Daily Archives: 4 Agosto 2016
La successione nel contratto di locazione.
I contratti, solitamente, hanno effetto solamente tra le parti che li stipulano (art. 137e c.c.).
La locazione, però, coinvolge aspetti molto delicati. Insomma se una delle parti del contratto viene meno, è possibile affermare che per ciò solo il contratto deve intendersi risolto? Assolutamente no. Insomma nell’ambito della locazione è possibile parlare di successione nel contratto.
Vediamo la questione con riferimento alle vicende successorie dal lato del conduttore.
La norma di riferimento è l’art. 6 della legge n. 392 del 1978 che recita:
“In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi .
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.