in sez. B? (dal sito dell’oam non si evince tale possibilità, ne la si esclude essendo riportata come compatibile l’iscrizione presso un agente iscritto in A, ma nulla sul broker iscritto in B).

    Grazie

    Buona giornata

  32. Massimo Montanari ha detto:

    Premesso che Fimaa Italia ha chiesto modifiche alla legge che regolamenta il settore ed è ancora in attesa delle emissioni delle circolari esplicative (!!!!!), cerco di rispondere alle questioni da Lei inoltrate.
    – L’Agente in attività finanziaria deve iscriversi al Rea con dicitura “Agente in attività finanziaria”;
    – Una volta iscritto al REA è automatica l’iscrizione all’INPS e non può scegliere l’opzione per la gestione separata ( questa è la prassi nella mia zona di competenza territoriale);
    – Gli Agenti in attività finanziaria svolgeranno la loro attività su mandato di un solo intermediario o più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Solamente nel caso l’intermediario mandante offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, gli sarà consentito, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.
    Spero di averle offerto delle risposte esaurienti sull’argomento, sempre tenendo presente l’incertezza che ancora regna a livello legislativo sul settore. Le auguro buon lavoro.

  33. raffaello ha detto:

    son un collaboratore di mediatore creditizio, iscritto all inps gestione commercianti, essendo di molto diminuito rispetto agli anni precedenti il fatturato, posso passare alla gestione separata inps?

    • Massimo Montanari ha detto:

      No, non è possibile….una volta effettuata la scelta iniziale non si può variare gestione solamente perchè vi sono variazioni di reddito.

  34. raffaello ha detto:

    salve, complimenti per utilità del forum, volevo chiedere i collaboratori di mediatore creditizio, quale modello di studio di settore devono compilare nel corrente anno, per i redditi 2013?

    grazie e salute

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Raffaello, il modello è il ModelloVG91U se, come penso, si riferisce ad un collaboratore iscritto in CCIAA come procacciatore. Cordiali saluti e grazie del suo giudizio sull’utilità del blog.

      • raffaello ha detto:

        la ringrazio per indicazione del modello, ma la domanda voleva essere ancora un pò più precisa:
        nel quadro D dello studio noi ” ex mediatori creditizi” indicavamo negli anni passati come modalità organizzativa e tipologia attività la voce:” mediazione creditizia” e per quest’anno secondo Lei può ancora andare bene?

  35. Martina ha detto:

    Buongiorno Sig. Montanari,

    innanzitutto volevo ringraziarLa per il servizio che offre, premetto che mi rivolgo a Lei perchè mi sembra l’unica persona preparata sull’argomento (dopo aver tolto l’incarico a 3 commercialisti ed aspettando da più di un mese la risposta dell’Inps)
    Vorrei chiederLe indicazioni riguardo all’iscrizione INPS: sono un collaboratore di società di mediazione creditizia, la Ccia mi ha rifiutato l’iscrizione facendo riferimento al “parere negativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 27/02/2013”, di conseguenza non posso procedere con l’iscrizione nella gestione commercianti tramite COMUNICA

    Ho inoltre provato ad iscrivermi direttamente dal sito dell’Inps alla gestione separata ma mi sono bloccata perchè a mio parere la mia posizione non rientra nelle due casistiche:

    – Professionista: “Svolgo attivita’ lavorativa come PROFESSIONISTA, per la quale NON sono obbligato all’iscrizione ad altra Cassa previdenziale.”

    In questo caso ho l’obbligo di iscrizione all’Enasarco, inoltre nei codici ATECO da selezionare non è presente il nostro 66.19.22

    – COLLABORATORE: “Svolgo attivita’ lavorativa come COLLABORATORE o ALTRA ATTIVITA’ per la quale l’obbligo del versamento contributivo e’ assolto dal Committente o dall’Associante in partecipazione.”

    Anche in questo caso l’obbligo non è assolto dal committente

    Quale sarebbe la miglior soluzione secondo Lei?

    Grazie

    Buon lavoro

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregia Martina, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di un’istanza, ha chiarito alcuni punti sull’obbligo di iscrizione all’Enasarco per i collaboratori dei mediatori creditizi. L’interpello n.11 del 25 marzo scorso conferma quanto era già stato indicato nel D.Lgs n.169/2012, dove “per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile”.
      È quindi ribadito ancora una volta l’obbligo della contribuzione Enasarco per la figura del collaboratore del mediatore creditizio in quanto soggetto che opera in forza di un contratto di agenzia. Per gli agenti infatti, ribadisce il Ministero, tale obbligo ricorre a prescindere sia dall’iscrizione del soggetto in questione al ruolo di agente e rappresentante, sia dal settore di appartenenza, sia dal tipo di prodotto promosso. Buon lavoro e grazie dell’apprezzamento del nostro lavoro.

  36. Ivana ha detto:

    Salve,
    volevo porle un questio.
    Essendo un collaboratore di una società di mediazione e non essendo iscritta alla CCIAA in quanto non esiste ad oggi un codice ateco, sono stata obbligata ad iscrivermi alla gestione separata inps.
    Attualmente pago sia enasarco che inps …..la domanda è la seguente:
    L’aliquota inps che pagherò per la gestione separata sarà del 27% oppure del 22% in quanto iscritta anche all’enanasco?
    Mi spiego meglio, coloro che sono iscritti alla gestione separata ma che hanno un altro ente previdenziale obbligatorio da versare, pagano un aliquota pari al 22% quindi ridotta rispetto alla norma (27%).
    La particolarità nasce dal fatto che l’enasarco è per sua definizione “complementare” e non obbligatoria…….anche se , da quello che mi sembra di capire , siamo cmq obbligati ad iscriverci.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregia Sig.ra Ivana, in merito al quesito posto la legge così recita:
      (…..)ha introdotto una notevole semplificazione riducendo a due le aliquote per tutte le categorie di soggetti iscrivibili alla Gestione Separata e per qualunque livello di reddito, ovviamente fino a concorrenza del massimale vigente nell’anno; pertanto, ai fini pensionistici, è prevista oggi l’applicazione di:
      un’aliquota piena, per tutti i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati;
      un’aliquota ridotta per tutti i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione (diretta o indiretta).
      Pertanto, a parere del nostro ufficio, Lei può usufruire dell’aliquota ridotta del 22%.
      Cordiali saluti.

  37. Giuseppina ha detto:

    Salve Sig. Montanari,
    volevo innanzitutto esprimerLe la nostra gratitudine per il servizio da Lei offerto e nel darci una mano a muoverci nei meandri di questa legislazione!
    Volevo sapere, per quanto riguarda il rapporto dei dipendenti di una società di mediazione creditizia regolarmente iscritta all’OAM:
    -il dipendente può essere inquadrato con contratto a progetto? oppure ha un preciso obbligo di tipologia di assunzione
    -lo stesso dipendente, può intrattenere rapporti ocn il pubblico, gestire il cliente, dalla formulazione di un preventivo alla definizione della pratica di finanziamento mutuo/cessione del quinto?
    La ringrazio per l’eventuale risposta che potrà darmi e Le auguro buon lavoro.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregia Giuseppina, grazie delle belle parole espresse nei confronti del “nostro” blog. Cercherò di risponderLe in in modo esauriente.
      1) Si, il dipendente può essere a progetto, ma Le rammento che questo inquadramento è limitato nel tempo a seguito di un lavoro temporaneo su un progetto da portare a compimento.
      2) Nel CCNL sono previsti diversi livelli, occorre trovare quello che prevede questi tipi di mansioni ( mi sembra che il terzo livello corrisponda a quello che Lei cerca).

      Buon lavoro.

  38. Ivan ha detto:

    Buonasera, sono un agente in attività finanziaria società di capitali, la mia domanda è semplice, il nostro organismo assimila il collaboratore ad un agente di commercio, quindi il nostro costituendo mandato sarà di collaborazione o di agenzia?
    Visto che sono anche iscritto nella sezione A del Rui e l’art 343 del codice delle assicurazioni esonera dall’enasarco gli iscritti, vale anche per i collaboratori di secondo livello sezione E?

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Ivan, nel caso di Agenzia in Attività Finanziaria, il contratto con i collaboratori è sempre (e da sempre) un mandato di agenzia; da questo punto di vista, il D.Lgs. 141/2010 non ha modificato alcunché. Per il secondo quesito, noi riteniamo che la norma più restrittiva (assoggettamento ad Enasarco in quanto collaboratore con mandato di agenzia) sia più forte di quella meno restrittiva (non assoggettamento Enasarco per gli iscritti lettera “E” dell’IVASS). Questo anche perché riteniamo non si possano fare due distinti contratti al collaboratore, (il mandato per l’attività di A.A.F. e il contratto di procacciazione per l’assicurativo) ma dovrà tutto essere compreso in un unico rapporto contrattuale che, alla luce di quello enuncaito sopra, altro non può che essere il mandato di agenzia assoggettato all’Enasarco. Diverso è, sempre a nostro parere, il trattamento del fatturato provvigionale ai fini del versamento del contributo Enasarco. Si ritiene che sia assoggettabile al contributo solo la parte di provvigioni relativa all’intermediazione del credito, escludendo quanto attiene alla procacciazione di polizze assicurative. Buon lavoro.

