Daily Archives: 7 Luglio 2014

Il collaudo dell’immobile abusivo fa venire meno il reato.

La stabilità dell’edificio consente l’oblazione. L’imputato potrà così dormire sonni tranquilli e prima ancora di lui potrà farlo il vicinato, rassicurato della non pericolosità dello stabile abusivamente realizzato.

collaudo immobileLa normativa in tema di edifici in conglomerato cementizio armato. Il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) riserva poche ma significative norme alle opere in cemento armato, cui sono infatti riservati gli articoli da 64 a 67: essi disciplinano i passaggi da rispettare per realizzare delle strutture adoperando il conglomerato cementizio armato (sia normale che precompresso ed a struttura metallica) e sono finalizzate a preservare la pubblica incolumità, preservandola dai pericoli derivanti da edificazioni poco accorte o, peggio ancora, scriteriate. Ma cosa accade se queste norme non vengono rispettate? La loro inosservanza comporterà sempre la commissione di un reato?

L’inosservanza delle norme del T.U. Edilizia. In linea di massima sì: l’inosservanza, ad esempio, delle norme sancite dall’art. 64 del T.U. Edilizia (riguardanti la progettazione e l’esecuzione dei lavori in conglomerato cementizio) espone committenti e costruttori al rischio di una condanna penale secondo quanto previsto ed indicato dall’art. 71 (arresto o ammenda).

Per evitare di subire una condanna per questo reato è pertanto necessario: che le opere siano realizzate “in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità” (art. 64 co. 1); che la costruzione sia preceduta da “un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali” (art. 64 co. 2) e che sia eseguita “sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali” (art. 64 co. 3).

Tuttavia, poiché la violazione di queste disposizioni è punita con l’arresto o con l’ammenda, il reo potrà cavarsela con l’oblazione di cui all’art. 162 bis cod. pen., ossia col pagamento di una somma di denaro pari alla metà del massimo previsto a titolo di ammenda. Questo comporterà l’estinzione del reato e nessun’altra sanzione potrà essere irrogata al contravventore.

L’oblazione comune e quella speciale. Il nostro codice conosce due tipi di oblazione: quella “comune” e quella “speciale”. La prima, prevista dall’art. 162 cod. pen., consente a chi è indagato/imputato di reati puniti con la sola ammenda, di estinguere il reato col pagamento di una somma pari ad 1/3 del massimo della pena pecuniaria; la seconda, prevista invece dall’art. 162 bis. cod. pen., prevede come detto l’estinzione del reato previo pagamento di un importo maggiore, pari cioè alla metà del massimo.

La differenza tra i due tipi di oblazione non è solo quantitativa: la prima, infatti, è sempre concedibile ed è possibile solo nel caso di reati puniti con la sola pena pecuniaria; la seconda, invece, possibile per reati puniti o con l’arresto o con l’ammenda, è soggetta all’approvazione da parte del Giudice, il quale potrebbe rifiutarsi di concederla.