Daily Archives: 4 Agosto 2016

La successione nel contratto di locazione.

affittoI contratti, solitamente, hanno effetto solamente tra le parti che li stipulano (art. 137e c.c.).

La locazione, però, coinvolge aspetti molto delicati. Insomma se una delle parti del contratto viene meno, è possibile affermare che per ciò solo il contratto deve intendersi risolto? Assolutamente no. Insomma nell’ambito della locazione è possibile parlare di successione nel contratto.

Vediamo la questione con riferimento alle vicende successorie dal lato del conduttore.

La norma di riferimento è l’art. 6 della legge n. 392 del 1978 che recita:

In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi .

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.