  39. Giovanni ha detto:

    Salve, sono un collaboratore di una società di mediazione del credito , posso prendere un madato per prodotti assicurativi. Grazie

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Giovanni, i nostri esperti ritengono non si possano fare due distinti contratti al collaboratore, (il mandato per l’attività di A.A.F. e il contratto di procacciazione per l’assicurativo) ma dovrà tutto essere compreso in un unico rapporto contrattuale. Spero di esserle stato utile e Le auguro buon lavoro.

  40. giancarlo ha detto:

    Buonasera,
    la domanda che pongo è questa: se un soggetto è solo iscritto alla sezione è del RUI ed ha un mandato di una finanziaria 106, può autenticare i contratti di finanziamento, poichè la norma prevede che le società di capitali non siano obbligati ad iscrivere personalmente in OAM i collaboratori. Con la sola iscrizione al rui non si sta esercitando abusivamente la professione di agente in attività finanziaria, che incompatibile con l’attività di agente assicurativo .

    Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta
    Saluti

    • Massimo Montanari ha detto:

      Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) è l’albo che contiene i dati dei soggetti che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia. Solo gli iscritti al Rui possono esercitare l’attività di intermediari, a tutela dei consumatori che possono consultare il Rui per verificare l’appartenenza al Registro.

      Il Rui è suddisviso in cinque sezioni, a seconda delle professione che si intende svolgere:

      la sezione A è dedicata agli agenti;
      la sezione B è per i broker;
      la sezione C è per i produttori diretti di imprese di assicurazione;
      la sezione D è per banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste italiane – Divisione servizi di bancoposta;
      la sezione E, infine, è per i collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari.
      Per l’iscrizione ad ogni sezione sono previsti requisiti differenti. Per la sezione A e B, ad esempio, l’Ivass richiede anche il superamento di una prova d’idoneità, di cui viene data comunicazione di volta in volta. Non è possibile l’iscrizione contemporanea dello stesso intermediario a più sezioni del Registro, ad eccezione degli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E per i soli incarichi di distribuzione relativi al ramo r.c.auto.

  41. giancarlo ha detto:

    la mia domanda forse è stata posta male, ma volevo sapere solo se uno iscritto in ivass puo autenticare i contratti di finanziamento?
    oppure se sta esercitando abusivamnete l’attività di agente in attività finanziaria?

    • Massimo Montanari ha detto:

      Chiedo scusa Sig. Giancarlo ma non avevo capito bene il quesito. Ho girato il quesito al nostro Ufficio Legale, il quale mi ha risposto che, secondo noi ( chiaramente, è un nostro parere…..) non è possibile per un iscritto Ivass autenticare un contratto.

      Cordiali saluti.

  42. elisa ha detto:

    Buonasera, la ringrazio per il sevizio da lei svolto assolutamente utile nel districarsi fra i tanti quesiti lasciati irrisolti dalle normativ.io sono un iscritto al rui alla sezione E con mandato da un iscrittp alla sezione A.posso accettare come attivita non prevalente la collaborazione con un mediatore creditizi.se la risposta e’ positiva come produttore sono in gestione separata i miei contributi per la seconda attivita confluirebbero li?dovrei poi denunciare l’attivita’ all’agenzia delle entrate e pagare l’enasarco per i redditi prodotti come coll.med.creditizio?la ringrazio anticipatamente

    • Massimo Montanari ha detto:

      Secondo il nostro Ufficio, variando il codice Ateco potrebbe avere dei problemi. Lei ha effettuato una scelta ben precisa e passare da un codice all’altro solamente per avere dei benefici fiscali non trova coerenza (a parte il fatto che l’Inps a gestione saparata sconta comunque una bella percentuale ed appena ha un reddito discreto non sò fino a che punto Le conviene…..). Comunque, questo è il nostro punto di vista.
      Cordiali saluti.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Per il Quesito da Lei posto riguardo l’attività non prevalente, la risposta è no; infatti, la normativa prevede che l’Agenzia in Attività Finanziaria sia compatibile con l’Agenzia di Assicurazioni (lett. “A” dell’IVASS) mentre invece la mediazione creditizia è compatibile con il brokeraggio assicurativo (lett. “B” dell’IVASS). Cordiali saluti.

  43. elisa ha detto:

    Buonasera, mi scusi ma perchè ritiene che cambio codice solo per una convenienza fiscale? credo di essermi spiegata male…io in quanto produttore assicurativo di III e IV gruppo verso già alla gestione separata. se accettassi una collaborazione con un mediatore creditizio come dovrei comportarmi?
    Grazie della sua disponibilità

    • Massimo Montanari ha detto:

      Forse non avevo capito bene la domanda io, ma non c’è problema. Allora, se Lei accetta una collaborazione con un Mediatore Creditizio, Lei viene equiparata ad un Agente di commercio e deve effettuare l’iscrizione e la contribuzione alla Fondazione Enasarco. Cordiali saluti.

  44. Karina ha detto:

    Buongiorno,
    Sto comprando casa e l’agenzia immobiliare mi ha proposto l’intermediazione per l’ottenimento del mutuo di un collaboratore di una società di mediazione dicendomi che non lo devo pagare (perché stipulo un mutuo di 60% e lui si fa pagare dal 80% in poi).E vero? Chi paga i collaboratori, le banche, le società di mediazione oppure anche la gente che vuole un mutuo?(chiedo perché parlando con il collaboratore e stato molto vago facendomi capire che qualcosa vorrebbe;cosa dice la legge?)
    Cordiali saluti

    • Massimo Montanari ha detto:

      Prima della conclusione del contratto di mediazione, per legge, i mediatori creditizi devono consegnare al cliente che ne faccia richiesta una copia completa del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula.I mediatori creditizi inoltre sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza ed informativa precontrattuale anche in relazione al contratto di finanziamento: detto in altri termini questo significa che su richiesta del cliente devono consegnare il contratto del mutuo. Per quello che riguarda i costi di tale mediazione: la percentuale può partire, in genere, dallo 0,5% in sù calcolato sull’importo del mutuo richiesto. Cordiali saluti.

  45. ANTONELLA ha detto:

    mi è stata negata dalla cciaa l’iscrizione come impresa come promotore finanziario adducendo che non sono iscritta all’OAM. Attualmente ho 20 mesi di tempo per superare il relativo esame, ho aperto p.iva . Devo considerarmi a questo punto professionista con gestione separata? .Inutile dire che malgrado il mandato e la mia esperienza nel settore, la cciaa ha rifiutato l’escrizione.Come agire? grazie.

    • Massimo Montanari ha detto:

      A tal proposito, dopo aver contattato diversi colleghi, abbiamo visto che, come spesso accade,in Italia ci si muove in modo diversi a seconda dei luoghi. Devo correggere il tiro sulla mia risposta di ieri, in quanto alcune CCIAA si muovono in quel modo ma altre no. Dietro sollecitazione di alcuni lettori a tal proposito, di seguito alleghiamo la circolare sull’Iscrizione del Promotore Finanziario in CCIAA. Cordiali saluti.

      REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI PROMOTORE FINANZIARIO

      Il promotore finanziario può esercitare la professione solo in seguito all’iscrizione all’Albo unico dei Promotori Finanziari articolato in sezioni territoriali.
      Alla tenuta dell’Albo provvede un Organismo, costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati (ABI, ANASF, ASSORETI).

      Per potersi iscrivere all’Albo unico dei promotori finanziari i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il parere della CONSOB (art. 31, comma 5, TUF).

      Un requisito di professionalità espressamente richiesto (art. 3 D.M. 472/98) è quello di possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione effettuata dalla CONSOB. Tuttavia sono ammessi anche i titoli di studio di durata quadriennale purchè integrati dal corso annuale previsto per legge.

      L’accertamento dei requisiti di professionalità deve compiersi sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della precedente esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dall’Organismo per la tenuta dell’Albo.

      In particolare, è necessario che il candidato abbia superato la prova valutativa, salvo che possa vantare particolari requisiti professionali (precedente esperienza nel settore) che lo esonerano dall’obbligo di sostenere detto esame

  46. Valentino ha detto:

    Buongiorno e complimenti per il blog. L’unico in rete in grado di dare risposte rapide e valide sugli argomenti.
    Volevo chiedere quale “forma contrattuale” è richiesta per regolare il rapporto dei collaboratori di mediatori creditizi: nello specifico il rapporto tra collaboratore e società di mediazione deve essere regolamentato tramite un mandato di agenzia oppure tramite una lettera di incarico?
    Approfitto per chiedere anche se l’iscrizione all’Enasarco di un nuovo collaboratore è a carico della società di mediazione o del collaboratore stesso.
    Ringrazio anticipatamente.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Buongiorno Sig. Valentino, allora per regolare il rapporto è consigliato un mandato di Agenzia, mentre per quel che riguarda l’iscrizione all’Enasarco si effettua on-line sul sito dell’Agenzia da parte della Società.

