Daily Archives: 19 Novembre 2013

Nulla la locazione abitativa concordata verbalmente anche se vi è stata la registrazione ed pagamento dell’imposta di registro eventualmente evasa.

corte cassazioneI contratti di locazione non stipulati in forma scritta sono nulli per difetto di forma ab substantiam. La registrazione del rapporto di locazione verbale presso l’Agenzia delle Entrate, effettuata ex art. 3 del d.lgs. n. 23/2011 (la c.d. cedolare secca), non basta a soddisfare il requisito di forma imposto dalla legge n. 431/98.

È quanto affermato dalla sentenza in commento, che conferma la nullità dei rapporti di locazione abitativa concordati verbalmente, nonostante l’intervenuta registrazione ed il relativo pagamento dell’imposta di registro eventualmente evasa.

Il caso – Il proprietario concede in locazione una stanza del proprio appartamento ad una studentessa universitaria. In un primo momento l’inquilina occupa l’immobile senza formalizzare il rapporto locatizio; poi provvede alla registrazione del contratto, con conseguente riduzione del canone pattuito ex art. 3 d.lgs. n. 23/2011 (che prevede la quantificazione del canone annuo pari al triplo della rendita catastale dell’immobile).

La proprietaria dell’immobile, non accettando la registrazione del contratto a condizioni palesemente sconvenienti, propone ricorso per l’accertamento della nullità del contratto e conseguente rilascio dell’appartamento e risarcimento dei danni. La conduttrice si oppone alla domanda, chiedendo la restituzione delle maggiori somme pagate rispetto al canone di affitto dovuto.