Monthly Archives: Gennaio 2016

Sottotetto, il cambio destinazione d’uso è una variante essenziale al permesso di costruire.

Al ricorrente è stato contestato, previa riqualificazione, di aver modificato la destinazione d’uso dei locali del piano interrato e del primo piano (sottotetto) determinando così un aumento della superficie utile lorda e della volumetria superiore al 5% di quella assentita.

Sono state inoltre disattese le previsioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d) del regolamento edilizio (al piano interrato – destinato a locale di sgombero/cantina/deposito – erano stati realizzati locali con caratteristica di finiture di civile abitazione ed in particolare un locale taverna dotato di forno pizza, tavolo frigorifero, cronotermostato ed un locale camera arredata con letto matrimoniale addossato alla parete ed un locale saunaidromassaggio attrezzato con vasca idronnassaggio e sauna, oltre a un locale deposito, ufficio, relax e locale tecnico ospitante gli impianti tecnologici) nonché dell’articolo 20, comma 2, lettera e) del regolamento edilizio (al primo piano (sottotetto) si constatava l’accorpamento di tutta la manica di “sottotetto non accessibile” alla camera e al bagno con conseguente incremento di superficie utile lorda ed inoltre l’incremento dell’altezza del colmo della falda di copertura al lato nordovest con maggiore altezza interna dei locali in misura eccedente il progetto autorizzato).

SENTENZA DELLA CASSAZIONE. Con la sentenza n. 49583/2015, la terza sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania la quale ha correttamente osservato che, nel caso di specie, si è in presenza di “varianti essenziali” al permesso di costruire (e non già in presenza di un’ipotesi di “difformità totale”) caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 d.p.r. n. 380 del 2001 e rappresentate da un consistente, nei termini e nelle percentuali individuate dalla legge regionale, aumento della superficie utile lorda e della cubatura assentite, e dal regolamento edilizio.

Bonus prima casa, anche l’Iva è al 2%.

Immobili. In caso di acquisto di una nuova abitazione, non si perde se si rimane in possesso di quella vecchia per non oltre un anno.

fondo giovaniLa legge di Stabilità per il 2016 ha ampliato i casi in cui si può beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”: in sintesi, dell’agevolazione si può avvalere anche chi sia già proprietario di una abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa” a condizione che, una volta effettuato il nuovo acquisto, la casa in passato acquisita con il beneficio fiscale sia alienata entro un anno dal nuovo acquisto.

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Leasing immobiliare: la parola al notaio.

nuda proprietàUna volta era il prestito vitalizio ipotecario. L’istituto del prestito vitalizio non differisce granché da un normale mutuo, salvo una caratteristica importante, e cioè che la banca che concede il prestito vitalizio ipotecario è esonerata dalla normale procedura esecutiva contro il debitore. Poi sopraggiunse la legge 27.6.2015, sui fondi patrimoniali, donazioni, trust e  vincoli in genere, […]