      Cordiali saluti.

  47. Alessandro ha detto:

    gentilmente vorrei chiederle, se un agente di commercio mediatore in prodotti finanziari con cod. attività 66.19.22 (collaboratore di mediatore creditizio) deve iscriversi al registro imprese e alla gestione commercianti INPS OPPURE basta fare richiesta di P.I. con tale codice ateco presso l’agenzia delle entrate e l’iscrizione all’INPS gestione separata. GRAZIE

  48. Massimo Montanari ha detto:

    Egregio Sig. Alessandro, se ho ben capito lei è un Agente di Commercio e quindi deve iscriversi in CCIAA al Registro imprese e di conseguenza all’Inps Gestione Commercianti, oltre all’Enasarco. Saluti.

  49. GRAZIANO ha detto:

    Salve, ho letto qualcosa sulla questione seguente ma ho ancora un po’ di confusione.
    Collaboratore intermediari assicurativi, iscritto alla sezione E del RUI, che esercità principalmente nel settore dell’ RC Auto, può occasionalmente occuparsi della promozione e segnalazione di prodotti di finanziari del credito(mutui e finanziamenti)?
    A quanto ho capito non vi è incompatibilità, ma è necessario che il collaboratore si iscriva all’ OAM?

    • Massimo Montanari ha detto:

      COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

      L’attività di agenzia di assicurazione è compatibile con l’attività di agente in attività finanziaria.

      L’attività di agenzia di assicurazione non è compatibile con l’attività di mediazione creditizia.

      L’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione (cd. broker) non è compatibile con l’attività di agente in attività finanziaria.

      L’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione (cd. broker) è compatibile con l’attività di mediazione creditizia.

      Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro Unico RUI, con l’’eccezione degli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E del RUI per i soli incarichi di distribuzione relativi al ramo r.c.auto, pertanto da quel che ho letto non vi è incompatibilità ma è necessario iscriversi all’OAM. Cordiali saluti.

      • GRAZIANO ha detto:

        Riepilogando, il collaboratore è iscritto al RUI sez. E, e si occupa di RC Auto. Ulteriormente, vorrebbe valutare la possibilità di segnalare affari per società/agenzie del credito.

        Lei considera che è necessario iscriversi all’ OAM.
        Ma è necessario iscriversi all’ OAM anche solo per fare il procacciatore d’affari di prodotti finanziari? cioèMa preciso che non è ne agente ne mediatore, difatti non si tratta di avviare o concludere trattative, ma semplicemente di segnalare occasionalmente un affare ad agenzie di prodotti finanziari.

        quindi la domanda è: è necessario iscriversi all’ OAM anche solo per fare il procacciatore d’affari di prodotti finanziari?

        grazie,
        Cordiali Saluti

        • Massimo Montanari ha detto:

          Per fare solamente il Procacciatore d’affari saltuario non serve iscriversi all’OAM. Cordiali saluti.

          • andrea gotti ha detto:

            Buongiorno signor Montanari,
            in merito alla domanda se un procacciatore d’affari può segnalare saltuariamente operazioni di carattere finanziario ad un intermediario finanziario, ho interpellato l’OAM e la risposta è stata negativa, più precisamente, solo chi è iscritto all’OAM è autorizzato a presentare, anche solo saltuariamente, proposte di finanziamento ad intermediari finanziari, salvo non lo faccia a titolo gratuito.

          • Massimo Montanari ha detto:

            Grazie Sig. Andrea della sua delucidazione, che non fa altro che confermare l’enorme incertezza esistente su questa problematica. Riporto qui sotto quello che invece posseggo come risposta al quesito.

            DEFINIZIONE
            Per “procacciatore d’affari” si intende colui che riceve da un’impresa, senza divenirne dipendente né subirne il potere di direzione, l’incarico di promuovere contratti in suo nome.
            L’attività di procacciatore d’affari consiste nel segnalare all’impresa preponente l’opportunità di stipulare contratti o acquisire ordini di acquisto, senza condurre trattative in merito a tali contratti.
            Trattasi di un rapporto di collaborazione atipico, non regolato da norme di legge.
            – il “procacciatore d’affari finanziario” ovvero, colui che, si limita ad una mera illustrazione dei prodotti/servizi per l’acquisizione di operazioni di prestito e finanziamento.
            REQUISITI NECESSARI
            Non previsti
            AVVERTENZE
            La figura del procacciatore d’affari non è prevista dal codice civile né da altre norme di legge.
            Non esiste per il procacciatore un ruolo o un albo abilitante, al contrario di quanto invece previsto per l’agente/rappresentante di commercio. In caso di prestazioni saltuarie e/o occasionali, non si iscrive nel R.I..

  50. Paolo ha detto:

    Buongiorno,

    sono un collaboratore di società di mediazione creditizia.
    Espongo in breve il mio quesito: con la mia società di mediazione non ho potuto effettuare l’operazione di finanziamento in quanto declinata da tutti gli istituti.
    Ho fatto l’operazione con un mio amico Agente in Attività finanziaria (che prenderà le provvigioni direttamente dalla mandante).
    Adesso come posso fare per richiedere una parte di queste provvigioni con una mia fattura senza passare dalla società di mediazione ?
    Grazie per il quesito
    Loris

    • Massimo Montanari ha detto:

      Se il suo amico ha preso le provvigioni per l’operazione da Lei segnalata, emetta una fattura a carico del suo amico. Saluti.

      • raffaello ha detto:

        sono un collaboratore di mediatore creditizio un mio cliente vorrebbe fare una operazione con una banca che non è nel panel delle convenzioni della mia mandante, posso segnalare l’operazione ad un altro collaboratore di mediatore creditizio che ha invece mandante con convenzione con la banca prescelta dal cliente?
        e poi il collaboratore dell’altra società può riconoscermi un riscontro provviggionale riguardo le provviggioni che riceverà dalla sua società di mediazione creditizia mandante?

        • Massimo Montanari ha detto:

          Si, l’importante è che non abbia un mandato in esclusiva con la sua mandante. Certo, si fa riconoscere la provvigione dall’altro collaboratore.

  51. raffaello ha detto:

    sono un collaboratore di mediatore creditizio alle prese con gli studi di settore, lo studio di settore del collaboratore è il vg91u, nella sezione modalità organizzativa abbiamo, quale dobbiamo indicare: mediatore creditizio, o questa voce si riferisce solo alla società di mediazione?
    D01 – Agente assicurativo [ ]
    D02 – Broker [ ]
    D03 – Perito [ ]
    D04 – Liquidatore [ ]
    D05 – Perito liquidatore [ ]
    D06 – Produttore assicurativo di terzo gruppo [ ]
    D07 – Produttore assicurativo di quarto gruppo [ ]
    D08 – Promotore finanziario [ ]
    D09 – Mediatore creditizio []
    D10 – Agente in attivita’ finanziaria [ ]
    D11 – Consulente finanziario indipendente [ ]
    D12 – Subagente [ ]
    D13 – Consorzio garanzia collettiva fidi

    • Massimo Montanari ha detto:

      Io penso che Lei non rientri in nessuno di questi casi, non mi sembra lo studio di settore adatto ai collaboratori. Ma occorre che Lei si informi meglio con chi si occupa della compilazione della sua Denuncia dei Redditi, è materia specifica di un commercialista.

      Cordiali saluti.

  52. Tiziana ha detto:

    Salve.
    Sono collaboratrice di una società di mediazione creditizia.
    Ho aperto partita iva con codice ateco 66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari, in quanto svolgo servizi di consulenza per investimenti finanziari e attività di consulenza e di mediatori di mutui ipotecari.
    Non ho obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e sto avendo una serie di problemi per iscrivermi alla Gestione Commercianti.
    Posso iscrivermi in alternativa alla Gestione Separata o avrò problemi in futuro?

    • Massimo Montanari ha detto:

      Nessun problema, può tranquillamente iscriversi alla Gestione separata. Saluti.

      • Tiziana ha detto:

        Grazie mille per la celere risposta.
        Ne approfitto per porre un altro quesito.
        Da collaboratrice posso eventualmente assumere un incarico di consulente aziendale per un’azienda nell’ambito delle Anomalie Bancarie e Finanziarie (Anatocismo ed Usura sui conti correnti aziendali e sui mutui anche privati)?
        Vorrei arricchire le tipologie di consulenze offribili, ma non so se possibile essendo proprio collaboratrice di una società di mediazione.

        • Massimo Montanari ha detto:

          No, in quanto L’attività di collaboratore che esercita per conto di una società di mediazione creditizia consiste nel promuovere il collocamento di servizi propri di quest’ultima in forza di un contratto conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile.

          • Tiziana ha detto:

            Sempre in merito alla compatibilità con l’attività di collaboratore. Potrei svolgere contemporaneamenteaattività di CAF o Centro di Raccolta?

          • Massimo Montanari ha detto:

            Penso non vi siano problemi di incompatibilità. Il ced potrà operare in tutti i campi non protetti e potrà essere intrapreso anche da un non abilitato.Potrà dunque operare quale centro di raccolta caf (se aderirà alle varie reti esistenti), ed anche prestare servizi in materia di contabilità. Non potrà invece, da impresa, effettuare consulenza (a memoria lo ha sancito una recente sentenza cassazione). Cordiali saluti.

