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Legge di stabilità. Maxi ammortamento per l’acquisto di beni nuovi per l’esercizio di attività professionali e di impresa.
Una delle principali novità nel panorama delle agevolazioni messe in campo dal Governo nella legge di Stabilità sono le agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali per professionisti e imprese.
La legge di Stabilità per il 2016 approvata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso prevede numerose novità dirette a stimolare la crescita del Paese che interesseranno professionisti e imprese. Nel panorama delle agevolazioni la novità in assoluto è la possibilità di beneficiare di maxi ammortamenti per l’acquisto di “beni materiali strumentali nuovi”.
Destinatari del benefit fiscale esercenti arti e professioni e imprese che potranno dedurre dal reddito complessivo quote di ammortamento per una ammontare complessivo pari al 140% del costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi. La “leva” messa in campo dal Governo opera dunque su due fronti: da un lato permettere ai professionisti e alle imprese di rinnovare più facilmente i mezzi strumentali all’esercizio della propria attività per migliorarne la produttività, dall’altro per dare impulso all’economia stimolando la domanda di beni nuovi.
Cassazione: “Benefici prima casa addio se c’è la piscina”.
Non si può usufruire dei benefici fiscali sulla prima casa se acquirenti di una villa con superficie inferiore a 240 mq ma dotata di piscina. L’immobile rientra infatti nell’abitazione di lusso e l’atto impositivo dev’essere emesso a carico dell’acquirente anche quando il venditore ha sbagliato la fattura.
Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 21908 del 27 ottobre 2015, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.
I Supremi giudici non hanno infatti condiviso la motivazione con la quale la Ctr di Palermo ha accordato i benefici fiscali nonostante la villa fosse dotata di piscina, elemento questo in astratto idoneo a configurare il carattere di lusso di un’abitazione.
Elemento, quest’ultimo, totalmente pretermesso dalla Ctr che si è unicamente incentrata, per escludere il carattere lussuoso dei beni, sulla superficie dell’immobile e sulla sua cubatura.
Dall’altra parte, il Collegio di legittimità ha invece ricordato che nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell’agevolazione per la prima casa, all’Iva con aliquota del 4%, in luogo di quella ordinaria del 20%, l’Ufficio emette l’avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo, in quanto l’applicazione dell’aliquota inferiore da parte del venditore dell’immobile stesso è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente.