Che cosa succede se muore il proprietario dell’appartamento in locazione?

Abito in una casa in affitto. Ieri ho saputo che è morto il proprietario di casa. Sono dispiaciuto, era una brava persona. Poi, però, mi sono chiesto: ma adesso che lui è morto devo lasciare casa?

notaioInutile stare a cercare norme nel codice civile o nelle leggi speciali: nessuna disposizione di legge specifica chiaramente che cosa succede nel caso di morte del locatore

È una situazione un po’ singolare se si pensa che, al contrario, la legge – nello specifico la legge n. 392/78 – e la giurisprudenza costituzionale – leggasi Corte Cost. sent. 7 aprile 1988, n. 404 – hanno disciplinato in modo chiaro e preciso le ipotesi di successione nel contratto di locazione per:

a) morte del conduttore;

b) ipotesi di separazione e divorzio;

c) ipotesi di morte e separazioni nell’ambito delle convivenze more uxorio con prole.

Proprio alla giurisprudenza, dovremo guardare per dare soluzioni al quesito postoci dal nostro quesito.

Prima di farlo cerchiamo di comprendere, come si suole dire, il panorama normativo nel quale ci muoviamo.

Il contratto, dice la legge (art. 1321 c.c.), è quell’accordo intercorso tra due o più persone per costituire, modificare o estinguere dei rapporti giuridici.

In questo contesto il contratto di locazione è quell’accordo che prevede il godimento di un bene (mobile o immobile) a fronte del pagamento di un prezzo (il canone). I contratti, afferma il codice civile (art. 1372 c.c.), hanno forza di legge tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge.

Il contratto di locazione, quindi, ha forza di legge tra le parti e rappresenta una classica ipotesi di contratto che produce effetti anche nei confronti dei terzi, intendendo per terzi delle persone che pur non dovendo fare nulla rispetto a quell’accordo, nel futuro entreranno di diritto ad essere parte dello stesso.

Per il conduttore, s’è detto, la legge n. 392/78 e la Corte Costituzionale hanno delineato chiaramente le ipotesi di subentro.

Quanto al lato del locatore, l’art. 1599 c.c. specifica che il contratto di locazione con data certa è opponibile all’acquirente, mentre l’art. 1602 c.c. chiarisce che “il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione”.

Della morte del locatore, però, la legge non ne parla. La Cassazione, chiamata a far luce sulla vicenda, ha specificato che “la morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l’obbligazione relativa al pagamento del canone (cfr. Cass. n. 1811/89).

Senza voler essere brutali, ma semplicemente chiari, dal punto di vista giuridico la morte equivale alla cessione dell’appartamento. Il conduttore, quindi, potrà continuare a goderne senza preoccupazioni.

Fonte http://www.condominioweb.com/

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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