Daily Archives: 12 Ottobre 2015

E’ possibile non pagare il mediatore perchè non iscritto al registro dei mediatori?

La contestazione della mancata iscrizione al registro dei mediatori deve essere immediata.

contratto preliminareUna recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona evidenzia come il diritto del mediatore alla provvigione matura nel momento in cui viene provato lo svolgimento di tale attività. L’acquirente non può sottrarsi al pagamento della provvigione limitandosi a sostenere la mancanza dell’iscrizione negli appositi ruoli del mediatore solo in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.

Preliminarmente è opportuno precisare che la sentenza ad oggetto riguarda fatti che hanno visto la luce prima dell’avvento del decreto legislativo n. 59 del 2010 che, apportando modifiche alla legge n. 39/1989, abolisce i ruoli dei mediatori prevedendo per tali professionisti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (per un approfondimento si rimanda al commento dell’ordinanza della Cassazione n. 19115 del 25.9.2015)

Il fulcro della vicenda giunta al vaglio della Corte d’appello di Ancona, invece, ruota intorno a due questioni e cioè:

– l’attività posta in essere dal mediatore che giustifica il diritto alla provvigione;

– il possesso del requisito dell’iscrizione al ruolo dei mediatori previsto dalla legge n. 39/1989.

Una ditta che svolge l’attività di mediazione cita in giudizio gli acquirenti di un immobile che non le avevano corrisposto la provvigione maturata per la conclusione di un contratto di compravendita immobiliare. Una volta instaurato il giudizio i convenuti (acquirenti), invece, per sottrarsi all’obbligo di versare la provvigione maturata dalla ditta di mediazione, hanno eccepito che parte attrice non avesse tempestivamente dimostrato l’iscrizione all’albo dei mediatori, condizione questa, dalla quale la legge fa discendere il diritto alla provvigione, e che l’attività dalla stessa prestata era stata svolta solo a titolo di cortesia.

Il Tribunale dopo aver accertato: da un lato che il contributo della ditta di mediazione era stato causale rispetto alla conclusione dell’affare e poteva considerarsi come attività di mediazione vera e propria; e dall’altro che che i convenuti avevano contestato tardivamente la presunta mancanza di iscrizione all’albo da parte della ditta attrice; ha accolto le richieste di quest’ultima condannando degli acquirenti al pagamento della provvigione maturata.

Ma tale pronuncia non pone la parola fine alla vicenda che, invece, viene ulteriormente vagliata dal giudice di secondo grado.

Non soddisfatti di tale interpretazione gli acquirenti recalcitranti all’obbligo di corrispondere alla ditta la provvigione, impugnano la sentenza di primo grado ribadendo che era preciso onere del mediatore dimostrare, non oltre la fase processuale riservata alle richieste istruttorie delle parti, l’iscrizione all’albo dei mediatori.