Daily Archives: 1 Ottobre 2015

L’Esperto risponde: “Un condomino può rivolgersi al giudice se l’amministratore non apre un conto corrente per il condominio?”

esperto rispondeDomanda:

Se l’amministratore non apre un conto corrente bancario dedicato alla gestione economica del condominio è possibile per un singolo condomino ricorrere al giudice?

Risposta: 

No, per il singolo condomino non è possibile fare direttamente ricorso al giudice poiché la questione deve prima essere posta in sede di assemblea condominiale.

Infatti, secondo quanto prevede il comma 11 dell’articolo 1129 del Codice civile (“La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore”), nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o la mancata apertura del conto corrente bancario (o postale) condominiale i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.

Solo in caso di mancata revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi autonomamente all’autorità giudiziaria.