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Rassegna Stampa del 29 Agosto 2014
Rassegna di Venerdì 29 Agosto 2014 |
Cassazione:”La casa umida danneggia la salute”
“I proprietari dello stabile devono risarcire il danno biologico se la malattia della portiera si aggrava a causa delle condizioni insalubri dell’alloggio che gli è stato riservato”.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una donna avverso l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei Farmacisti in quanto, secondo i giudici, erano sbagliate le decisioni con le quali il Tribunale e la Corte di Appello avevano escluso l’esistenza di un nesso causale o concausale tra le condizioni dell’appartamento e l’aggravarsi della malattia: l’umidità aveva comportato una quota di invalidità aggiuntiva.
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 18247 del 26 Agosto 2014.
L’Esperto risponde:”Acquisto di un box auto in un immobile diverso da quello di residenza: i criteri di pertinenzialità per godere delle agevolazioni “prima casa”.
Domanda: Vorrei procedere all’acquisto di un posto auto da rendere pertinenziale alla mia residenza. Il box non è però ubicato nello stesso fabbricato ove si trova l’unita immobiliare residenziale. Quali criteri devo rispettare in materia di pertinenzialità per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa”?
Risposta: Esaminando il quesito sotto un profilo strettamente normativo, si premette che l’applicazione in sede di compravendita del regime fiscale proprio del fabbricato principale anche a quello pertinenziale (o servente), all’interno o meno del medesimo atto, trova il proprio presupposto rispettivamente:
- ai fini IVA, nell’articolo 12 del D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale sulle operazioni di carattere accessorio torna applicabile il medesimo regime che è proprio dell’operazione principale;
- ai fini delle imposte d’atto, nel comma 3 dell’articolo 23 del D.P.R. n. 131/1986 secondo cui “le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate”.
Ciò detto, in riferimento al quesito, va inoltre tenuto conto di quanto viene stabilito dal comma 3 della nota II-bis, dell’articolo 1, Tariffa Parte Prima D.P.R. n. 131/1986, secondo cui sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il panorama normativo è poi completato dall’articolo 817 del Codice civile in base al quale le pertinenze vengono definite come “le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa”.