Il canone di depurazione delle acque è dovuto anche senza allaccio alla rete fognaria.

Richiesta di rimborso di tributi locali. La Cassazione stabilisce il termine di decadenza.

depurazioneIl fatto. Un condominio chiede al Comune il rimborso del canone di depurazione delle acque relativo all’anno 1999, ma l’ente rifiuta tale rimborso ritenendo ormai decaduto dal diritto l’istante a fronte del decorso del termine di due anni previsto dalla legge (art. 21, comma secondo, del D.Lgs. 546/1992) per chiedere la restituzione della somma versata.

La vicenda dà vita ad un contenzioso tributario che si conclude con una sentenza della Commissione tributaria regionale lombarda che ha motivato la pronuncia ritenendo dovuto il canone a prescindere dalla realizzazione del servizio di depurazione, puntualizzando che il condominio non aveva più diritto al rimborso poiché decaduto per mancato esercizio del dritto entro il termine di due anni previsto dall’art. 21, comma secondo, del D.Lgs. 546/1992.

Il condominio impugna tale sentenza ricorrendo in Cassazione ribadendo il suo diritto al rimborso ritenendo applicabile, a suo parere, l’articolo 50 del Regio decreto n. 1175 del 1931.

La decisione. Fra i motivi posti a fondamento del ricorso in Cassazione del condominio figura la falsa ed erronea applicazione dell’art. 21, comma secondo, Decreto legislativo n. 546/1992 da parte della sentenza di secondo grado, ritenendo altresì che nel caso di specie trovasse applicazione l’art. 50 del Testo Unico 1175/1931 che stabiliva, invece, un termine di tre anni per la richiesta di rimborso del tributo in questione.

La Corte di Cassazione. attraverso la sentenza in commento, pur confermando che i canoni di depurazione avevano natura di tributi locali fino all’anno 2000 e l’accertamento degli stessi doveva avvenire nel rispetto delle forme e dei termini fra cui quello triennale per la richiesta di rimborso previsto dal Regio decreto n. 1175/1931, ha effettuato alcune importanti osservazioni. Negozio allagato a causa del rigurgito della rete fognaria. Chi paga?

I giudici di legittimità, infatti, esaminando accuratamente la vicenda hanno osservato che l’articolo 50 del Regio decreto 1175/1931 si riferiva alle imposti comunali di consumo che hanno cessato di avere efficacia dal 1.1.1973 ai sensi dell’art. 90 del Dpr 633/1972.

Dopo aver correttamente collocato la successione temporale dei vari interventi normativi la Suprema Corte rileva che la Commissione tributaria lombarda aveva correttamente ritenuto soggetta a decadenza la domanda di rimborso presentata dal condominio e che il Comune aveva correttamente negato il diritto al rimborso per decadenza del diritto trovando applicazione nel periodo in questione i termini previsti dal decreto legislativo n. 546 del 1992.

Nel caso esaminato la disciplina applicabile, accerta la Suprema Corte, è quella prevista dal D. Lgs. 546/1992 che prevedeva un termine decadenziale più breve per il rimborso (di due anni) rispetto a quello previsto dal Regio decreto del 1931 che stabiliva, invece, un termine di tre anni per la richiesta di rimborso del tributo in questione.

Corte di Cassazione, sentenza del 20.5.2015, n.10346

Fonte http://www.condominioweb.com

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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