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Registrazione telematica Contratti di Locazione.
Registrazione Telematica Contratti di Locazione.
La legge 26 aprile 2012 n. 44 pubblicata nella G.U. Del 28aprile 2012 ha modificato le disposizioni in materia di Registrazione telematica dei contratti di locazione.
La novità introdotta dalla Legge n. 44 comporta quindi l’obbligo anche per gli Agenti Immobiliari di adottare unicamente la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione, impedendo in tal modo la possibilità di procedere attraverso l’accesso diretto agli uffici.
Fimaa Cesena, sempre attenta alle esigenze della propria base associativa è in grado, attraverso un servizio ad hoc riservato ai propri associati, di procedere alla registrazione telematica per quelle Agenzie Immobiliari che ne faranno richiesta, in quanto Confcommercio Cesena è intermediario abilitato incaricato alla trasmissione.
In mancanza di accordo il posto auto nel cortile condominiale lo assegna il giudice.
Sovente accade che tra i condòmini non vi sia accordo in merito all’uso della cosa comune e che, pertanto, l’assemblea non riesca a deliberare in merito.
Ciò accade in particolar modo quando si tratta di assegnare, ai singoli condòmini, i rispettivi posti auto nel cortile comune.
In questi casi ben può farsi ricorso all’autorità giudiziaria, affinché la stessa provveda d’ufficio all’assegnazione del posto auto di pertinenza dei singoli condòmini.
Innanzitutto, per quanto riguarda la competenza per tale genere di giudizi, è doveroso premettere come: “Le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi del condominio, di competenza del giudice di pace, sono sia quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni sia quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote, mentre sono assoggettate alle ordinarie regole della competenza per valore quelle aventi ad oggetto la contestazione della titolarità del diritto di comproprietà sulle cose comuni” (Cass. civ. Sez. II Ord., 18/02/2008, n. 3937).
Con l’ulteriore specificazione che: “In tema di condominio, qualora venga impugnata una delibera assembleare, il riparto di competenza deve avvenire in base al principio contenutistico, ossia con riguardo al tema specifico del deliberato assembleare di cui l’attore si duole; ne consegue che è devoluta alla competenza per materia del giudice di pace – in quanto attinente alle modalità di uso dei servizi condominiali, ai sensi dell’art. 7, quarto comma, n. 2), cod. proc. civ. – la controversia relativa alle modalità di custodia della chiave di accesso al lastrico solare, a nulla rilevando che l’attore abbia dedotto come fondamentale motivo di censura la mancata inclusione di tale oggetto nell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale” (Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 28/03/2011, n. 7074).
Rassegna Stampa Fimaa del 01 Dicembre 2015.
Rassegna Stampa del 01/12/2015 |