Daily Archives: 4 Settembre 2014

Compriamo casa ma l’abitazione non corrisponde alla descrizione? È truffa.

Commette reato il venditore che garantisce la presenza di qualità invece inesistenti.

amministratore condominioGli artifizi e raggiri nella truffa contrattuale. Integra gli estremi della truffa contrattuale la condotta di chi ponga in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti e circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto(Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 30886 del 14/07/2014.)

Ribadendo questo principio di diritto la Seconda Sezione Penale della corte di Cassazione ha rigettato il 14 luglio scorso il ricorso di una persona che, assolta in primo grado, era poi stata condannata in appello con l’accusa di aver truffato l’acquirente di un’abitazione da lui vendutagli. All’imputato era stato addebitato infatti di aver indotto in errore l’acquirente assicurandogli l’abitabilità di un vano dell’immobile che invece era sprovvisto di tale requisito: i Giudici del Supremo Collegio, al pari dei colleghi della Corte d’Appello del capoluogo ligure, hanno ritenuto che tale condotta abbia integrato gli estremi degli “artifizi o raggiri”, presupposto del reato di cui all’art. 640 cod. pen., i quali lo fanno sussistere quando sono sufficienti ad indurre in errore il loro destinatario, come avvenuto nel caso in esame.

L’induzione in errore e la conclusione del contratto. Ove il compratore decida di acquistare perché convinto dalle false parole del venditore, la sua volontà sarà naturalmente viziata e falsata. Ciò nel caso in cui è dimostrato e provato che egli non avrebbe comprato ove avesse invece saputo della falsità delle informazioni ricevute dal venditore: in caso contrario, invece, non c’è nessuna induzione in errore e le fase attestazioni, non incidendo sulla volontà dell’ipotetico acquirente, non costituiscono alcun reato.