Daily Archives: 11 Giugno 2015

Fimaa : L’ Esperto risponde.

l'esperto risponde 2Domanda:

Un contribuente ha ereditato a fine 2014 un immobile ed è in attesa della dichiarazione di successione. A giugno gli si prospetta il pagamento di 1/3 della quota Imu/Tasi in quanto seconda casa in comproprietà con altri due contribuenti.

Nel caso in cui questi non versassero quanto dovuto vi potrebbero essere delle corresponsabilità a carico del primo comproprietario? E nel caso in cui il comproprietario occupante l’unità immobiliare non facesse fronte alle spese di condominio?

Risposta:

Nel caso in cui un immobile cada in successione le imposte che erano dovute dal de cuius debbono essere pagate dagli eredi a partire dalla data di apertura della successione stessa, che, così come viene stabilito dall’articolo 456 del Codice civile, corrisponde alla data della morte dell’ex proprietario. La presentazione della dichiarazione di successione non ha influenza sugli obblighi fiscali.

Quando esiste una comproprietà si concretizza una comunione ereditaria: ciò comporta che gli eventuali creditori del de cuius hanno titolo per rivalersi indifferentemente su uno qualsiasi degli eredi per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Questo principio trova applicazione per tutti i creditori.

Quindi, in caso di mancato pagamento delle imposte comunali, il comune si può rivolgere ad uno qualunque degli eredi comproprietari a prescindere dal fatto che egli abbia già adempiuto a quanto di sua competenza al fine di ottenere quanto rimane delle quote del debito fiscale eventualmente non pagato dagli altri comproprietari. La stessa situazione si realizza per quel che riguarda il condominio. Spetterà poi all’erede onerato dell’obbligo di saldare quanto dovuto e non pagato dagli altri coeredi reclamare quanto da lui anticipato ai creditori.

Fonte: Agesis