Le guide Fimaa: “Il diritto di prelazione”.
Il diritto di prelazione conferisce al beneficiario (cd. prelazionario) il diritto di essere preferito ad ogni altro contraente qualora l’obbligato (cd. concedente) intenda addivenire alla stipula di un determinato contratto.
La prelazione volontaria
La prelazione è volontaria quando viene convenzionalmente prevista dalle parti. Il cd. patto di prelazione, più precisamente, può essere contenuto nel contratto principale ovvero in un contratto distinto. Tale patto, in ogni caso, ha efficacia meramente obbligatoria e vincola soltanto le parti; anche in caso di inadempimento del patto di prelazione, pertanto, il contratto stipulato tra il concedente e il terzo rimane valido ed efficace mentre al prelazionario spetta unicamente il diritto al risarcimento del danno.
La prelazione legale
La prelazione è legale quando è prevista da una norma di legge. In siffatte ipotesi, la prelazione è assistita da efficacia reale di talchè, in caso di violazione del diritto, il prelazionario può agire in retratto nei confronti del terzo. L’esercizio del diritto di retratto, più precisamente, si estrinseca in una dichiarazione unilaterale recettizia che determina ex tunc la sostituzione del prelazionario retraente al terzo. In altre parole, per effetto della sola dichiarazione, il retraente subentra al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso. Si tratta di un diritto potestativo rispetto al quale, pertanto, l’eventuale pronuncia giudiziale che ne conferma il valido esercizio ha natura di mero accertamento.
La rinuncia alla prelazione
Il prelazionario che non intende esercitare la prelazione deve darne comunicazione al concedente. Secondo la tesi minoritaria, che individua l’insorgenza del diritto di prelazione in capo al prelazionario soltanto con la denuntiatio del concedente, la rinuncia non può avvenire prima di tale momento; al contrario, secondo la tesi maggioritaria, che ritiene la prelazione preesistente alla denuntiatio, la rinuncia preventiva è ammissibile, con la precisazione che la rinuncia intervenuta successivamente alla denuntiatio è qualificabile quale rifiuto della proposta ricevuta.
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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