      • Tiziana ha detto:

        Mi é sorto un dubbio: l’iscrizione ad Enasarco quindi permette la contemporanea iscrizione alla Gestione Separata Inps?

        • Massimo Montanari ha detto:

          Dipende qual’è la sua attività. per i mediatori creditizi,dove “per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile”.
          È quindi ribadito ancora una volta l’obbligo della contribuzione Enasarco per la figura del collaboratore del mediatore creditizio in quanto soggetto che opera in forza di un contratto di agenzia. Per gli agenti infatti, ribadisce il Ministero, tale obbligo ricorre a prescindere sia dall’iscrizione del soggetto in questione al ruolo di agente e rappresentante, sia dal settore di appartenenza, sia dal tipo di prodotto promosso. Saluti.

          • Tiziana ha detto:

            Mi perdoni, ma questa burocrazia rende ogni cosa complicata.

            Fermo restando l’iscrizione ad Enasarco, il collaboratore può scegliere la Gestione Separata oppure è obbligato alla Gestione Commercianti?

          • Massimo Montanari ha detto:

            Può tranquillamente optare, come collaboratore, alla gestione separata. E’ solo una convenienza contributiva per il futuro da valutare da parte sua. Cordiali saluti.

  53. Carlo ha detto:

    Buongiorno Massimo, avrei bisogno di qualche delucidazione se possibile.
    Sto per stipulare un contratto/mandato con una società di mediazione creditizia (ho svolto e superato il test previsto dall’OAM), vorrei chiedere quale codice ateco posso utilizzare (tenga conto che attualmente ho in essere una ditta individuale con codice ateco per elaborazione elettronica dei dati, ma credo non possa andare bene), inoltre è vero che le nuove norme configurano il collaboratore in mediazione creditizia come un agente di commercio per cui serve l’iscrizione INPS commercianti ed anche quella Enasarco?
    Grazie, Carlo

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Carlo, il codice Ateco per il collaboratore creditizio è il 66.19.22, deve solo valutare se sarà la Sua attività principale o secondaria per l’Agenzia delle Entrate. E’ corretta l’interpretazione della seconda domanda. deve iscriversi all’Inps e all’Enasarco. Cordiali saluti.

      • Carlo ha detto:

        grazie per la risposta, un ultima cosa se possibile, nel caso volessi aprire una srl semplificata con un collega che si occupa anche di finanziamenti agevolati, potrei comunque continuare nella collaborazione con l’attuale mediatore creditizio? nel caso come dovrei comparire nella srl semplificata, socio con qualsiasi percentuale, amministratore, amministratore esterno o che altro? in questo caso il codice 66.19.22 sarebbe comunque applicabile anche come secondario?

        grazie

        • Massimo Montanari ha detto:

          Innanzitutto occorre sapere se nella sua collaborazione è prevista l’esclusiva con l’attuale mediatore creditizio. Se così non fosse, sarebbe il caso Lei non fosse il Socio Amministratore della srls ma un amministratore esterno con una percentuale minima, in modo da tenere il codice 66.19.22 come ha adesso ed aggiungere come secondario quello di amministratore, per il quale presumo avrà un compenso annuo. Se in futuro la Società diventasse la Sua principale attività, potrà effettuare la variazione dei codici attività da primario a secondario. Saluti.

  54. Donato ha detto:

    Buonasera,
    Sono un collaboratore di una società di mediazione creditizia iscritto nel regime dei minimi alla gestione separata.codice ateco 66.19.22
    Devo quindi pagare inps nella misura del 22% sul mio reddito effettivo?

  55. Alberto ha detto:

    Salve,
    sono un collaboratore di una società di mediazione creditizia. Sono una partita iva in regime dei minimi. Per l’anno 2015 ho sforato il limite dei € 30.000 ( ma non quello dei €45.000). Adesso nel 2016 fuoriesco dal regime dei minimi per confluire in quello ordinario. Come devo emettere la fattura? devo applicare l’iva? ritenute?
    grazie per l’aiuto.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Aspetti fiscali
      L’attività di mediatore creditizio può essere esercitata con regime contabile ordinario, semplificato, forfettario od altro, a seconda delle situazioni specifiche.
      Il mediatore creditizio sostiene in fattura una ritenuta d’acconto.
      Paga le seguenti imposte e tasse: Irpef e relative addizionali, Irap, diritto annuale camerale. Salvo casi particolari, non è soggetto al pagamento dell’Iva.

      Cordiali saluti.

  56. Sandro ha detto:

    Salve e complimenti per il blog,
    il mio quesito è questo :
    “Un agente in attività finanziaria che ha un contratto di mandato con un intermediario finanziario (nel caso specifico un Confidi) può esercitare il lavoro di agente in regime di libero professionista con codice ateco generico (tipo consulenza aziendale) non avendo quindi l’obbligo di iscriversi in camera di commercio e tra le altre cose avere la possibilità di aderire anche alla gestione separata inps?? oppure è obbligato a iscriversi alla camera di commercio con codice ateco 66.19.22 e fare l’iscrizione in camera di commmercio quindi con “Comunica” e iscriversi così automaticamente alla gestione commercianti inps??
    Grazie.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Grazie dei complimenti, innanzitutto. Per quel che riguarda il suo quesito, cerco di rispondere evidenziando le ipotesi che Lei ha formulato.
      E’ Agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB).

      Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’Agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati (cfr. art. 128-quater, comma 4, del TUB).

      Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’Agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

      I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per la cui individuazione si rimanda all’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29.

      La Circolare n. 3/12 OAM indica i “prodotti” e “servizi” per i quali gli Agenti in attività finanziaria possono ricevere il mandato da parte degli intermediari bancari e finanziari indicati dal primo comma dell’art. 128-quater del TUB.

      Per esercitare nei confronti del pubblico la professione di Agente in attività finanziaria è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall’OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

      ATTIVITA’ COMPATIBILI

      Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte di un Agente in attività finanziaria, le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (cfr. art. 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).

      DEROGHE

      Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria (cfr. art. 12 del D.Lgs. n. 141/2010):

      la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
      la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
      la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate;
      non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell’albo (art. 31 del D.Lgs. n. 58/1998) effettuate per conto del medesimo soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari;
      non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (art. 109, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2005), su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB.

      • Sandro ha detto:

        Si questa é la definizione e l’ambito di attività dell’agente in attività finanziaria ma la mia domanda aveva più un risvolto fiscale. Cmq grazie lo stesso.

  57. raffaele ha detto:

    buonasera,in primis complimenti per il blofe ed anche il suo modo di gestire e l’approccio ai naviganti.
    volevo chiedere: devo aprire partita iva in quanto dovro istaurare un rapporto come agente con banca ifis come consulente recupero crediti,premetto che io ho gia fatto l’esame presso l’OAM come collaboratore per un agente in attività finanziari,con loro però effettuero il corso per l’esame come agente in atività finanziaria e la successiva iscrizione nella sezione speciale per il servizio di pagamento,a questo punto che codice ateco dovrei utilizzare il 66.19.22 ed in merito alla risposta che mi dara se la puo implementare dicendomi quale reggime previdenziale posso accedere presso l’inps,premesso che per il reggime fiscale riesco a rientre in quello forfettario 2016 con agevolazione starup con aliquote al 5%
    grazie in anticipo

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Raffaele, grazie per i complimenti, sempre graditi. Per quel che riguarda il suo quesito, il codice Ateco 66.19.22 è quello usato maggiormente per le attività come la Sua. Per quel che riguarda i Contributi Inps:

      REGIME FORFETTARIO 2016 – NOVITÀ CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
      Un importante novità in arrivo riguarda il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali nel Regime Forfettario 2016: in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima, si prevede l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

      L’attuale regime forfettario, quello in vigore nel 2015, consente, infatti, a chi esercita attività d’impresa di scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima, calcolando i contributi solo sulla base del reddito effettivamente dichiarato. Si tratta di una norma che consente di limitare gli esborsi previdenziali in caso in cui il reddito sia al di sotto del minimale al prezzo, ovviamente, di conseguire una minore pensione.

      REGIME FORFETTARIO 2016

      La legge di stabilità nel Regime Forfettario 2016 modifica tale facoltà ripristinando, in sostanza, una sorta di minimale da rispettare pari al 65% dell’importo annuo dovuto ai fini previdenziali nelle gestioni speciali dei lavoratori artigiani e commercianti. I contributi previdenziali nel 2016, per gli artigiani e commercianti, ritorneranno alle canoniche scadenze trimestrali.

