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Rassegna Stampa Fimaa del 30 Dicembre 2014.
Rassegna di Martedì 30 Dicembre 2014 |
Legge di Stabilità 2015.
Bonus Irpef di 80 euro strutturale e prorogate le detrazioni super sulla casa.
Tra le principali disposizioni di segno positivo per i contribuenti contenute nella Stabilità per il 2015 , si segnalano, in questo intervento, la stabilizzazione, all’interno del Testo unico delle imposte sui redditi, del credito d’imposta per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26mila euro (commi 12, 13 e 15), la proroga al 31 dicembre 2015 della misura potenziata per il “bonus ristrutturazioni” (50%) e per il “bonus energetico” (65%), e la conferma, per un altro anno, del “bonus arredi” (commi 47 e 48).
Bonus Irpef in pianta stabile
Dopo l’attribuzione provvisoria decretata per il solo 2014 (più precisamente, da maggio a dicembre) dal Dl 66/2014, è dunque stato messo a regime il credito d’imposta Irpef in favore dei lavoratori dipendenti (articolo 13, comma 1-bis, del Tuir).
Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, compete soltanto in caso di capienza, quando cioè l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alle detrazioni spettanti per quegli stessi redditi (articolo 13, comma 1, del Tuir).
Spetta per intero, nella misura di 960 euro annui (80 euro al mese), rapportati al periodo di lavoro, se il reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e delle eventuali somme di Tfr erogato in busta paga, non supera 24mila euro.
Oltre tale soglia e fino a 26mila euro, il credito spetta ugualmente, ma in maniera decrescente, per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2mila euro.
Oltre che ai titolari di redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni equiparati), il bonus spetta anche ai titolari delle seguenti tipologie di somme, assimilate ai redditi da lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis e l, del Tuir):
Ricevute di affitto e pagamento con bonifico.
Ormai è prassi da tempo, salvo il caso dei così detti affitti in nero, che il canone di locazione sia corrisposto dal conduttore al locatore tramite bonifico bancario. I motivi sono molteplici e spesso possono essere così sintetizzati: maggiore praticità di questa modalità di pagamento, anche e soprattutto per chi utilizza collegamenti remoti, più noti come home banking.
In questo caso il conduttore esegue un pagamento e la banca rilascia una o due attestazioni:
a) presa in carico del bonifico;
b) comunicazione di avvenuto bonifico.
Questa distinzione è dovuta al fatto che fino ad un determinato orario l’ordinante può revocare l’ordine di pagamento.
Formalmente, questo documento attesta che la banca ha fatto il proprio lavoro, non che il locatore vi abbia liberato dall’obbligo di pagamento. Sia ben chiaro: davanti ad un’attestazione dell’istituto bancario se il proprietario lamenta il mancato pagamento due sono le alternative:
a) fa il furbo;
b) c’è un errore da parte di qualcuno ed è meglio attivarsi per risolverlo.
Solamente la noncuranza totale può portare ad uno sfratto per morosità, ma stiamo parlando di un caso di masochismo spinto da parte del conduttore che, avvedutosi del problema, non si attiva in alcun modo per risolverlo o comunque per fare valere le proprie ragioni. Insomma il classico caso di scuola.