Spese di mediazione. Chi paga quando il convenuto è contumace?

La condanna del condominio evocato in giudizio al pagamento delle spese di mediazione, non può essere accolta, se alla luce dell’accertata infondatezza della stessa domanda attorea, la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo, a norma dell’art. 8, d.lgs. n. 28/2010, determina non già la condanna al pagamento delle spese di mediazione nei confronti della controparte, bensì la condanna al pagamento in favore dell’Erario di un importo corrispondente a quello del contributo unificato.

aste immobiliariCosì si è pronunciato il Tribunale di Monza nella sentenza del 10 febbraio 2016, ove è stato precisato che la mancata comparizione in mediazione senza giustificato motivo da parte del Condominio, non legittima la richiesta in giudizio del pagamento delle spese se la pretesa di parte attrice risulta successivamente infondata.

Questi i fatti di causa. Un condomino, con citazione, adiva il Tribunale di competenza evidenziando di vantare un credito nei confronti del condominio per anticipazioni effettuate durante il periodo in cui, lo stesso, rivestiva la carica di amministratore; per tali ragioni chiedeva la condanna del condominio al pagamento delle somme in suo favore e al rimborso delle spese di mediazione.

Costituendosi in giudizio, il condominio convenuto, contestava in toto tutte le pretese dell’attore; nel merito, eccepiva la prescrizione presuntiva triennale e con domanda riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni derivanti proprio dalla irregolare gestione condominiale del condomino (all’epoca amministratore).

Nel corso del procedimento, espletata l’attività istruttoria, il giudice adito, sull’eccezione di prescrizione, preliminarmente, precisava che in tema di prescrizioni presuntive, l’ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore, può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, dal debitore stesso, dell’entità della somma richiesta. (In tal senso Cass. n. 12771 del 23.07.2012, Cass. n. 14927 del 21.06.2010).

Per tali ragioni, sulla circostanza che il condominio ha ammesso in giudizio che l’obbligazione non era stata estinta, il Tribunale ha rigettato sia l’eccezione di prescrizione che la domanda riconvenzionale perché nulla di specifico risultava essere stato allegato e provato dal condominio in ordine alla sussistenza di un danno dalla condotta tenuta dall’attore nel corso del mandato professionale.

Sull’onere della prova, anche la richiesta dell’attore è risultata infondata stante la circostanza che l’assemblea dei condomini non ha mai approvato la situazione contabile in questione e, nelle occasioni in cui tale situazione è stata portata alla sua attenzione, risultava l’insufficienza della documentazione al fine di potere deliberare in proposito.

Orbene, premesso quanto innanzi esposto, la particolarità della sentenza in commento è la questione legata alle spese di mediazione. Sul punto giova ricordare che le spese di avvio del procedimento di mediazione sono a carico di ciascuna parte che aderisce alla mediazione nella misura di legge; le spese di mediazione invece sono dovute in solido da ciascuna parte, secondo l’importo indicato nella tabella allegata al decreto (art. 16, comma 3, D.M. n.180/2010).

Ciò premesso, secondo un precedente giurisprudenziale di merito, il convenuto che abbia partecipato alla mediazione va condannato al rimborso delle somme sostenute per espletamento della mediazione se sussiste la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all’accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità per cui le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione in tale ipotesi sono recuperabili dal vincitore, in quanto considerate esborsi ex art. 91 c.p.c. (Trib. Modena 9 marzo 2012).

Invece, nella fattispecie in esame, il tribunale ha fatto applicazione analogica dell’orientamento di legittimità secondo cui il giudice di merito non può condannare il soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte vincitrice ove quest’ultima sia rimasta contumace (Cass. 21 gennaio 2004, n. 904). In particolare, il giudice adito, evidenziando che nel caso di specie, la mancata partecipazione del condominio convenuto al procedimento di mediazione non poteva essere ritenuta ingiustificata, e ciò proprio alla luce anche dell’accertata infondatezza della domanda dell’attore, ha ritenuto di disattendere la domanda del condomino (ex Amministratore).

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, sono state rigettate le domande principali di parte attrice e riconvenzionale di parte convenuta con compensazione delle spese.

Fonte: www.condominioweb.com

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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