L’Esperto risponde: “Al mediatore spetta la provvigione anche se la figlia sostituisce la madre nella sottoscrizione del contratto?”

esperto rispondeIl mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. Così recita il primo comma dell’art. 1755 del codice civile.

Ma che succede se l’affare concluso con l’intervento del mediatore viene poi formalizzato da persone diverse da quelle che il mediatore aveva messo in relazione? Se il contratto è sottoscritto da persona diversa, in sostituzione di quella che aveva partecipato alle trattative, il mediatore ha ugualmente diritto al pagamento della provvigione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11709 del 26 maggio 2014 ha risolto positivamente il quesito affermando che l’affare deve ritenersi concluso quando l’attività del mediatore costituisce l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell’affare e rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altria sé nell’operazione conclusiva.

La mancata corrispondenza tra soggetto che partecipa alle trattative e soggetto che partecipa alla stipula negoziale non è sufficiente, di per sé, ad escludere la provvigione del mediatore, se la stipula s’inserisce nell’ambito di un iter contrattuale che ha visto coinvolti gli stessi soggetti che hanno concordato i termini dell’accordo per il tramite del mediatore.

La fattispecie affrontata dal giudice romano riguardava la stipula di un contratto di compravendita immobiliare. L’agenzia immobiliare agiva contro la società venditrice e dell’acquirente per ottenere il pagamento delle provvigioni maturate sul presupposto che il contratto era la formalizzazione dell’affare concluso dalle due parti grazie al suo intervento di mediazione. La società venditrice si opponeva, sostenendo invece che il contratto era stato sottoscritto con la figlia della parte con cui l’agenzia immobiliare era venuta in contatto e che, quindi, la conclusione dell’affare era da considerarsi del tutto autonoma rispetto all’intervento di mediazione.

Esistono numerosi precedenti della Corte di Cassazione che affrontano la questione del diritto alla provvigione del mediatore in relazione alla identità delle parti che materialmente concludono l’affare.

Tra le tante, si può richiamare la sentenza n. 12527 del 21 maggio 2010 (citata anche nella sentenza in commento) secondo la quale, in tema di contratto di mediazione, l’affare – da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio – deve ritenersi concluso, per effetto della “messa in relazione” da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l’esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno.

Ne consegue che, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell’affare, rimanendo irrilevante che le parti originarie sostituiscano altri a sé nell’operazione conclusiva, ovvero una parte sia receduta dal preliminare.

Lo stesso principio di diritto è stato applicato dal Tribunale di Roma per risolvere il caso in esame.

Dalla documentazione e dall’istruttoria espletata è emerso che effettivamente la conclusione dell’affare debba ricollegarsi all’opera svolta dal mediatore. Il fatto che – osserva il Tribunale – la proposta di acquisto sia stata formulata dalla madre dell’acquirente, e che il contratto sia stato poi materialmente sottoscritto dalla figlia, non esclude l’identità dell’affare in considerazione dello stretto collegamento tra il soggetto che partecipa alle trattative e ed il soggetto che partecipa alla stipula negoziale.

In altri termini, la figlia si è semplicemente sostituita alla madre nella sottoscrizione del contratto, operazione conclusiva delle trattative portate avanti grazie all’intervento del mediatore. Rileva infatti il giudice che la successiva proposta che ha portato alla stipula del contratto, anche se formulata da persona diversa, non ha carattere autonomo né definitivo, “ma si inserisce nell’ambito di un iter contrattuale che ha visto coinvolti gli stessi soggetti che hanno concordato i termini dell’accordo per il tramite dell’agenzia immobiliare”.

Alla luce di tali considerazioni, il tribunale capitolino ha confermato il diritto al compenso del mediatore nei termini fissati nell’atto di conferimento dell’incarico di vendita.


Fonte http://www.condominioweb.com

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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