Il notaio è obbligato ad effettuare le visure ipocatastali anche in caso di scrittura privata autenticata.

 

 

Corte di CassazioneI signori Rossi acquistano, con scrittura privata autenticata, una casa ricorrendo al notaio per l’autenticazione delle firme. Il notaio apportando una rettifica alla compravendita immobiliare in questione, inserisce nell’atto di trasferimento anche un terreno adibito a giardino senza effettuare le necessarie visure ipocatastali che avrebbero evidenziato che tale area apparteneva a terzi, e non poteva considerarsi come pertinenza dell’abitazione acquistata dai signori Rossi.

A fronte del comportamento del professionista i signori Rossi sopportano nuove spese per l’acquisto di tale terreno e ritenendo responsabile il notaio dell’accaduto decidono di citarlo in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni sopportati.

Mentre in primo grado il Tribunale accoglie le richieste dei coniugi Rossi, in appello la corte di merito pur avendo ritenuto responsabile il notaio “ per avere rettificato l’atto di compravendita inserendovi l’appezzamento di terreno adibito a giardino dello stesso immobile, senza effettuare le opportune verifiche” ha erroneamente escluso l’esistenza di un nesso causale fra la condotta colposa del notaio ed il danno sopportato dagli acquirenti.

Ma gli acquirenti non condividendo l’interpretazione della vicenda risultante dalla sentenza di secondo grado ricorrono in Cassazione.

La terza sezione civile della Corte di Cassazione accoglie il ricorso degli acquirenti e, riportandosi ad un orientamento ormai ampliamente consolidato, afferma che “ il notaio ove richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare è tenuto al compimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, ed in particolare all’effettuazione delle c.d. visure catastali è ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà(in tal senso Cass. 24.9.1999 n. 10493; Cass. 18.1.2002 n. 547)

A parere dei giudici di legittimità, quindi, la fonte dell’obbligo gravante sul notaio discende dalla diligenza che tale professionista è tenuto a rispettare nell’esecuzione del contratto d’opera professionale ( in tal senso: Cass. 5.12.2011 n. 26020; Cass. 28.11.2007 n. 24733; Cass.23.10.2002 n. 14394)

In poche parole, quindi, la prestazione professionale che il notaio è chiamato a compiere deve essere svolta nel rispetto della clausola generare di buona fede oggettiva o correttezza prevista dall’art. 1175 del codice civile.

Dopo aver chiarito tali aspetti la sentenza in commento, tenendo conto che nel caso di specie il notaio aveva autenticato la scrittura privata con la quale era stato trasferito l’immobile in questione, ha chiaramente precisato che la responsabilità del notaio non può essere esclusa per il semplice fatto che tale professionista si sia limitato solo ad autenticare una scrittura privata ritenendo che la clausola di correttezza e buona fede opera anche in tal caso obbligando il professionista all’esecuzione del contratto secondo i canoni di diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c. ( Cass. 15726/2010; Cass. 20.1.2013 n. 2071)

In sintesi, quindi, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente il nesso di causalità fra mancata esecuzione delle visure catastali e danno sopportato dai ricorrenti ( acquirenti dell’immobile); infatti se il notaio avesse eseguito le necessarie visure prima di rettificare la scrittura privata autentica che ha trasferito la proprietà dell’immobile, avrebbe verificato l’appartenenza a terzi dell’area che supponeva essere di pertinenza dell’abitazione compravenduta.

Orbene, quindi, a parere della sentenza appena commentata è chiaro che anche in caso di scrittura privata autenticata il notaio è obbligato a compiere tutte quelle attività necessarie per verificare esattamente il bene oggetto di compravendita e la sua piena libertà da vincoli nonché la titolarità dello stesso in capo al cedente.

Fonte: www.condominioweb.com

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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