Daily Archives: 14 Novembre 2013

Per l’APE novità in vista. Se il contratto di compravendita o locazione sarà sprovvisto ci sarà solo una sanzione.

APE 1Lo schema del disegno di legge “Sviluppo” collegato alla legge di stabilità 2014, di prossima discussione, introduce una variante rispetto al decreto legge n. 63/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 90/2013: quest’ultima, infatti, prevedeva la nullità dei contratti di vendita degli immobili e dei nuovi contratti di locazione laddove fossero privi dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE); con la nuova proposta, la mancanza dell’APE sarà semplicemente sanzionata con un’ammenda di 500 euro.

La proposta risponde alle sollecitazioni di alcune associazioni di categoria che inserisce questa misura in una serie di iniziative volte al rilancio del mercato immobiliare. Si punta infatti, a:

-ripristinare la deduzione Irpef del 15% per i redditi da locazione;
-allargare l’esenzione IMU agli immobili invenduti;
-fissare l’aliquota IMU per gli immobili locati, al 4 per mille;
-favorire le locazioni diverse dall’uso abitativo;
-la case non affittate devono essere esentate da Irpef;
-allargare l’ambito di applicazione della cedolare secca sugli affitti;
-modificare ulteriormente la normativa condominiale in tema di lavori straordinari.

Tornando all’Attestazione di Prestazione Energetica da allegare agli atti di compravendita o locazione, ricordiamo che:

-nei casi di vendita o di nuova locazione di un immobile (o di una singola unità immobiliare), il proprietario deve presentare l’Attestato di Prestazione Energetica all’acquirente o locatario sin dall’inizio delle trattative di vendita/locazione e rilasciarlo a procedura ultimata;
-per gli edifici in fase di costruzione, l’attestato deve riportare la futura prestazione energetica dell’immobile, che diverrà attestato definitivo al termine dei lavori ed è compito del costruttore redigerne una copia;
-lo stesso dicasi per gli immobili sottoposti ad interventi di ristrutturazione piuttosto rilevanti.