  58. Giuseppe ha detto:

    Buongiorno e complimenti per il blog!
    Un quesito da porle. Un collaboratore di una società di mediazione, iscritto alla CCIA con codice 66.19.22, può fatturare a soggetti diversi dalla società che gli ha conferito il mandato?
    Mi riferisco al caso in cui, il collaboratore non riesce a concludere il contratto tramite le varie convenzioni che la società di mediazione ha, e conclude direttamente tramite altri canali l’operazione.
    In questo caso può fatturare direttamente al cliente?
    Grazie e cordiali saluti

  59. Massimo Montanari ha detto:

    Sì, purché l’esercizio delle ulteriori attività svolte non risulti incompatibile con l’attività di mediazione creditizia né con le altre attività previste dalla vigente normativa. Si fanno salve ulteriori limitazioni previste dalla normativa relativa ad altri settori dell’ordinamento.

    Cordiali saluti.

  60. FRANCO ha detto:

    Buongiorno. Un quesito da porle.
    Sono collaboratore di una società di mediazione. Ho ricevuta mandato a dicembre 2015, e avevamo stabilito che avrei aperto partita iva alla prima fattura. Dovrei procedere all’apertura della partita iva, a Marzo 2016, ma rischio di farmi rigettare la pratica CCIA, in quanto il mandato che allegherò è di dicembre 2015; oppure la CCIA potrebbe chiedermi l’iscrizione a dicembre, e quindi non rientrerei neanche nel nuove regime forfettario. come mi consiglia di procedere?

    • Massimo Montanari ha detto:

      Buongiorno Sig. Franco. Ho sottoposto il Suo quesito al nostro Ufficio Pratiche Amministrative, il quale mi ha risposto che Lei può effettuare tranquillamente l’iscrizione dalla data in cui ha iniziato ad operare, e quindi può iscriversi nel 2016 usufruendo delle agevolazioni del nuovo Regime forfettario.
      Cordiali saluti.

  61. Loris ha detto:

    Buongiorno,
    sono collaboratore di società di Mediazione Creditizia, mi è stato proposta un contratto di lavoro dipendente quindi subordinato come impiegato di una Agente in Attività finanziaria, mi dicono che in questo secondo caso non dovrò risultare all’OAM in quanto mi occupero’ di lavoro impiegatizio e non staro’ al contatto con il pubblico.
    Volevo chiedere se questo è compatibile con la mia collaborazione con società di Mediazione.
    grazie 1000

  62. loris ha detto:

    Buongiorno,

    sono a richiedere un quesito in merito alle regole di Iscrizione OAM, sono un dipendente tramite un contratto di lavoro subordinato di un Agente in Attività finanziaria non sono quindi iscritto all’OAM in quanto mi occupo solo di stampe contratti, back-office, rispondere al telefono, il mio contratto è part-time di 26 ore settimanali.
    Mi è stato proposto di diventare per il resto della giornata collaboratore di società di mediazione creditizia.
    Sono a richiedere se le attività sono compatibili fra di loro.

    Grazie 1000

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Loris, Le allego di seguito le differenze fra l’Agente in attività finanziaria ed il collaboratore di mediazione creditizia. Tragga poi Lei le conclusioni a seconda della Sua posizione. Cordiali saluti.

      Le differenze tra agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
      Quali sono, dunque, le differenze tra mediatori e agenti? A differenza dell’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio è colui che, nella forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o di società cooperativa, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

      La prima grande distinzione, dunque, sta nel compito che devono svolgere. L’agente ha un mandato da un intermediario e conclude contratti per suo conto. Il mediatore non ha vincoli con gli enti di cui propone prodotti, ma ha solo il compito di fare da ponte tra domanda e offerta, tanto che non spetta a lui concludere materialmente il contratto.

      Nella promozione del contratto finale, dunque, il mediatore creditizio opera in una posizione di imparzialità tra intermediario finanziario e clientela, mentre l’agente in attività finanziaria opera in dipendenza di un mandato ricevuto dall’intermediatore finanziario.

      Con la riforma, poi, sono cambiati anche i soggetti che possono esercitare la professione. Se, infatti, gli agenti possono essere sia persone fisiche che giuridiche, i mediatori possono operare solo nella forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o di società cooperativa. Sono dunque diversi anche i requisiti richiesti a livello patrimoniale: ai mediatori creditizi è richiesto, oltre che all’assicurazione, anche un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile, ovvero 120.000 euro. Per chi esercitava il compito di mediatore prima della riforma e non ha i requisiti per iscriversi all’OAM ci sono due strade: iscriversi come agenti o diventare collaboratori di mediatori creditizi.

      Con la riforma, poi, viene sancita l’incompatibilità tra mediatori creditizi e agenti finanziari: incompatibilità che vale anche per i collaboratori, che non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti. L’obiettivo, in questo modo, è di assicurare la professionalità e l’autonomia dell’operatività di entrambe le categorie professionali.

      • Loris ha detto:

        Ok grazie per la risposta, quindi devo desumere che non posso farlo anche se nel registro OAM non risulto ovvero risulto come iscritto collaboratore società mediazione creditizia.

        • Massimo Montanari ha detto:

          “Quali incompatibilità sussistono per i dipendenti, gli agenti o collaboratori di banche e intermediari finanziari? I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività. (cfr. art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010)

          Vista così la sua situazione, la nostra linea è che l’incompatibilità non sussiste nel suo caso,in quanto la stessa è limitata a dipendenti, agenti e collaboratori di banche e intermediari finanziari.Trattandosi, nel caso di specie, di un’agenzia in attività finanziaria, è parere del nostro esperto che il problema non sussista.

  63. Ignazio ha detto:

    Buonasera Massimo, avrei bisogno di un’informazione se possibile.
    Sto per stipulare un contratto/mandato per diventare collaboratore di una società di mediazione creditizia (dopo aver svolto gli esami OAM) ma prima di ciò dovrò aprire una partita iva.
    Premettendo che ho già regolarmente un lavoro (Impiegato Amm full/time )
    Volevo sapere se posso aprire p.iva e come mi devo comportare per la contribuzione inps

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Ignazio, può tranquillamente aprire la Sua Partita Iva con il Codice Ateco che Le interessa.
      Per quel che riguarda la Contribuzione INPS, Lei la versa già come lavoratore dipendente ed è a posto.

      ENASARCO. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito alcuni punti sull’obbligo di iscrizione all’Enasarco per i collaboratori dei mediatori creditizi. Nel D.Lgs n.169/2012, si indica “per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile”.
      È quindi ribadito ancora una volta l’obbligo della contribuzione Enasarco per la figura del collaboratore del mediatore creditizio in quanto soggetto che opera in forza di un contratto di agenzia. Per gli agenti infatti, ribadisce il Ministero, tale obbligo ricorre a prescindere sia dall’iscrizione del soggetto in questione al ruolo di agente e rappresentante, sia dal settore di appartenenza, sia dal tipo di prodotto promosso. Cordiali saluti.

  64. Alex ha detto:

    Buonasera avrei bisogno di un chiarimento, un collaboratore di un mediatore creditizio può incassare la Naspi in soluzione unica anticipata? Grazie
    Cordiali Saluti

  65. Piero ha detto:

    Buon giorno
    Svolgo attivita’ di consulente aziendale codice ATECO 702209 – ALTRE ATTIVITA’ DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA – Mi viene proposta la collaborazione con una societa’ di mediazione creditizia.
    E’ necessario sottoscrivere un contratto di agenzia o sono possibili altre forme di accordo?
    Qualora fosse necessario il contratto, la prima attivita’ e’ incompatibile con quella di collaboratore?
    Eventualmente e’ sufficiente inserire come attivita’ secondaria il codice 66.19.22?
    Grazie e complimenti
    Buona giornata e buon lavoro

    • Massimo Montanari ha detto:

      L’attività di collaboratore che esercita per conto di una società di mediazione creditizia consiste nel promuovere il collocamento di servizi propri di quest’ultima in forza di un contratto conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Non vi è incompatibilità fra le due attività, il codice attività secondaria da Lei indicato è esatto.
      Cordiali saluti e grazie del riconoscimento.

  66. Ste ha detto:

    Buongiorno intanto complimenti per le risposte sempre precise e gentili!
    avrei alcune domande
    1) una agenzia assicurativa (sas) con codice attività 66.22.02 può intraprendere collaborazione creditizia aggiungendo semplicemente il codice 66.19.22 in cciaa dopo aver ricevuto il mandato come collaboratore?

    2) se la collaborazione creditizia” non è prevista nell’atto costitutivo…bisogna modificarlo?

    grazie mille e complimenti ancora

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio, la Sua domanda pone ancora oggi diversi dubbi interpretativi.
      Allego circolare contenente le ultime applicazioni in materia, sperando che trovi la risposta ai suoi quesiti. Dipende molto dall’ambito nel quale Lei vuole fare rientrare la Sua collaborazione, stando attento a non renderla incompatibile.

      rientrare con la la collaborazione L’ OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) ha recentemente fornito interpretazioni in materia di incompatibilità tra l’esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione assicurativa e riassicurativa, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 141/2010.

      Si rammenta il quadro normativo di riferimento in materia di distribuzione del credito che, con il D.Lgs. 141/2010, ha individuato due tipologie di intermediari: i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, la cui operatività è subordinata all’iscrizione negli Elenchi istituiti presso l’OAM.

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      Lo stesso decreto ha stabilito che, in ragione delle differenti caratteristiche riservate alle due figure professionali, è vietato il contestuale esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia.

