Daily Archives: 5 Ottobre 2013
Il diniego all’installazione di un impianto fotovoltaico non può essere motivato genericamente.
L’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio può essere negata solo se la Soprintendenza riesce a dimostrare una effettiva e concreta incongruità con il paesaggio circostante. Quindi le motivazioni del diniego non possono essere astratte e generiche.
La fattispecie in esame
Il ricorrente aveva presentato un progetto di ampliamento di un edificio residenziale, diretto a realizzare una sopraelevazione e il rifacimento del tetto a due falde, su una delle quali era stata prevista la collocazione di 30 pannelli fotovoltaici e di 8 pannelli solari termici destinati a fornire acqua calda alle unità abitative.
La Soprintendenza esprimeva parere favorevole prevedendo, tuttavia, una prescrizione diretta ad impedire l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Il Comune, quindi recepiva il contenuto di tale parere obbligatorio, rilasciando l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell’ampliamento richiesto, apponendo tuttavia la prescrizione sopra ricordata.
Il ricorrente provvedeva così a impugnare i provvedimenti citati chiedendo l’annullamento della sola condizione e, ciò, nella parte in cui impedisce la realizzare dei pannelli fotovoltaici.
Autorizzazione paesaggistica
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (anche nel testo precedente alla recente riforma, applicabile al caso in esame) prevedeva che “I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge” avevano “l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione” (art. 146 del Codice).