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Rassegna Stampa del 02 Ottobre 2015.
Rassegna Stampa del 02/10/2015 |
Il notaio è obbligato ad effettuare le visure ipocatastali anche in caso di scrittura privata autenticata.
I signori Rossi acquistano, con scrittura privata autenticata, una casa ricorrendo al notaio per l’autenticazione delle firme. Il notaio apportando una rettifica alla compravendita immobiliare in questione, inserisce nell’atto di trasferimento anche un terreno adibito a giardino senza effettuare le necessarie visure ipocatastali che avrebbero evidenziato che tale area apparteneva a terzi, e non poteva considerarsi come pertinenza dell’abitazione acquistata dai signori Rossi.
A fronte del comportamento del professionista i signori Rossi sopportano nuove spese per l’acquisto di tale terreno e ritenendo responsabile il notaio dell’accaduto decidono di citarlo in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni sopportati.
Mentre in primo grado il Tribunale accoglie le richieste dei coniugi Rossi, in appello la corte di merito pur avendo ritenuto responsabile il notaio “ per avere rettificato l’atto di compravendita inserendovi l’appezzamento di terreno adibito a giardino dello stesso immobile, senza effettuare le opportune verifiche” ha erroneamente escluso l’esistenza di un nesso causale fra la condotta colposa del notaio ed il danno sopportato dagli acquirenti.
Ma gli acquirenti non condividendo l’interpretazione della vicenda risultante dalla sentenza di secondo grado ricorrono in Cassazione.
La terza sezione civile della Corte di Cassazione accoglie il ricorso degli acquirenti e, riportandosi ad un orientamento ormai ampliamente consolidato, afferma che “ il notaio ove richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare è tenuto al compimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, ed in particolare all’effettuazione delle c.d. visure catastali è ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà” (in tal senso Cass. 24.9.1999 n. 10493; Cass. 18.1.2002 n. 547)
A parere dei giudici di legittimità, quindi, la fonte dell’obbligo gravante sul notaio discende dalla diligenza che tale professionista è tenuto a rispettare nell’esecuzione del contratto d’opera professionale ( in tal senso: Cass. 5.12.2011 n. 26020; Cass. 28.11.2007 n. 24733; Cass.23.10.2002 n. 14394)