      Il D.Lgs n. 169/2012 ha, successivamente, stabilito che il broker di assicurazione è abilitato a svolgere l’attività di mediazione creditizia mentre l’agente assicurativo può svolgere l’attività di agente in attività finanziaria, fatti salvi i rispettivi obblighi di iscrizione nei relativi Registri ed Elenchi.

      Da ultimo, in tema di incompatibilità, segnaliamo la previsione dell’art. 17, commi 4-ter e quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che recita testualmente: “l’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (…)” e “l’attività di mediazione creditizia non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (…)”.

      Sulla base del citato quadro normativo e con particolare riferimento al regime delle incompatibilità Oam, con Comunicazione n. 7/2010, ha ritenuto opportuno fornire agli operatori del settore creditizio alcuni indirizzi e chiarimenti intervenendo, in senso restrittivo, anche sulle forme di collaborazione poste in essere dagli iscritti negli Elenchi tenuti dall’Organismo stesso nonché dei propri dipendenti e dei collaboratori con intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A) e B) del RUI e loro collaboratori.

      Dalla lettura della citata Comunicazione citata sono emersi alcuni dubbi interpretativi circa la possibilità per la Categoria di intrattenere rapporti di collaborazione con iscritti alla sezione A) ed E) del Rui che rivestissero anche la qualifica di agenti in attività finanziaria, nonostante il rapporto di collaborazione fosse circoscritto esclusivamente all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.

      AIBA non ritenendo condivisibile l’orientamento assunto da OAM che travalicava le competenze attribuite all’Istituto ed estendeva arbitrariamente le previsioni di incompatibilità dettate dalla normativa sulla intermediazione creditizia alla normativa assicurativa, ha ritenuto opportuno rappresentare ad OAM e all’Autorità di Vigilanza Assicurativa alcune considerazioni critiche con l’allegata Nota del 23/12/2015, supportate anche dal parere dei suoi consulenti.

      L’OAM ha dato riscontro alle richieste di chiarimenti formulate da Aiba con comunicazione del 10 febbraio 2016.

      Come si evince dalla risposta, a firma del Presidente Catricalà, l’Organismo, accogliendo le osservazioni di Aiba, ha rivisto la propria posizione e ha chiarito che le incompatibilità di alcune forme di collaborazione derivanti dalla legge 141/2010 sono riferibili esclusivamente agli operatori iscritti negli Elenchi dei mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, applicandosi al settore dell’intermediazione assicurativa solo nelle limitate ipotesi in cui l’intermediario creditizio sia anche intermediario assicurativo.

      Per quanto concerne la categoria, pertanto, la preclusione ad intrattenere rapporti di collaborazione con iscritti nella sezione A) ed E) del Rui che rivestano anche la qualifica di agente in attività finanziaria opera limitatamente all’ipotesi in cui il broker sia iscritto all’Oam in qualità mediatore creditizio.

      Solo in tale caso il broker non può intrattenere rapporti con iscritti nella sezione A) che siano anche iscritti come agenti in attività finanziaria. Tale divieto si estende anche ai rapporti con i collaboratori.

      Si richiama, quindi, la responsabile attenzione dei broker attualmente iscritti anche all’Oam di verificare i rapporti di libera collaborazione in ambito assicurativo al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in materia creditizia.

      2) Si, se non è prevista nell’atto costitutivo, è consigliabile inserirla.

      Cordiali saluti.

  67. Matteo ha detto:

    Egr. Sig. Montanari,

    sono cortesemente a chiedere un chiarimento:

    1) sto intraprendendo il percorso di collaboratore di mediatore creditizio, e da quanto ho capito, devo aprire la partita iva con codice ateco 66.19.22, posso beneficiare del regime forfettario avendo chiuso la precedente nel 2013?

    2) devo iscrivermi all’enasarco? e di conseguenza anche alla CCIAA?

    3) l’attività di cui al punto 1 può considerarsi incompatibile con l’attività di praticantato forense prima dell’abilitazione al patrocinio, non dovrebbero esserci le stesse incompatibilità previste per la professione?

    4) se me lo consentisse l’ordine potrei integrare con un secondo codice ateco 69.10.10?

    5) si possono conciliare due casse di previdenza distinte in relazione all’attività svolta?

    La ringrazio anticipatamente della disponibilità, anche il mio commercialista ha seri dubbi su utta la questione.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Buongiorno Matteo, rispondo qui di seguito alla Sua richiesta di chiarimenti:
      Punto 1 – Si , può beneficiare del regime forfetario perchè è un regime naturale e non legato a determinati requisiti;
      Punto 2 – Si, deve iscriversi ( CCIAA e Enasarco );
      Punto 3 – Un agente in attività finanziaria – persona fisica o giuridica – iscritto nell’Elenco tenuto dall’OAM e un dipendente o collaboratore del primo (ai sensi dell’art. 128-novies TUB) non possono svolgere direttamente l’attività incompatibile di mediazione assicurativa (brokeraggio), né lo stesso dipendente o collaboratore può svolgere attività come collaboratore iscritto alla sezione E del RUI per conto di un intermediario esercitante l’attività di mediatore di assicurazione iscritto nella sezione B del RUI (broker).

      Analogamente, non soltanto il mediatore creditizio iscritto nell’Elenco tenuto dall’OAM ma neanche il suo dipendente o collaboratore possono svolgere l’attività incompatibile di agenzia di assicurazione, né direttamente né in quanto collaboratore – iscritto nella sezione E del RUI – di un intermediario che eserciti l’attività di agente assicurativo iscritto nella sezione A del Registro.

      L’estensione dell’incompatibilità a dipendenti e collaboratori viene motivata con la circostanza che, ai termini dell’art. 17 del decreto 141, l’incompatibilità incrociata agenti/mediatori non viene circoscritta al concetto di iscrizione nella sezione del RUI di riferimento (A o B) bensì in relazione all’esercizio in concreto dell’”attività” di agenzia di assicurazione, ovvero di mediazione assicurativa.
      4 – Se glielo consente l’ordine, può integrare il Codice Ateco.
      5 – Si, si possono conciliare due casse di Previdenza.
      Spero di essere stato esaustivo a rispondere a tutti i suoi quesiti. Le ricordo, inoltre, che questo è il modo di agire nella nostra Provincia, a volte capita che da zona a zona le cose cambino….( purtroppo….) e magari quello che si fa in un luogo non va bene per un’altro…. Cordiali saluti.

  68. Fabio ha detto:

    Un Agente in attività finanziaria regolarmente iscritto al OAM è chiaramente anche in camera di commercio può passare dalla gestione commercianti INPS a quella della gestione separata INPS
    Se la risposta è sì come bisogna fare
    Grazie

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Fabio, la posizione Inps in una impresa come la Sua prevede l’iscrizione alla Gestione commercianti Inps e non quella separata.
      Pertanto la risposta al quesito è negativa.
      Cordiali saluti.

  69. Andrea ha detto:

    Buongiorno Dott. Montanari, sono un Agente in Attività Finanziaria che prima svolgeva l’attività con partita IVA e iscrizione CCIAA (come da prassi).
    Ora sono stato assunto come dipendente da un’Agenzia in Attività Finanziaria (società di capitali, SRL), svolgendo i medesimi compiti di Agente.
    Posso mantenere l’iscrizione come Agente in Attività Finanziaria e il relativo codice anche se ora opero come dipendente ?
    La ringrazio in anticipo per la cortese risposta, un cordiale saluto.

  70. Stefano ha detto:

    buongiorno Dott. Montanari,

    sono un ex promotore finanziario che sta per intraprendere l’attività di collaboratore di mediatore creditizio.

    Al momento della variazione del codice ateco e relativa descrizione attività, la mia Camera di Commercio risponde che per la mia attività non devo essere iscritto nel Registro delle Imprese/Rea (non mi da la possibilità di scegliere se iscrivermi o meno).
    La società mandante mi dice invece che tutti gli inserimenti recenti e non, a livello Italia, sono di collaboratori con CCIA ed è pertanto gradita.

    Mi può aiutare, per cortesia, indicandomi se ci sono state indicazioni o chiarimenti successivi alla nota del 27/02/2013 in merito all’iscrizione o meno al registro delle imprese o Rea.
    Quali argomentazioni posso portare a mio favore alla Camera di Commercio se volessi l’iscrizione presso di loro, come la maggioranza dei miei colleghi?

    la ringrazio anticipatamente,
    cordiali saluti

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio, Le allego di seguito i punti salienti degli obblighi di un collaboratore di mediatore creditizio. L’obbligo di iscrizione, come vedrà, non è obbligatorio e quindi presumo che ogni CCIAA si muova a seconda di quello che decide il Dirigente dell’Ufficio.
      Attenzione agli obblighi di iscrizione all’Enasarco, obbligatoria per i collaboratori creditizi in base alle ultime sentenze.
      Cordiali saluti.

      Il collaboratore del mediatore creditizio opera sulla base di un contratto d’agenzia conferito dal mediatore creditizio; deve essere iscritto (a cura del mediatore creditizio) un un apposito elenco speciale presso l’OAM, previo superamento di una specifica prova valutativa. Non viene iscritto nel Registro delle Imprese/R.E.A. come imprenditore individuale, nè dev’essere in possesso dei requisiti tipici degli agenti di commercio.

