Daily Archives: 17 Gennaio 2014

I proprietari di box o negozi hanno sempre l’obbligo di pagare i lavori di manutenzione del tetto dell’edificio?

(Tribunale di Roma, sentenza n. 18080 del 12.09.2013 )

Tutti i condomini sono obbligati a partecipare alle spese di manutenzione del tetto o del lastrico di copertura dell’edificio, compresi i proprietari di box, negozi, ecc. L’unica deroga giuridicamente possibile si configura in presenza di una previsione espressa contenuta nel regolamento di natura contrattuale oppure nel caso di una particolare conformazione dello stabile, tale da limitare la destinazione d’uso del tetto o del lastrico ad alcuni soltanto dei condomini. 

manutenzione tettoE’ quanto stabilito dal Tribunale di Roma che, con sentenza n. 18080 del settembre 2013, ha confermato l’applicazione dell’art. 1123 c.c. a tutti i proprietari delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale, indipendentemente dalla dimensione delle stesse o dall’uso a cui sono adibite.

Il Tribunale capitolino, in sede di appello, ha annullato la sentenza del Giudice di Pace, che aveva accolto la domanda proposta da tre condomini, proprietari di altrettante unità immobiliari adibite a box e negozi. I tre avevano chiesto di essere esclusi dalle spese per i lavori di manutenzione del tetto e del lastrico di copertura, deliberate dall’assemblea di condominio.

Incompetenza del Giudice di Pace. In via pregiudiziale, il tribunale ha rilevato l’incompetenza del Giudice di Pace, in quanto la domanda in questione poteva essere esaminata da tale giudice solo qualora fosse stata impugnata anche la delibera con la quale erano state ripartite le spese di manutenzione anche nei confronti dei tre condomini ricorrenti. Cosa che non è stata fatta. In forza della rilevata incompetenza, il Tribunale ha potuto decidere la causa ex novo, ossia come giudice di merito al pari del giudice di primo grado.