Daily Archives: 28 Luglio 2016

Preliminare di un immobile in costruzione. Si può recedere se i lavori non vengono terminati entro i tre anni.

Il Tribunale di Agrigento ha stabilito che, se i lavori per la realizzazione di due unità abitative non si concludono entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia, diventano abusive anche le opere già realizzate ma tale situazione non comporta anche la nullità del contratto preliminare di cui gli immobili erano oggetto.

cassazione 0La sentenza del Tribunale siciliano giunge a tale conclusione dopo aver precisato che l’art. 40, secondo comma della legge n. 47/1985 contenente “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive” stabilisce la nullità degli atti tra vivi privi degli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria, ma presuppone che tali negozi siano illeciti sin dall’origine poiché aventi ad oggetto beni già esistenti alla data di stipula dell’atto.

E’ evidente, quindi, che tale disposizione non può trovare applicazione, neanche ricorrendo all’interpretazione analogica, al caso di specie ove oggetto del contratto preliminare è un bene futuro che il promittente venditore si impegna a costruire.

Dunque, muovendo da tale considerazione, è necessario analizzare i fatti di causa per comprendere le conclusioni alle quali giunge la sentenza.

Il fatto.

Tizio stipula un contratto preliminare di compravendita di cosa futura avente ad oggetto un immobile da costruire con Caio, il quale si impegna ad edificare due appartamenti su un terreno di sua proprietà ricevendo come prezzo la somma di trecento milioni di lire.