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Rassegna Stampa del 28 Ottobre 2014
Rassegna di Martedì 28 Ottobre 2014 |
Il contratto di locazione concluso verbalmente è valido?
Una sentenza del Tribunale di Roma affronta la complessa questione soffermandosi sugli effetti che discendono da un semplice accordo verbale che non può avere gli stessi effetti di un contratto di locazione stipulato con forma scritta nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 431/1998.
Il fatto. Il locatore di un immobile intima lo sfratto per morosità al conduttore chiedendo la convalida dello sfratto e l’emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni mensili dovuti da quest’ultimo, fondando le sue richieste su un contratto di locazione registrato all’Agenzia delle entrate a fine 2012.
Il conduttore, instaurato il giudizio, deduce in primo luogo la nullità di tale contratto di locazione, per difetto di accordo fra le parti, ribadendo che la registrazione per tale ragione doveva considerarsi nulla ed invocando, invece, la validità di un contratto verbale da egli registrato nel 2011.
Il Giudice dopo aver negato la convalida dello sfratto, per la ragioni che ora vedremo, trasforma il rito e fissa l’udienza di discussione alla quale le parti, attraverso le proprie memorie, hanno ribadito ulteriormente il le ragioni poste a fondamento delle rispettive difese.
I motivi della decisione. In primo luogo la sentenza in commento ha rilevato che l’intimazione di sfratto per morosità è stata intrapresa in assenza dei suoi presupposti essenziali, poiché il contratto di locazione non era stato redatto per iscritto contrariamente a quanto obbligatoriamente previsto dalla legge n. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’articolo 1 comma quarto così recita ” a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”.
Imposta di pubblicità per l’agenzia che espone cartelli di case in vendita e affitto.
Notizie non confortanti per le agenzie immobiliari: i cartelli esposti in vetrina delle case in affitto e vendita, sebbene privi del loro logo, sono soggetti all’imposta comunale di pubblicità.
Così sancisce la Cassazione, nella sentenza del 16 ottobre 2014, n. 21966,con cui viene accolto il ricorso del Comune e annullata la decisione di merito che affermava l’esenzione.
Secondo la CTR, escludendo che una persona sia indotta all’acquisto di una casa “solo perché il messaggio della vetrina risulta particolarmente attraente e convincente”, l’esposizione dei cartelli è equiparabile a quella della merce sugli scaffali da parte di un dettagliante. Di diverso avviso gli Ermellini: ad essere esposto nel caso dell’agenzia non è un bene ma una descrizione dello stesso.