Daily Archives: 21 Febbraio 2016

Senza l’attivazione della mediazione la convalida di sfratto si blocca.

Improcedibile la convalida di sfratto se, a seguito dell’opposizione del conduttore, il locatore
non attiva la mediazione.

cassazione aIl Tribunale di Mantova, con sentenza pubblicata il 15.1.2015, ha stabilito alcuni importanti principi di diritto in merito all’improcedibilità della domanda di convalida di sfratto, qualora il locatore-intimante, non attivi, a seguito dell’opposizione del conduttore-intimato, il tentativo di mediazione. La sentenza in commento merita, altresì, di essere segnalata, in relazione a quanto statuito in punto di spese di lite.

Brevemente l’antefatto.

Il locatore Tizio chiedeva la convalida di uno sfratto per l’asserita morosità del conduttore Caio che vi si opponeva.Il Giudice, disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale, concedeva alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.All’udienza di discussione il Tribunale rilevava che nessuna delle parti aveva depositato un verbale di un Organismo di mediazione accreditato. Detta circostanza veniva rilevata d’ufficio dal Giudicante.

In merito all’improcedibilità della domanda.

Le cause locatizie sono obbligatoriamente assoggettate all’onere dell’instaurazione della procedura di mediazione, come sancito dall’art. 5, commi 1 e 4,lettera b del d.lgs. n. 28/2010. Detta norma stabilisce che, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di locazione è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Con particolare riferimento al procedimento di sfratto per morosità, una volta disposto il mutamento del rito, detto incombente è disposto dall’art. 5, comma 4, lettera b del d.lgs. n. 28/2010. Nel caso di specie, il Giudicante ha rilevato che: “non avendo le parti dato corso alla procedura (di mediazione n.d.r.)la domanda sottesa all’intimazione di sfratto per morosità deve essere dichiarata improcedibile”.

In merito alle spese di lite.

Le spese di lite sono state poste a carico del locatore intimante,“quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione”; e tanto in virtù del criterio generale sancito dall’art. 91 c.p.c., in quanto, nel caso in esame il locatore ha promosso un’azione, rivelatasi infondata, che ha dato causa al processo ed alla sua protrazione Secondo il Tribunale di Mantova, infatti: “causare un processo … significa anche costringere alla sopportazione di un’iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione” e, pertanto: “Se, quindi, è vero che, in generale il termine per la mediazione è assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, non sussistendo, quindi, le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per disporre la compensazione delle spese di lite.

Da ultimo va rilevato che ad analoghe conclusioni è giunto anche il Tribunale di Napoli, IX sezione Civile, con sentenza del 3.6.2015.

Fonte:www.condominioweb.com