Daily Archives: 1 Luglio 2014
Canone di locazione, niente aggiornamento ISTAT se non è il proprietario a domandarlo.
Quando si parla di canoni di locazione, tanto per l’ipotesi di affitti di abitazioni, tanto per i casi di locazioni per usi non abitativi, si è soliti sentire parlare, per gli anni successivi al primo, di aggiornamento del canone secondo gli indici ISTAT.
Che cosa vuol dire e quando si applica tale aumento?
Partiamo dal primo dei due quesiti.
Il costo della vita e l’aggiornamento del canone di locazione.
I contratti di locazione, specialmente quelli di lunga durata (4+4 o 6+6), prevedono il pagamento di un canone quale corrispettivo per il godimento dell’immobile.
La somma pattuita al raggiungimento dell’accordo, è evidente, avrà un valore diverso negli anni. Spieghiamoci meglio. In termine di acquisto, il valore di 500 € nel 2014 è differente dal valore che quella stessa cifra avrà l’anno dopo o negli anni seguenti.
Per ovviare a questo inconveniente è possibile prevedere l’aggiornamento del canone di locazione agganciandolo al costo della vita.
Attualmente, per i contratti di locazione ad uso abitativo a canone libero, quelli così detti 4+4, non è previsto alcuno specifico riferimento normativo che consente tale aggiornamento.
Nel pieno vigore della legge n. 392/78 la norma applicabile per addivenire all’aggiornamento, era l’art. 24 della suddetta legge che recitava:
Per gli immobili adibiti ad uso d’abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.