Condominio: responsabile l’amministratore che non riscuote le quote.

cassazioneTra i diversi obblighi dell’amministratore di Condominio vi è quello della riscossione dei contributi dovuti dai condomini per le spese condominiali, nonché quello di provvedere al pagamento delle somme occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’edificio, per come deliberato in assemblea. Di recente, il tribunale di Salerno (cfr. sentenza n. 164/2016) ha stabilito che l’amministratore che non riscuote le quote condominiali dai proprietari morosi è tenuto a risarcire i danni al condominio.

In virtù della propria funzione, infatti, l’amministratore, nel caso in cui un condomino ritarda il pagamento della quota di propria spettanza, deve attivarsi in tempi brevi per la riscossione di quanto dovuto e ciò nell’interesse dell’intero condominio. 

Normalmente l’amministratore invia un primo sollecito invitando il condomino moroso al saldo del debito, evidenziando che la data di scadenza è decorsa ma, se l’inadempimento persiste, l’amministratore può avvalersi di un avvocato affinchè richieda un decreto ingiuntivo contro il condomino inadempiente.

Nel caso in cui l’amministratore temporeggia nel pretendere il pagamento delle quote, vi è il rischio concreto di esporre l’intero condominio al pericolo di un danno derivante da ammanchi di cassa con eventuali azioni esecutive da parte di terzi fornitori di servizi.

Il codice civile stabilisce che l’amministratore deve agire forzosamente verso i morosi entro sei mesi, termine che inizia a decorrere dalla chiusura dell’esercizio, nel quale il credito esigibile è compreso, a meno che l’assemblea deliberi di non voler procedere.

Peraltro, è importante evidenziare che il pagamento delle quote condominiali è soggetto a precisi termini di prescrizione: ossia di cinque anni, per la riscossione delle quote ordinarie e di dieci anni per quelle relative a spese straordinarie.

Nella vicenda portata all’attenzione del tribunale di Salerno, l’amministratore che aveva omesso di riscuotere le quote aveva fatto così maturare i termini di prescrizione. Per cui, secondo i giudici salernitani lo stesso era tenuto a rispondere di cattiva gestione e andava condannato al risarcimento dei danni.

Occorre ricordare, in proposito, che l’amministratore agisce verso i condomini in virtù di un mandato con rappresentanza, con conseguente applicazione della disciplina in tema di mandato di cui al codice civile, la quale impone un dovere di diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell’art 1176 c.c.

Fonte: www.studiocataldi.it

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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