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Rassegna Stampa Fimaa del 31 Agosto 2015.
Rassegna Stampa del 31/08/2015 |
Nuovo APE da ottobre 2015.
A partire dal 1° ottobre 2015 sarà operativo su tutto il territorio nazionale il nuovo Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE). La novità è contenuta nel testo definitivo del Ministero dello Sviluppo Economico recante le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” che ha ottenuto il via libera definitivo lo scorso 18 giugno. Di seguito le novità del nuovo APE e cosa cambia per il cittadino.
La principale novità contenuta nelle linee guida è l’introduzione del nuovo attestato di prestazione energetica unico per tutto il territorio nazionale elaborato con una metodologia di calcolo omogenea, alla quale tutte le regioni dovranno adeguarsi.
Le classi energetiche passano da sette a dieci, dove la classe A4 è la migliore e la classe G è la peggiore. Per quanto riguarda la validità dell’APE rimane confermata la durata di 10 anni a meno che interventi pesanti di ristrutturazione non determinino la necessità di rifare una nuova attestazione di prestazione energetica.
Il certificato APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del regolamento 75/2013. Il professionista è obbligato ad effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale che prende il nome di SIAPE, che regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli.
I dati che dovrà contenere il nuovo APE sono: gli indici di energia primaria totale e rinnovabile, la classe energetica calcolata attraverso l’indice di prestazione globale EPgl, la qualità energetica del fabbricato espressa attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva, i requisiti minimi di efficienza energetica, le emissioni di anidride carbonica e energia esportata.
Disdetta da parte del locatore dal contratto di locazione ad uso abitativo.
I contratti di locazione per uso abitativo possono essere disdettati anche alla loro prima scadenza.
Il riferimento è ai contratti così a canone libero (4+4) o a canone concordato (3+2).
La disdetta, però, può avvenire solamente se ricorrono determinate circostanze e se il locatore esercita arbitrariamente tale esercizio, o comunque non adisce l’immobile a quanto comunicato al conduttore, può incorrere in sanzioni particolarmente gravose.
Se ne occupa l’art. 3, primo comma, l. n. 431/98 a mente del quale:
Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore puo’ avvalersi della facolta’ di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, societa’ o ente pubblico o comunque con finalita’ pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attivita’ dirette a perseguire le predette finalita’ ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilita’;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilita’ di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita’ e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;