Impianto elettrico sprovvisto di salvavita. Corresponsabili locatore e conduttore per l’incidente mortale.

Proprietario responsabile per i danni arrecati a causa dell’impianto elettrico non a norma.

Cassazione7La linea di demarcazione. Il proprietario, anche se concede il suo immobile in locazione sarà sempre responsabile, in via esclusiva o comunque solidalmente con il proprio conduttore, del danno procurato a terzi?

Non esiste una regola generale, perché se da un lato il proprietario non è esentato da ogni responsabilità per danno cagionato a terzi derivato dal proprio immobile, di converso, questo non significa che tutte le responsabilità vengano estese automaticamente a qualsiasi tipo di danno. Nel caso analizzato dalla Cassazione, sia il proprietario che il conduttore, devono ritenersi entrambi responsabili dell’incidente mortale derivante dalla mancata manutenzione all’impianto elettrico dell’immobile.

Con sentenza 7699 depositata il 16 aprile 2015, la Cassazione ha precisato che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e prescinde altresì dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa richiedendosi esclusivamente un nesso di causalità fra la cosa e l’evento dannoso, che è escluso solo dal fortuito, ossia da un fatto idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico fra la cosa e l’evento.

Il caso. La vedova dell’idraulico citava in giudizio proprietario ed inquilino per richiedere il risarcimento dei danni per il decesso del marito. L’incidente mortale era accaduto mentre l’idraulico eseguiva dei lavori sullo scaldabagno collocato all’interno di un appartamento, condotto in locazione. Il Tribunale di Catania e la Corte di Appello accolgono la domanda accertando la responsabilità solidale di entrambi i ricorrenti.

L’infortunio mortale. Secondi giudici l’evento mortale fu causato dalla mancanza dispositivi di sicurezza (c.d. impianto di terra o salvavita), per cui la scarica elettrica, provocata da un difetto della resistenza dello scaldabagno, non fu prontamente neutralizzata provocando, di conseguenza, la morte dell’idraulico.

Da ciò ne consegue che dell’incidente dovessero rispondere sia i proprietari che il conduttore, in relazione alla rispettiva custodia dell’impianto elettrico e dello scaldabagno, escludendo altresì che risultasse integrato il caso fortuito nel comportamento imprudente della stessa vittima.

In relazione, poi, alla posizione di entrambi i ricorrenti, la Cassazione ricorda che «la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia prevista dall’articolo 2051 Cc prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e prescinde altresì dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa richiedendosi esclusivamente un nesso di causalità fra la cosa e l’evento dannoso, che è escluso solo dal fortuito, ossia da un fatto idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico fra la cosa e l’evento». Pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Tutti responsabili. A tal proposito è necessario richiamare un precedente emesso sempre dallo stesso ente giudicate che, per mezzo della sentenza n. 17733 del 27 giugno 2008, ha precisato che in tema di locazione, il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e la custodia, delle strutture murarie e degli impianti, su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (e art. 2053 c.c.), dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti.

Relativamente, invece, alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire, ai fini di evitare pregiudizio ad altri, la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 c.c., grava soltanto sul conduttore medesimo. Nel caso analizzato dalla sentenza 7699/2015, invece la Corte ha ritenuto che la responsabilità è ascrivibile sia al proprietario dell’immobile che al conduttore in quanto, nella dinamica dell’evento, pesa oltre allo scaldabagno difettoso anche la contestuale assenza della messa a terra che avrebbe neutralizzato la scarica elettrica.

Fonte http://www.condominioweb.com

 

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

2 Responses to Impianto elettrico sprovvisto di salvavita. Corresponsabili locatore e conduttore per l’incidente mortale.

  1. klement ha detto:

    Va bene se l’incidente fosse capitato a un comune mortale, ma l’idraulico come artigiano in proprio non ha commesso imprudenza colposa a iniziare il lavoro prima di guardare il salvavita, che si presume visibile?

    • Massimo Montanari ha detto:

      Può essere come dice Lei, abbiamo solo riportato una sentenza della Corte di Cassazione che fa giurisprudenza per casi simili.

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