Monthly Archives: Aprile 2015

L’Istat conferma il ritorno al segno positivo del mercato immobiliare nel 2014.

tassi usuraiDopo i dati degli operatori e quelli ufficiali dell’Agenzia delle Entrate (+3,6% nel 2014 su base annua negli scambi residenziali)arriva la conferma dell’Istat: dopo sette anni di crisi, gli scambi tornano a risalire, confermando i dati dei singoli trimestri. Ma si resta lontano dai livelli pre-crisi.

«I trasferimenti a titolo oneroso di unità immobiliari – comunica l’Istat – che ammontano complessivamente a 594.431, registrano una crescita dell’1,6% sul 2013». Un dato leggermente inferiore all’1,8% registrato dalle Entrate il 5 marzo scorso. «Gli aumenti riguardano tutte le ripartizioni geografiche tranne le Isole, dove invece si rileva un calo dell’1%. Le convenzioni di compravendita di unità immobiliari ad uso abitazione ed accessori (pari a 553.324) registrano un incremento dell’1,6% in un anno, più contenuto rispetto a quello registrato per le convenzioni di compravendita delle unità immobiliari ad uso economico (+3,2%)».

A trainare sono le grandi città, dove la crescita registrata in base alla base dati degli archivi distrettuali notarili presa in considerazione dall’Istat: considerando tutti i comparti, la crescita è del 2,9%, a fronte del +0,6% dei piccoli centri.

Certificazione energetica 2015 da luglio nuovo modello APE e requisiti.

APE 1Nuovo APE 2015 dal 1° luglio entrano in vigore i decreti attuativi della legge 90, per effetto delle novità introdotte con il d.l. 4 giugno 2013 n. 63 cd. Decreto fare, convertito poi in legge dalla l. 3 agosto 2013 n. 90, che contenente la direttiva 2010/31/ue, sulla prestazione energetica degli edifici, con la quale sono state ridefiniti i limiti di legge che i nuovi edifici e le ristrutturazioni devono rispettare e il nuovo schema delle certificazioni energetiche con il nuovo modello APE 2015, le nuove 10 classi energetiche e nuovo schema di annuncio per gli annunci di vendita e locazione immobili in tema di APE.

SIAPE, nuovo sistema informativo unico APE cos’è e come funziona?

Il SIAPE è il nuovo sistema informativo unificato che dovrà essere utilizzato in tutte le regioni a partire dal 1° luglio 2015. Tale strumento, servirà quindi a contenere tutti i dati relativi all’attestazione di prestazione energetica effettuati, in modo tale da dare alle Regioni la possibilità di svolgere i controlli di qualità sul servizio svolto del certificatore in sede di sopralluogo e compilazione dell’APE.

Il SIAPE quindi servirà per verificare la correttezza dei dati e sulla base di questi, farà attivare accertamenti sulla documentazione APE, il rispetto delle procedure, le congruità delle valutazioni e delle diagnosi, oltre che ovviamente ai calcoli effettuati. A tal fine, l’ENEA entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo alla legge 90, dovrà istituire una banca dati a livello nazionale chiamata Sistema Informativo o SIAPE per la raccolta dati relativi agli APE. Le regioni e le province autonome, dovranno poi entro il 31 gennaio di ciascun anno  partire dall’entrata in vigore delle nuove linee guida, inserire i dati APE.

Sempre entro la data del 1° luglio 2015 l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie) dovrà poi adeguare il metodo di calcolo DOCET tendendo conto delle novità e gli aggiornamenti contenuti nel decreto attuativo del nuovo APE 2015.

Acquisti immobiliari agevolati anche senza convenzione al rogito.

Superate le vecchie indicazioni fornite dall’Amministrazione, che subordinavano il riconoscimento del regime di favore all’adozione dell’accordo prima dell’atto di cessione.

fondo giovaniIl regime fiscale agevolato di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 388/2000, è applicabile anche agli atti di acquisto di immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili ai fini dell’edificabilità ai piani particolareggiati, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento.
In recepimento dell’indirizzo consolidato della Corte di cassazione, devono ritenersi superate le istruzioni fornite con le circolari 9/E e 11/E del 2002.

Questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 41/E del 23 aprile 2015.
Le indicazioni contenute si sono rese necessarie a seguito delle numerose controversie concernenti la revoca dell’agevolazione per le cessioni di immobili siti in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, dovuta alla mancata adozione della convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell’atto di trasferimento.

Normativa e prassi.
La disposizione recata dall’articolo 33, comma 3, della legge 388/2000 (formulazione originaria: “i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento”), subordinava l’applicazione del regime fiscale agevolato alle seguenti condizioni:

  • che l’immobile oggetto del trasferimento si trovi in un’area individuata dai “piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati
  • che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

Relativamente al significato di “piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati” la circolare 9/2002 ha chiarito che sono ricompresi tra i suddetti strumenti urbanistici anche “…i piani urbanistici ad iniziativa privata attuativi del piano regolatore generale (ad esempio, i piani di lottizzazione previsti dall’articolo 28 della legge 1150) purché la relativa convenzione, deliberata dal comune, sia firmata da quest’ultimo e dall’attuatore”.

La circolare ha anche specificato che le cessioni di immobili, ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, possono fruire del regime di favore di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 388/2000, sempre che la convenzione di lottizzazione sia stata stipulata prima della data dell’atto di trasferimento.
L’indirizzo espresso in questo documento di prassi (ribadito poi, con circolare 11/2002) sembra trovare conferma nella norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 350/2003, secondo cui, nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, il beneficio fiscale, di cui all’articolo 33, comma 3, si applica a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.

La giurisprudenza di legittimità.
In merito all’ambito applicativo dell’agevolazione, è intervenuta la Corte di cassazione, la quale con numerose pronunce ha espresso un orientamento opposto a quello dell’Amministrazione finanziaria.