Daily Archives: 24 Febbraio 2015
Rinnovo Convenzione ConfcommercioCesenate-Heracomm.
Confcommercio Imprese per l’Italia del comprensorio cesenate ed HERAcomm hanno rinnovato per il biennio 2015-2016 la convenzione affinchè i soci Confcommercio possano ottenere un risparmio sulle bollette di energia elettrica e gas.
Nel particolare l’accordo prevede per i soci Confcommercio un vantaggio nella misura di:
- 0,40€/MWh per l’energia elettrica
- 0,20 cEuro/mc per gas naturale
Inoltre, con questo accordo, gli Associati potranno usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi:
– la visualizzazione della bolletta nell’area clienti del sito internet www.gruppohera.it;
– un compendio sulla normativa italiana relativa ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale con i relativi aggiornamenti;
– la guida alla lettura delle bollette energetiche;
– seminari tecnici collettivi di approfondimento e formazione sui mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, volti in particolar modo a individuare metodi di ottimizzazione delle forniture;
– venditori dedicati per canale
Il costo delle Utenze è sempre stato un problema che Confcommercio ha affrontato attraverso continue azioni sindacali. Questa convenzione nasce pensando soprattutto ai nostri associati e alle loro esigenze. Sono già tantissimi i soci che stanno risparmiando grazie a questa convenzione!
Scopri le offerte a mercato libero che danno più valore alla tua attività. Non perdere tempo! Fai subito un salto in associazione con la bolletta di Hera (dove è inserito il codice utente) e chiedi di aderire all’iniziativa!
Rassegna Stampa Fimaa del 24 Febbraio 2015
Rassegna di Martedì 24 Febbraio 2015 |
Rent to buy: il mancato trasferimento dell’immobile e la disciplina fiscale delle somme restituite e trattenute.
L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi alla disciplina fiscale del contratto di Rent to buy con la Circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015.
La parte finale del documento di prassi ha esaminato le conseguenze (fiscali) nel caso in cui il conduttore non si avvalga della facoltà di acquistare l’immobile utilizzato entro il termine previsto dal contratto.
In particolare, l’art. 23, comma 1 – bis del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, nel disciplinare l’ipotesi di mancato trasferimento dell’immobile, stabilisce che le parti debbano indicare nel contratto la quota dei canoni imputata a corrispettivo che deve essere restituita. Si pone, dunque, il problema di individuare la disciplina fiscale applicabile alla quota dell’acconto prezzo oggetto di restituzione al conduttore e la quota eventualmente trattenuta dall’impresa concedente. La soluzione è diversa a seconda se il concedente sia o meno in possesso della soggettività passiva ai fini Iva. Inoltre, deve essere tenuta distinta la disciplina delle imposte sui redditi rispetto alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.