Daily Archives: 7 Ottobre 2013

L’Esperto Risponde: Domande e risposte sull’Attestato di Prestazione Energetica

l'esperto risponde1 – Un Attestato rilasciato antecedentemente alla data del 6 giugno 2013 può essere allegato?

Per una vendita posta in essere dalla data del 6 giugno 2013 in poi, il venditore può ancora avvalersi dell’eventuale Attestato di Certificazione Energetica rilasciato prima del 6 giugno 2013, e ancora in corso di validità. L’attestato, infatti, ha una validità massima di 10 anni, subordinata al rispetto delle norme di controllo degli impianti termici ed alle necessità di aggiornamento nel caso di interventi migliorativi o di ristrutturazione impiantistica.

2 – Quali soni i rischi in caso di mancata allegazione dell’Attestati di Prestazione Energetica?

L’obbligo di allegazione è stato introdotto pena la nullità dell’atto stesso. Si tratta di una nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque e può essere riscontrata d’ufficio dal Giudice: l’azione per far affermare la nullità non è soggetta a prescrizione. A questo si somma poi la necessità di mostrare nella pubblicità di vendita o di locazione l’indice di prestazione energetica: in caso di mancata indicazione sono previste sanzioni di tipo amministrativo.

3 – L’ APE è necessario anche per l’affitto breve di una casa ad uso vacanza?

Certamente, il Dl 63/2013 non fa alcuna diversificazione tra locazioni turistiche e non. L’APE deve essere allegato a tutti i nuovi contratti di locazione ( e non se trattasi di proroghe o di rinnovi od altro ) stipulati in seguito all’entrata in vigore del decreto stesso, pena la nullità. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro per il proprietario che non doti l’immobile di APE in caso di nuova locazione.