L’Esperto risponde: È possibile godere delle agevolazioni del 50% per lavori sulla pertinenza dell’abitazione principale?

l'esperto risponde 2DOMANDA: È possibile fare richiesta della detrazione IRPEF del 50% per l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione, ripristino e tinteggiatura facciata e gronda su pertinenza (autorimessa) dell’abitazione principale?

RISPOSTA: La detrazione del 50% ai fini IRPEF prevista dall’articolo 16-bis TUIR non è applicabile per opere di “manutenzione ordinaria” (così come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui sono così classificati gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti) se eseguiti su singola unità abitativa e relative pertinenze.

Solo le opere di “manutenzione ordinaria” sulle parti comuni dei fabbricati condominiali possono usufruire della citata detrazione Pertanto per le opere indicate nella domanda non è possibile usufruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis TUIR.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

2 Responses to L’Esperto risponde: È possibile godere delle agevolazioni del 50% per lavori sulla pertinenza dell’abitazione principale?

  1. Domenico ha detto:

    Buongiorno, per quanto concerne la cessione di immobile con obbligo di assistenza, gradirei conoscere delucidazioni in merito a quanto di seguito indicato:
    “un’amico, proprietario di immobile, intende effettuare presso un notaio, la cessione della sua abitazione, in mio favore, con obbligo di assistenza. A compimento dell’atto, vorrei sapere se influisce sul mio reddito, essendo proprietario di due immobili e se ci sono tasse a mio carico, per l’immobile formalizzato nell’atto di cessione.
    Nel ringraziarVi, porgo cordiali saluti

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio,
      con la‘Cessione con obbligo di mantenimento” Il soggetto “acquirente” non paga un prezzo ma si obbliga ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali , vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza , pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.) persino potendosi estendere l’ obbligo di versamento della retta ad un istituto per anziani o disabili se a tale struttura il “cedente ” desiderasse ricorrere .

      Si tratta di predisporre dettagliatamente un contratto personalizzato per individuare ben chiaramente gli impegni che, se non osservati, potranno determinarne lo scioglimento del contratto di cessione per inadempimento .

      La formulazione dell’atto è libera e pertanto si potrà prevedere per esempio, il coinvolgimento di una Onlus terza, di una Associazione Caritatevole , di un Sacerdote etc. , soggetti privi di diretto interesse economico autorizzati contrattualmente ad accedere nell’ alloggio per eseguire visite periodiche finalizzate all’ ascolto e alla verifica del rispetto delle obbligazioni , specialmente se il “cedente” fosse una persona di avanzata età, in condizioni di handicap motorio , o fortemente condizionabile a causa della sua dipendenza oggettiva da terzi.

      Una volta condensati, con l’aiuto di professionisti del settore (avvocati, notai, commercialisti) , gli accordi in un preliminare si dovrà formalizzare l’atto dinanzi a un notaio, alla presenza di testimoni.

      Assolutamente necessario che nel contratto di “ cessione con obbligo di mantenimento “ venga prevista una clausola risolutiva espressa che , in caso di inadempimento degli obblighi di assistenza, preveda lo scioglimento dell’accordo.

      A parere di chi scrive mentre dalla donazione classica discendono diritti indiretti e generici , nel caso della “cessione del bene con obbligo di mantenimento” gli impegni sono mirati, specifici e dettagliati il che rende più facilmente individualizzabili le eventuali inadempienze ed agire per la conseguente risoluzione.

      Inoltre non vanno sottovalutati i profili psicologici :il beneficiario o l’anziano avranno chiara consapevolezza dei loro dettagliati diritti (e l’acquirente dei suoi dettagliati doveri ben conscio di quanto potrebbe accadere se venisse meno o riducesse il livello delle prestazioni cui si fosse obbligato )

      Il ricorso alla ” cessione con obbligo di mantenimento” , andrà valutata attentamente tenendo conto:
      -che con tale contratto ” gli acquirenti” , anche famigliari, saranno indotti a mantenere i livelli di prestazione promesse, senza “cali di attenzione”.
      -che il bene oggetto della cessione con obbligo di mantenimento non rientrerà nell’asse ereditario.
      -che pertanto deceduto il cedente non si profileranno problematiche per il cessionario/ o cessionari relative alla rivendita (collazione, riduzione, restituzione)
      -che lo stesso istituto potrebbe anche prevedere che gli “acquirenti ” siano tutti i figli meritevoli , così da non creare sperequazioni e litigi
      -che lo stesso istituto può essere modulato alla bisogna ; si pensi al caso della figlia che spende la sua vita ad assistere i genitori malati od anziani, mentre gli atri fratelli non se ne curano affatto .
      -che l’istituto ben si adatta al caso del cedente-vedovo e senza figli, che possa disporre di altre persone di fiducia non necessariamente legate da vincoli di parentela

      Fra l’altro il beneficiario-compratore , avendone i requisiti, potrà fruire delle agevolazioni prima casa. Per quel che riguarda la tassazione, l’immobile è soggetto alle varie tassazioni immobiliari presenti in quel momento nella Legislazione Fiscale Italiana.

      Cordiali saluti.

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