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Rassegna Stampa Fimaa del 16 Gennaio 2014
Rassegna di Giovedì 16 Gennaio 2014 |
Cassazione: Compratore risarcito se non c’è l’abitabilità dell’immobile.
Con la Sentenza n. 629 del 14 Gennaio 2014, la Corte di Cassazione afferma l’impossibilità di derogare alla normativa generale che prevede l’obbligo di rilasciare l’abitabilità: ” Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il Certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poichè vale ad incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commercialità”.
La mancanza del Certificato di abitabilità dell’appartamento legittima l’aspirante acquirente a ritirarsi dall’affare e a chiedere la restituzione della caparra versata. Un dietrofront possibile anche se l’appartamento non in regola è già stato venduto senza problemi in precedenza e il proprietario è in possesso di una convenzione tra Comune e costruttore, con la quale l’autorità amministrativa competente dichiara la possibilità di effettuare il passaggio di mano, anche in assenza della licenza.
Senza l’essenziale atto il venditore è considerato inadempiente e accusato di aver venduto una cosa per un’altra (art. 1470 cod. civ.) Tale circostanza autorizza il compratore a chiedere un risarcimento per la ridotta commerciabilità del bene oppure a fare marcia indietro pretendendo il doppio della caparra versata.