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In Gazzetta i “programmi di recupero per gli alloggi popolari”

governoIl Governo Italiano ha elaborato un programma “di recupero” degli alloggi sociali non abitati o troppo degradati per essere utilizzati. Ebbene, il decreto ministeriale del 16 marzo 2015, che appunto riguarda tale progetto, è stato ufficialmente scritto nella Gazzetta Ufficiale.

Tale decreto, che fa parte del piano casa Renzi, prevede la suddivisione tra le varie regioni di ben  468 milioni di euro per il recupero di tali alloggi, comunemente definiti “case popolari”, ponendo un’accento sui miglioramenti energetici, di natura antisismica e della sicurezza, di ognuno di questi edifici.

Il denaro dovrà essere impiegato nel modo seguente:

  1. Interventi di manutenzione ordinaria, che dovranno rientrare obbligatoriamente nei 15.000 euro, e riguardano principalmente gli alloggi sfitti.
  2. Ai lavori di manutenzione e ripristino, di alloggi troppo malridotti per essere utilizzati, sono stati destinati invece 67,9 milioni di euro.
  3. Interventi di manutenzione straordinaria, sono stati invece destinati i restanti 400 milioni di euro, che saranno assegnati per un massimo di 50.000 euro “per lavoro singolo”

Ora il tutto passa nelle mani delle regioni, che hanno a disposizione 120 giorni, per stilare una lista di tutti gli interventi da effettuare, sottolineando ovviamente la priorità, e trasmetterla al  Ministero delle Infrastrutture.

Infiltrazioni dall’appartamento del vicino? Cassazione, va risarcito il danno anche per i lavori su zone non direttamente colpite.

cassazioneNel caso in cui un’abitazione abbia subito infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento sovrastante, il proprietario di quest’ultimo non può limitarsi a risarcire solo il danno subito nella zona immediatamente danneggiata. A dirlo è una sentenza della Corte di Cassazione, depositata in data 23 giugno (la n. 12920/2015 della terza sezione civile).

Talvolta una macchia nel muro obbliga ad un intervento esteso per esigenze di uniformità e, in tal caso, il risarcimento danni deve essere integrale.
Come si legge in sentenza non può “essere idoneo ad eliminare integralmente il danno da infiltrazioni un intervento che non preveda l’integrale rifacimento delle finiture di rivestimento di tutte le pareti e dei soffitti degli ambienti danneggiati, ma tocchi solo alcune delle pareti delle stanze danneggiate“.
Del resto provvedere al ripristino solo dell’area interessata dalle infiltrazioni, può comportare ripercussioni a livello estetico.

Il locatore non è tenuto a garantire la destinazione d’uso dell’immobile al conduttore, salvo specifica obbligazione.

piano casa 1In mancanza di ulteriori garanzie e specifiche pattuizioni, l’obbligo del locatore di consegnare il certificato di agibilità va riferita alle utilizzazioni che si possono ritenere normali in relazione alla conformità ed alla tipologia dei locali.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12880 del 22 giugno 2015. Per gli Ermellini l’accertamento dell’idoneità all’uso è a carico esclusivo del conduttore e, se è vero che l’agibilità può essere concessa in relazione a diverse destinazioni d’uso, tuttavia l’obbligo del locatore di garantire l’uso autorizzato è limitata alle sole utilizzazioni che appaiono normali e prevedibili.

Il fatto. Per comprendere la decisione in commento occorre ripercorrere la vicenda all’esame della suprema Corte. Il conduttore si opponeva a due decreti ingiuntivi che lo condannavano al pagamento dei canoni di locazione, deducendo l’inadempimento della locatrice all’obbligo di garantirgli il godimento secondo l’uso pattuito. Il conduttore, infatti, avrebbe dovuto svolgervi l’attività di odontoiatra e le parti avevano convenuto che il pagamento del canone sarebbe avvenuto a decorrere dalla data in cui la locatrice avrebbe consegnato al conduttore il certificato di agibilità.

Il certificato rilasciato dal Comune e consegnato al conduttore dichiarava agibile all’attività di odontoiatra il piano terra, il primo ed il secondo piano, con esclusione invece del piano cantinato, destinato a deposito. A detta del conduttore, la mancata agibilità del piano cantinato gli avrebbe impedito di ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività professionale per la quale aveva preso in affitto l’immobile.