Monthly Archives: Settembre 2013
Vacanze e reperibilità. L’amministratore di condominio non ha il dono dell’ubiquità
Nei periodi di ferie o vacanze, quale comportamento deve aver assunto l’amministratore per andare esente da ogni responsabilità qualora si siano resi necessari degli interventi urgenti sulle parti comuni?
Interventi urgenti sulle parti comuni. L’articolo 1135, comma secondo, cod. civ. individua una competenza esclusiva dell’assemblea in relazione alle opere di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, prevedendo, contestualmente, l’eccezione rappresentata dalla possibilità di un intervento diretto da parte dell’amministratore per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di “carattere urgente”, con l’obbligo di riferire nella prima assemblea utile, in occasione della quale quest’ultima non esercita un potere di ratifica di un atto esorbitante dal mandato, bensì un potere di controllo sul più generale operato dell’amministratore (Cass. Civ., 16 aprile 2012, n. 5984).
Sulla scorta della suddetta disposizione normativa, è possibile riconoscere in capo all’amministratore l’obbligo giuridico di attivarsi per l’eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del neminem ledere; in mancanza, l’amministratore ne risponderà sul piano giuridico. Difatti, dalla rovina di un edificio possono derivare, oltre che conseguenze penali, anche danni a terzi o a cose che l’amministratore, in quanto responsabile della manutenzione, è chiamato a risarcire in sede civile (Cass. pen., 8 gennaio 2003, n. 9027).
Rassegna Stampa Fimaa del 27 Settembre 2013
Rassegna di Venerdì 27 Settembre 2013 |
*Attenzione* Si avvicina la scadenza del 30 settembre
REGISTRO IMPRESE. PRESENTAZIONE SCIA
Il 30 settembre scade il termine per alcuni adempimenti nei confronti del Registro delle Imprese e del REA, legati alle attività di mediatore, agente e rappresentante, spedizioniere, mediatore marittimo.
Gli adempimenti in questione riguardano le persone fisiche e le società in attività alla data del 12 maggio 2012 e le persone fisiche già iscritte nei soppressi ruoli e non più in attività.
In modo particolare si segnala che:
1. Le imprese individuali e le società che, alla data del 12 maggio 2012, risultavano attive ed iscritte nei Ruoli e nell’Elenco soppressi dovranno, entro il 30 settembre 2013, procedere all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel REA inviando, per via telematica, un’apposita comunicazione contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività.
2. Le persone fisiche iscritte nei Ruoli e nell’Elenco soppressi che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgevano alcuna attività possono presentare – sempre entro il 30 settembre 2013 e sempre in modalità telematica – la richiesta di iscrizione nella sezione speciale del REA, al fine di mantenere il requisito abilitante all’esercizio dell’attività.
In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato i soggetti di cui sopra decadono dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione. Tuttavia, l’iscrizione nel soppresso Ruolo costituirà requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, nei 5 anni successivi all’entrata in vigore dei decreti (per gli Agenti e i Rappresentanti) e nei 4 anni successivi (per i Mediatori).