Monthly Archives: Ottobre 2015

Legge di stabilità. Maxi ammortamento per l’acquisto di beni nuovi per l’esercizio di attività professionali e di impresa.

dl casaUna delle principali novità nel panorama delle agevolazioni messe in campo dal Governo nella legge di Stabilità sono le agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali per professionisti e imprese.

La legge di Stabilità per il 2016 approvata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso prevede numerose novità dirette a stimolare la crescita del Paese che interesseranno professionisti e imprese. Nel panorama delle agevolazioni la novità in assoluto è la possibilità di beneficiare di maxi ammortamenti per l’acquisto di “beni materiali strumentali nuovi”.

Destinatari del benefit fiscale esercenti arti e professioni e imprese che potranno dedurre dal reddito complessivo quote di ammortamento per una ammontare complessivo pari al 140% del costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi. La “leva” messa in campo dal Governo opera dunque su due fronti: da un lato permettere ai professionisti e alle imprese di rinnovare più facilmente i mezzi strumentali all’esercizio della propria attività per migliorarne la produttività, dall’altro per dare impulso all’economia stimolando la domanda di beni nuovi.

Cassazione: “Benefici prima casa addio se c’è la piscina”.

cassazione 0Non si può usufruire dei benefici fiscali sulla prima casa se acquirenti di una villa con superficie inferiore a 240 mq ma dotata di piscina. L’immobile rientra infatti nell’abitazione di lusso e l’atto impositivo dev’essere emesso a carico dell’acquirente anche quando il venditore ha sbagliato la fattura.

Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 21908 del 27 ottobre 2015, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.

I Supremi giudici non hanno infatti condiviso la motivazione con la quale la Ctr di Palermo ha accordato i benefici fiscali nonostante la villa fosse dotata di piscina, elemento questo in astratto idoneo a configurare il carattere di lusso di un’abitazione.

Elemento, quest’ultimo, totalmente pretermesso dalla Ctr che si è unicamente incentrata, per escludere il carattere lussuoso dei beni, sulla superficie dell’immobile e sulla sua cubatura.

Dall’altra parte, il Collegio di legittimità ha invece ricordato che nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell’agevolazione per la prima casa, all’Iva con aliquota del 4%, in luogo di quella ordinaria del 20%, l’Ufficio emette l’avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo, in quanto l’applicazione dell’aliquota inferiore da parte del venditore dell’immobile stesso è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente.

Infiltrazioni: condominio responsabile dei danni se il lastrico è privato ma i tombini sono di sua proprietà.

riforma del condominio bIl condominio può essere ritenuto responsabile per le infiltrazioni avvenute in locali sottostanti, di altrui proprietà, nonostante non sia proprietario del lastrico solare, ma per il fatto che tombini, caditoie e canalette di scolo intasate siano riferibili all’ente di gestione.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 21694/2015 ha ritenuto di accogliere il ricorso della società proprietaria di un “distacco” (ossia un passaggio) di circa tre metri tra la facciata del fabbricato ed il muro di contenimento a ridosso di una collina, al fine di accertare la responsabilità del Condominio per omessa custodia e manutenzione degli scarichi da cui era dipesa un’infiltrazione d’acqua in alcuni magazzini posti al di sotto di tale “distacco”.
La Corte d’Appello, confermando la proprietà di questo passaggio e del relativo lastrico in capo alla ricorrente, nonché la proprietà condominiale di caditoia e cunetta di scolo, aveva ritenuto non sussistente la prova che i canali di smaltimento dei reflui fossero intasati al momento delle infiltrazioni.
La ricorrente evidenzia dinnanzi alla Corte di legittimità la contraddittorietà della motivazione dei giudici di merito, ribadendo che il fattore causale delle infiltrazioni sia da ascrivere all’omessa manutenzione dei sistemi di smaltimento di cui il Condominio è proprietario.
Gli Ermellini, verificate le doglianze attoree, capovolgono la decisione dei giudici di seconde cure.
Per i giudici si rende necessario verificare la presenza e gli effetti che i sistemi di smaltimento delle acque, di sicura titolarità condominiale, provocano sullo spazio privato.
La Corte d’Appello, pur riconoscendo la condominialità degli impianti di smaltimento delle acque e pur identificando il nesso di causalità tra la loro scarsa manutenzione e l’allagamento dei locali delle parti intimate, non ha chiaramente escluso (in ragione del valore assorbente della proprietà del lastrico ove detti sistemi erano collocati), nè espressamente ammesso (in virtù della separata valutazione del lastrico e dei sistemi in esso praticati) la responsabilità del Condominio.
In pratica, risulta necessario valutare se gli oneri di custodia del proprietario o del conduttore (in questo caso la società ricorrente) debbano estendersi anche alla manutenzione degli impianti condominiali oppure se la detta condominialità esoneri il proprietario da tale ulteriore onere di custodia.
Decisione al giudice del rinvio che provvederà anche per la regolazione delle spese.