Daily Archives: 6 Ottobre 2015

Mediazione immobiliare in forma societaria. Anche il semplice collaboratore deve essere iscritto all’albo?

Quali sono le condizioni che devono sussistere affinché sorga il diritto alla provvigione da parte del mediatore quando tale attività viene svolta in forma societaria?

contratto preliminarePrima di soffermarsi sulla vicenda giunta al vaglio dei giudici di legittimità è indispensabile chiarire alcune questioni relative all’esercizio dell’attività di mediazione disciplinata dalla legge n. 39/1989 successivamente modificata dal decreto legislativo n. 59/2010 che ha abolito il ruolo dei mediatori ed all’art 73, sesto comma, ha previsto che “ ad ogni effetto di legge i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989 n. 39 si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative”.

Attualmente l’esercizio dell’attività di mediazione deve essere preceduta dalla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività da presentare al registro delle imprese.

Per quanto concerne, invece, l’esercizio dell’attività di mediazione da parte di una società l’art. 11 del D.M. 21.12.1990 n. 452 stabilisce che in caso di esercizio dell’attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest’ultima è preposto a tale ramo di attività.

Proprio in merito ai soggetti obbligati all’iscrizione la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che i dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale rispetto all’attività di mediazione vera e propria non è richiesta alcuna iscrizione. (Cass. 8697 del 2002)

Tizio veniva condannato dal Tribunale al pagamento di una somma di denaro in favore di una società a titolo di provvigione per l’attività svolta nell’ambito di una compravendita immobiliare, ma non condividendo la decisione di primo grado propone appello ma anche i giudici di secondo grado rigettano l’appello non condividendone i motivi.