Daily Archives: 19 Settembre 2014

L’Esperto risponde: “Al mediatore spetta la provvigione anche se la figlia sostituisce la madre nella sottoscrizione del contratto?”

esperto rispondeIl mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. Così recita il primo comma dell’art. 1755 del codice civile.

Ma che succede se l’affare concluso con l’intervento del mediatore viene poi formalizzato da persone diverse da quelle che il mediatore aveva messo in relazione? Se il contratto è sottoscritto da persona diversa, in sostituzione di quella che aveva partecipato alle trattative, il mediatore ha ugualmente diritto al pagamento della provvigione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11709 del 26 maggio 2014 ha risolto positivamente il quesito affermando che l’affare deve ritenersi concluso quando l’attività del mediatore costituisce l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell’affare e rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altria sé nell’operazione conclusiva.

La mancata corrispondenza tra soggetto che partecipa alle trattative e soggetto che partecipa alla stipula negoziale non è sufficiente, di per sé, ad escludere la provvigione del mediatore, se la stipula s’inserisce nell’ambito di un iter contrattuale che ha visto coinvolti gli stessi soggetti che hanno concordato i termini dell’accordo per il tramite del mediatore.

La fattispecie affrontata dal giudice romano riguardava la stipula di un contratto di compravendita immobiliare. L’agenzia immobiliare agiva contro la società venditrice e dell’acquirente per ottenere il pagamento delle provvigioni maturate sul presupposto che il contratto era la formalizzazione dell’affare concluso dalle due parti grazie al suo intervento di mediazione. La società venditrice si opponeva, sostenendo invece che il contratto era stato sottoscritto con la figlia della parte con cui l’agenzia immobiliare era venuta in contatto e che, quindi, la conclusione dell’affare era da considerarsi del tutto autonoma rispetto all’intervento di mediazione.