      N.B.
      Il collaboratore di società di mediazione creditizia può essere selezionato tramite una prova valutativa. I contenuti di questa prova sono stabiliti dall’organismo OAM.
      Uno dei requisiti fondamentali che i collaboratori di mediatori creditizi devono possedere è l’onorabilità.
      In merito al titolo di studio, è necessario essere in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore.
      Il collaboratore mediatore deve seguire un corso di formazione professionale riguardante le materie affini all’attività che tale figura dovrà esercitare.
      L’aspetto della formazione è particolarmente importante. Il collaboratore non è tenuto a formarsi solamente prima di iscriversi all’OAM. Anche una volta ottenuta l’iscrizione, dovrà frequentare corsi di aggiornamento professionale.
      E’ severamente vietato svolgere nello stesso tempo la suddetta attività professionale a favore di più di un soggetto.
      Per svolgere il proprio lavoro, il mediatore creditizio e il collaboratore devono sottoscrivere un contratto d’agenzia.
      Rispetto all’agente di commercio, il collaboratore non è tenuto ad iscriversi al Registro delle Imprese in qualità di imprenditore individuale.
      Attenzione. La prova valutativa è cosa diversa dall’esame. I collaboratori devono superare la prova valutativa, non l’esame. I contenuti della prova valutativa si trovano nella circolare OAM numero 5/12.
      Dal punto di vista normativo, riferimenti chiari e precisi all’attività del collaboratore vanno individuati nell’articolo 128-novies del Testo Unico Bancario.
      Entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il collaboratore deve aprire una Partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate. Solo per alcuni punti, infatti, l’attività del collaboratore si differenzia da quella dell’agente di commercio.
      Il collaboratore deve svolgere la sua attività non in maniera saltuaria, bensì in modo continuativo e senza interruzioni.
      Il Collaboratore può cancellarsi dall’elenco dei collaboratori di una società per poi, eventualmente, iscriversi di nuovo con un’altra società.
      Sotto l’aspetto fiscale, i collaboratori sono tenuti a versare i contributi sia all’INPS che all’ENASARCO.
      Il collaboratore può svolgere tale professione solo ed esclusivamente come ditta individuale.

  71. sandro ha detto:

    Buonasera Massimo,
    avrei bisogno di un’informazione se possibile.
    Sto per stipulare un contratto/mandato per diventare collaboratore di una società di mediazione creditizia (dopo aver svolto gli esami OAM) ma prima di ciò dovrò aprire una partita iva.
    Premettendo che ho un lavoro a tempo determinato di 3 mesi (Impiegato Amm part/time di 15 ore settimanali)che mi viene regolarmente ri- confermato
    Volevo sapere se posso aprire p.iva e come mi devo comportare per la contribuzione inps
    se ho diritto al esonero o se in extremis posso iscrivermi nella gestione separata.
    Grazie e complimenti per la suo Blog
    la saluto Cordialmente

    • Massimo Montanari ha detto:

      Si, Lei può tranquillamente aprire la Partita Iva e si deve iscrivere all’Inps e all’Enasarco dopo le ultime sentenze in materia.
      Cordiali saluti.

      • sandro ha detto:

        LA RINGRAZIO,
        vorrei sapere se mi posso iscrivere nella Gestione Separata ed in caso affermativo con quale codice Ateco ?

        Cordialità

        • Massimo Montanari ha detto:

          Il collaboratore, nonostante operi sulla base di un contratto di agenzia conferito dall’Agente in Attività Finanziaria o dal Mediatore Creditizio, non ha l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese come agente di commercio in quanto è esonerato dal possesso dei requisiti tipici degli agenti (art. 5 L. 204/85) e quindi dall’iscrizione al registro delle imprese o al REA.

          Il collaboratore che si trova nelle condizioni di avvio dell’attività può optare per l’iscrizione alla gestione separata INPS senza iscrizione alla CCIAA.

          Tuttavia, l’iscrizione alla CCIAA viene richiesta dalla maggior parte delle società mandanti, nonostante non vi sia l’obbligo.

          ATECO 66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari

          Cordiali saluti.

  72. Stefano ha detto:

    Buonasera dott. Montanari,
    sono appena diventato collaboratore di mediatore creditizio e alla richiesta di apertura della p.iva sono nati alcuni dilemmi che, vedo dai commenti precendenti, hanno avuto altri miei colleghi. Ho letto che Lei dice che bisogna iscriversi all’enasarco e non è obbligatoria l’iscrizione alla camera di commercio, ma il mio commercialista dice che non è possibile: camera di commercio e enasarco sono collegate, infatti con quel codice ateco da Lei indicato (661922) è automatica l’iscrizione a entrambi in quanto risulteremmo agenti di commercio.
    Ora mi chiedo forse da novembre 2017 (data del Suo ultimo commento) è cambiato qualcosa? o dobbiamo usare un altro codice ateco?
    Ma con contratto di agenzia automaticamente è obbligatorio enasarco e quindi camera di commercio…

    La ringrazio anticipatemente se riuscirà a darmi ulteriori delucidazioni a riguardo e mi scuso se la domanda è venuta troppo lunga,

    Buonasera

    • Massimo Montanari ha detto:

      Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di un’istanza avanzata dalla FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), ha chiarito alcuni punti sull’obbligo di iscrizione all’Enasarco per i collaboratori dei mediatori creditizi. L’interpello n.11 del 25 marzo scorso conferma quanto era già stato indicato nel D.Lgs n.169/2012, dove “per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile”.
      È quindi ribadito ancora una volta l’obbligo della contribuzione Enasarco per la figura del collaboratore del mediatore creditizio in quanto soggetto che opera in forza di un contratto di agenzia. Per gli agenti infatti, ribadisce il Ministero, tale obbligo ricorre a prescindere sia dall’iscrizione del soggetto in questione al ruolo di agente e rappresentante, sia dal settore di appartenenza, sia dal tipo di prodotto promosso.

      Mediatore creditizio è la società di capitali o cooperativa che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’attività di mediazione creditizia deve essere svolta in via esclusiva; è possibile svolgere solo le attività connesse o strumentali alla stessa, definite compatibili dalla normativa. Le società di mediazione creditizia possono svolgere la propria attività di mediazione nei confronti di più intermediari, senza essere legate ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza. E’ vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

      Il collaboratore del mediatore creditizio opera sulla base di un contratto d’agenzia conferito dal mediatore creditizio; deve essere iscritto (a cura del mediatore creditizio) un un apposito elenco speciale presso l’OAM, previo superamento di una specifica prova valutativa. Non viene iscritto nel Registro delle Imprese/R.E.A. come imprenditore individuale, nè dev’essere in possesso dei requisiti tipici degli agenti di commercio.
      Cordiali saluti.

  73. Stefano ha detto:

    ok grazie dottore, se ho capito bene quindi come collaboratore di mediatore creditizio posso aprire p.iva senza obbligo di iscrivermi alla camera di commercio anche col codice ateco 661922, con gestione separata inps e enasarco giusto?
    l’iscrizione enasarco la fa il collaboratore o la società mandante?

    grazie

  74. Livio ha detto:

    Buonasera Dott. Montanari,
    Sono un collaboratore di società iscritta all’OAM COME AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA. Vorrei ottenere un mandato anche come collaboratore di una società iscritta all’OAM COME MEDIATORE CREDITIZIO. CIÒ È POSSIBILE?
    Grazie

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio, l’attività di collaboratore di società di mediazione creditizia può essere svolta solo come impresa individuale.

      Il collaboratore di società di mediazione creditizia non può svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.

      Attività non soggetta a SCIA

      L’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria non è soggetto alla presentazione della SCIA al Registro Imprese competente tramite la Comunicazione unica, in quanto tale istituto è previsto solo per l’esercizio dell’attività di agente di commercio.

      1 Articolo 128-octies, comma 2, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i: “ I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti”.
      2 Ai sensi dell’articolo 17, 4-octies, del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 (comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.lgs 19 settembre 2012, n. 169, entrato in vigore il 17/10/2012: “ omissis….. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204”. Inoltre ai sensi dell’articolo 19, comma 4-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma aggiunto dal DL 5 agosto 20120, n. 125): “ Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
      Quindi, non vediamo problematiche ad ottenere il mandato come mediatore creditizio.
      Cordiali saluti.

  75. Stefano ha detto:

    Buongiorno Dott. Montanari,
    ancora oggi nel 2018 la materia del Collaboratore di agente in attività finanziaria o mediatore creditizio appare non del tutto chiara.
    Premesso e assodato ormai che non vi è obbligo all’iscrizione alla Camera di Commercio mentre vi è obbligo all’iscrizione all’Enasarco, la mie due richieste riguardano i contributi Inps.
    1) Quale regime spetta a noi Collaboratori?? siamo obbligati alla gestione separata oppure possiamo optare per quella ordinaria?
    2) In relazione all’apertura della P.Iva in regime forfettario 2018 quali sarebbero le rispettive aliquote contributive, considerando anche i contributi da versare Enasarco? La ringrazio in anticipo.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio, se Lei non è iscritto alla CCIAA è obbligato all’Iscrizione alla Gestione separata.

