Daily Archives: 8 Gennaio 2014

Per considerare ricevuta la lettera di messa in mora indirizzata al condomino è sufficiente che sia stata inviata all’indirizzo giusto.

condominio 6In tema di condominio negli edifici è da ritenersi validamente emesso un decreto ingiuntivo di pagamento fondato su di una lettera di messa in mora inviata per raccomandata a.r. anche se tra i documenti allegati al ricorso non v’è la ricevuta di ritorno.

Questa, in estrema sintesi, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione il 28 novembre 2013 con la sentenza n. 26708.

Chiaramente, oltre i requisiti formali, il decreto deve essere fondato anche per ciò che concerne la richiesta principale, ossia il pagamento; ma questo è un altro discorso.

Presunzione di conoscenza degli atti recettizi: è su questo aspetto che si fonda un principio che alleggerisce e non poco l’onere probatorio in casi di contestazioni relative alla ricezione di comunicazioni e nello specifico di richieste di pagamento.

Norma di riferimento è l’art. 1335 del codice civile che recita:

La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Cassazione: Morosità del Conduttore e gravità dell’inadempimento.

Cassazione7“La circostanza che il conduttore in mora di un immobile ad uso non abitativo adempia la propria obbligazione dopo che il locatore abbia domandato la risoluzione del contratto, non può essere tenuto in considerazione al fine di stabilire se l’inadempimento abbia il requisito della “gravità”, di cui all’art. 1455 del Codice Civile; al contrario, la circostanza che l’inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell’accoglimento della suddetta domanda di risoluzione”.

Cassazione, sentenza n. 18500/12 inedita

Confcommercio: Pressione fiscale sempre più forte, la riduzione resta un’illusione.

Da un’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio sull’evoluzione del carico fiscale in Italia emerge che nel 2013 la pressione del fisco è salita al 44,3%, nuovo record assoluto nella storia italiana. E nell’anno in corso si resterà ben sopra il 44%.

confcommercioNel 2013 la pressione fiscale è salita al 44,3%, nuovo record assoluto nella storia del nostro Paese dopo quello già raggiunto nel corso del 2012, e nel 2014 resterà ben oltre il 44%. E’ il risultato di un’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio sull’evoluzione del carico fiscale in Italia, da cui emerge uno scenario in cui, per riavviare il processo di crescita, occorerebbero più coraggio e più incisività nei tagli alla spesa pubblica e, soprattutto, politiche fiscali dal lato dell’offerta, a cominciare da una incisiva riduzione degli oneri fiscali che gravano sui fattori produttivi, primo fra tutti il lavoro.

La riduzione del carico fiscale deve, dunque, essere l’obiettivo prioritario e irrinunciabile dell’azione di Governo nel prossimo futuro. Non spostare o rimodulare, ma ridurre, semplicemente ridurre in modo certo, progressivo e sostenibile la pressione fiscale è l’esigenza fondamentale di lavoratori, imprese, pensionati. E’ il solo modo, questo, per rilanciare le forze produttive vitali, ben presenti nel nostro Paese.