Fimaa : L’ Esperto risponde.

l'esperto risponde 2Domanda:

Un contribuente ha ereditato a fine 2014 un immobile ed è in attesa della dichiarazione di successione. A giugno gli si prospetta il pagamento di 1/3 della quota Imu/Tasi in quanto seconda casa in comproprietà con altri due contribuenti.

Nel caso in cui questi non versassero quanto dovuto vi potrebbero essere delle corresponsabilità a carico del primo comproprietario? E nel caso in cui il comproprietario occupante l’unità immobiliare non facesse fronte alle spese di condominio?

Risposta:

Nel caso in cui un immobile cada in successione le imposte che erano dovute dal de cuius debbono essere pagate dagli eredi a partire dalla data di apertura della successione stessa, che, così come viene stabilito dall’articolo 456 del Codice civile, corrisponde alla data della morte dell’ex proprietario. La presentazione della dichiarazione di successione non ha influenza sugli obblighi fiscali.

Quando esiste una comproprietà si concretizza una comunione ereditaria: ciò comporta che gli eventuali creditori del de cuius hanno titolo per rivalersi indifferentemente su uno qualsiasi degli eredi per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Questo principio trova applicazione per tutti i creditori.

Quindi, in caso di mancato pagamento delle imposte comunali, il comune si può rivolgere ad uno qualunque degli eredi comproprietari a prescindere dal fatto che egli abbia già adempiuto a quanto di sua competenza al fine di ottenere quanto rimane delle quote del debito fiscale eventualmente non pagato dagli altri comproprietari. La stessa situazione si realizza per quel che riguarda il condominio. Spetterà poi all’erede onerato dell’obbligo di saldare quanto dovuto e non pagato dagli altri coeredi reclamare quanto da lui anticipato ai creditori.

Fonte: Agesis

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

6 Responses to Fimaa : L’ Esperto risponde.

  1. pierangelo bastia ha detto:

    davanti a casa ho in comodato d’uso il parcheggio per due automobili mie che il proprietario del cortile mi ha dati per tempo indeterminato-ho una scrittura privata tra me elui che terro’ per sempre che vale come contratto-non devo registrare niente?? sono aposto cosi””””???? GRAZIE

    • Massimo Montanari ha detto:

      Buongiorno Sig.Pierangelo, la registrazione del contratto di comodato non è sempre obbligatoria. Questo è il caso dei contratti verbali di comodato. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma scritta, la registrazione è obbligatoria con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di euro 168,00 più l’imposta di bollo in misura ordinaria

      La registrazione va effettuata solo alla stipula e non sono previsti versamenti annuali. Nel caso in cui sia stabilito il rinnovo tacito alla scadenza non è necessario procedere al versamento dell’imposta di registro in occasione del rinnovo.
      Cordiali saluti.

      • pierangelo bastia ha detto:

        grazie allora posso dire che il mio e’ solo un contratto verbale e non c’e’ niente di obbligatorio–io e il proprietario siamo d’accordo cosi’ quindi sono a posto senza dover fare nulla per combattere un sacco di burocrazia pesante che rovina tutto il colloquio-grazie ancora–

  2. pierangelo bastia ha detto:

    scusi del disturbo grazie 1000—-

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