      Quali sono i vantaggi per i nuovi minimi 2018?

      Per chi applica il regime forfettario 2018 sono previsti i seguenti vantaggi fiscali:

      Esclusione da IVA, IRAP, studi di settore e parametri;

      Reddito assoggettato a imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari al 15%,

      Calcolo Reddito imponibile forfettario che si effettua applicando sul totale dei ricavi/compensi, i coefficienti di redditività diversi a seconda del codice ATECO, che di fatto riducono la misura della base imponibile sulla quale calcolare il 15%.

      Esonero dalla ritenuta d’acconto i ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d’imposta;

      No ritenute alla fonte

      Permanenza nel regime fin tanto che sussistono i requisiti, per cui la durata del regime è senza limiti di tempo.
      Cordiali saluti.

  76. Sara ha detto:

    Gentile Dott. Montanari,
    la ringrazio per tutte le informazioni utili che ho potuto leggere nel suo articolo.
    Vorrei intraprendere questo lavoro ma ho un dubbio: che differenza c’è tra un collaboratore (di agente in attività finanziaria di una soc. di capitali) e quella di agente in attività finanziaria come persona fisica.
    Le due figure mi sembrano praticamente uguali.
    L’aspetto negativo che trovo è che per diventare agente in attività finanziaria è necessario superare l’esame OAM che è parecchio impegnativo (e anche costoso), c’è la quota di iscrizione annuale per il mantenimento dell’iscrizione, il costo annuale della polizza assicurativa obbligatoria e tutti gli adempimenti fiscali per l’attività e in più ci sono tutte le sanzioni.
    Se la figura del collaboratore è equiparata a quella dell’agente in attività finanziaria mi sembra più conveniente diventare collaboratore perché taglierei tutta quella serie di costi annuali obbligatori superflui solo per essere iscritti ad un albo e eviterei le sanzioni.
    La ringrazio per la sua disponibilità.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Gli Agenti in attività finanziaria per l’esercizio della relativa attività nei confronti del pubblico possono avvalersi di dipendenti e collaboratori (art. 128-novies, del TUB).
      Tali collaboratori e dipendenti sono unicamente persone fisiche e non possono svolgere la propria attività contemporaneamente a favore di più soggetti iscritti (cfr. art. 128-octies, comma 2, del TUB).
      Gli Agenti trasmettono all’OAM l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono.

      Gli Agenti in attività finanziaria, persone fisiche o costituiti in forma di società di persone, possono avvalersi per il contatto con il pubblico di dipendenti o collaboratori che siano anch’essi iscritti nell’elenco per gli Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM.

      Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nell’art. 128-quinquies, comma 1, lett. c).

      REQUISITI DI PROFESSIONALITA’

      titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
      frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria.

      I dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria che operano in forma di società di capitali non devono superare l’esame richiesto per l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria. Sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti nella Circolare OAM n. 5/12.

      Gli Agenti in attività finanziaria rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

      Come Lei ha specificato, la differenza di costi è notevole. Inoltre , il collaboratore che si trova nelle condizioni di avvio dell’attività può optare per l’iscrizione alla gestione separata INPS senza iscrizione alla CCIAA.

  77. Paolo Zarra ha detto:

    Buongiorno Dott.Montanari
    Le pongo il seguente quesito
    Premetto che
    – sino al 01.04.2018 ero “iscritto” all’OAM come collaboratore di Mediatore Creditizio, ho consegnato le mie dimissioni dalla società di mediazione creditizia per cui collaboravo, e a partire dal 16.07.2018 sono iscritto come agente in attività finanziaria con mandato diretto.
    – prima delle mie dimissioni, e quindi della successiva cancellazione come collaboratore di MC ho sottoscritto dei contrati di mandato da parte di clienti per delle operazioni di leasing, tali contratti sono andati a reddito nel mese di agosto e altri andranno nel mese di settembre.
    Domanda:
    Le provvigioni maturate come collaboratore di MC che vengono fatturate nel momento in cui sono agente in A F, sono dovute ? e sopratutto non vanno in contrasto con le normative OAM ?
    La ringrazio per la disponibilita’
    distinti saluti

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Paolo,
      le provvigioni hanno la temporalità del periodo in cui Lei era ancora MC e quindi anche se vengono fatturate successivamente, sono iniziate nel periodo in cui Lei era ancora Mc. Per essere in contrasto con le normative le due professioni devono essere svolte contemporaneamente e questo non è il Suo caso.
      Cordiali saluti.

  78. Davide ha detto:

    Egregio Sig. Montanari,
    Mi complimento con Lei per questo blog e l’ottimo servizio che date in merito ai chiarimenti in questa complessa materia.
    Vorrei aprire a breve una ditta individuale ed iscrivermi al registro imprese con attività prevalente codice ATECO 66.19.22 “collaboratore di mediatore creditizio” con iscrizione all’OAM tramite una società di mediazione creditizia.
    E’ possibile inserire altri 2 codici ATECO come secondari, ovvero:
    – ATECO 66.22.03 “sub-agente di assicurazioni” iscrivendomi alla sezione E del RUI con mandato da un soggetto B (Broker);
    – ATECO 70.22.09 “altre attività di consulenza imprenditoriale”, per la redazione di analisi di bilancio e business plan. Posso svolgere anche tale servizio da solo, senza che sia presente un’attività di mediazione creditizia, nel caso in cui un cliente mi chiedesse solamente la redazione di un business plan? In caso affermativo posso emettere direttamente fattura verso il cliente o deve emettere fattura il mediatore presso il quale collaboro?
    Cordiali Saluti

    • Massimo Montanari ha detto:

      Buongiorno, il collaboratore creditizio può svolgere il proprio operato per un solo soggetto iscritto alll’OAM, ma nel contempo può operare per proponenti che svolgono attività in settori diversi, sempre che il contratto tra collaboratore e Società creditizia non richieda un impegno esclusivo del collaboratore per conto del solo Mediatore creditizio. Per il resto, non vi sono incompatibilità tra le varie attività.
      Sulla fatturazione, il problema è il versamento della quota Enasarco a carico suo e della ditta quindi mi verrebbe da dire che il mediatore presso il quale collabora emette fattura. ( Però, sul settore fiscale, visto che bisogna considerare molti fattori su tipo di contabilità scelta, le consiglio di girare il quesito a chi le tiene la contabilità).
      Cordiali saluti e grazie dei complimenti.

  79. valentino ha detto:

    Buona sera, il collaboratore di mediatore creditizio si deve iscrivere alla gestione separata o alla gestione commercianti dell’INPS.?
    GRAZIE

  80. Giuseppe ha detto:

    Gentile Dott. Montanari,
    le chiedo cortesemente il canale corretto per dei chiarimenti sull’inizio dell’attività di Collaboratoredi Mediatore Creditizio.

    Il 12/01/2024 ho dichiarato inizio attività all’Agenzia delle Entrate come IMPRESA INDIVIDUALE con Codice ATECO 661922 (AGENTI, MEDIATORI E PROCACCIATORI IN PRODOTTI FINANZIARI);
    a breve si attiverà mandato come Collaboratore di una Società di Mediazione Creditizia iscritta al relativo Elenco OAM ed io stesso sarò censito nel relativo Elenco dei Collaboratori OAM.

    Ho 2 dubbi:

    1) È possibile esercitare tale attività SENZA iscriversi al Registro delle Imprese in qualità di imprenditore individuale?

    2) Allo stesso modo è possibile iscriversi alla Gestione Commercianti INPS per versare i contributi previdenziali SENZA iscriversi al Registro delle Imprese in qualità di imprenditore individuale?

    La ringrazio anticipatamente

    • Massimo Montanari ha detto:

      Buongiorno,
      Per svolgere il proprio lavoro, il mediatore creditizio e il collaboratore devono sottoscrivere un contratto d’agenzia. Rispetto all’agente di commercio, il collaboratore non è tenuto ad iscriversi al Registro delle Imprese in qualità di imprenditore individuale.
      Contestualmente all’apertura della partita IVA e alla comunicazione all’OAM è obbligatoria per ciascun Collaboratore l’iscrizione e la contribuzione INPS – gestione commercianti.
      Cordialmente.

      • Giuseppe ha detto:

        Grazie per il riscontro, Dott. Montanari.

        Le chiedo cortesemente un approfondimento in merito ad un dubbio procedurale condiviso con la mia fiscalista:
        qual è la modalità di iscrizione per la contribuzione INPS gestione commercianti, SENZA contestuale iscrizione al Registro delle Imprese in qualità di imprenditore individuale?
        La mia Fiscalista sostiene che l’iscrizione alla GESTIONE COMMERCIANTI INPS è possibile solo attraverso l’ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE.

        Cortesemente potrebbe indicarmi la procedura per la sola iscrizione alla Gestione Commercianti INPS senza iscrizione al Registro Imprese?

        Cordialità

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