Daily Archives: 31 Marzo 2015

Che cosa fare se l’ex inquilino non cambia residenza?

l'esperto risponde 2Che cosa fare se l’ex inquilino non cambia residenza?

Qualche mese fa il conduttore di un appartamento di mia proprietà ha cambiato casa. Tutto bene per la consegna delle chiavi e della caparra, ma dopo è avvenuto qualcosa di inaspettato. Facendo delle ricerche presso il Comune ho scoperto che l’ex inquilino non aveva ancora cambiato residenza.

Insomma non abita li ma risulta ufficialmente residente. L’ho chiamato ed ha glissato seccato con un vago: “Me ne occuperò quanto prima!” Che cosa posso fare per ottenere il cambio di residenza d’ufficio?

La questione non è di poco conto e spesso può portare con sé conseguenze sgradevoli. Si pensi ai tentativi di pignoramento (presso la residenza), ma anche semplicemente alle seccature che ne discendono per la consegna della corrispondenza.

Partiamo dal dato certo che impone ad ogni persona di segnalare al Comune competente il cambio di residenza. Si tratta dell’art. 2, primo comma, legge n. 1228 del 1954 che recita:

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell’art. 44 del Codice civile, l’obbligo di denuncia del trasferimento anche all’anagrafe del Comune di precedente residenza.

Il d.p.r. n. 223 del 1989 – che della legge n. 1128 rappresenta regolamento di attuazione – specifica che tra le dichiarazioni che le persone sono tenute ad effettuare all’ufficiale dello stato civile v’è anche quella inerente il cambiamento di abitazione (cfr. art. 13 d.p.r. n. 223/89).

Questi gli obblighi della parte interessata, nel nostro caso l’ex inquilino. Che cosa accade se esso non adempie a quanto prescritto dalla legge?

Come si suole dire in casi simili, al proprietario dell’appartamento non resta che rivolgersi alle autorità competenti, nel caso di specie il Comune e più nello specifico l’ufficio anagrafe.

L’Ufficiale di Stato civile, lo ricorda l’art. 4, secondo e terzo comma, l. n. 1128/54 “può disporre le indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione” ed può invitare “le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati”.

Al termine di queste indagini l’Ufficiale di Stato civile comunica agli interessati le loro risultanze (cfr. art. 15 d.p.r. n. 228/89) e commina le dovute contravvenzioni.

Contravvenzioni? Il termine riguarda la vecchia formulazione che prevedeva delle sanzione penali pecuniarie. Ad oggi, comunque, risultare inadempimenti rispetto ai propri obblighi anagrafici comporta, se il fatto non costituisce reato più grave, la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000 (cfr. art. 11 l. n. 1128/1954).

Fonte http://www.condominioweb.com