Daily Archives: 17 Luglio 2015

Locazione commerciale e revoca del contratto alla prima scadenza.

usucapioneIn tema di locazioni commerciali, il proprietario dell’unità immobiliare locata per gli scopi di cui all’art. 27 legge n. 392/78, può recedere dal contratto alla prima scadenza.

È bene ricordare che le locazioni per uso diverso da quello abitativo (salvo il caso di locazioni per attività stagionali) hanno una durata minima di sei anni e s’intendono prorogate per un ulteriore periodo di eguale durata.

Al termine del primo sessennio il proprietario può recedere dal contratto; il recesso, per essere valido, deve fondarsi su ben precisi motivi.

Ai sensi dell’art. 29, primo comma, legge n. 392/78:

Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all’articolo precedente e’ consentito al locatore ove egli intenda:

a) adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;

b) adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attivita’ indicate nell’articolo 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attivita’ tendenti al conseguimento delle loro finalita’ istituzionali;

c) demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione e’ condizione per l’azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest’ultima non sia stata nuovamente disposta;