Daily Archives: 8 Agosto 2016

La risoluzione del contratto di locazione è nulla se non fatta per iscritto.

La risoluzione di un contratto di locazione può avvenire per mutuo dissenso, e quindi per fatti concludenti, oppure è necessario che l’intenzione di risolvere il contratto debba essere comunicata per iscritto?

corte cassazioneLa risposta a tale domanda è stata offerta dalla Suprema Corte che ha precisato che la risoluzione consensuale del contratto di locazione richiede necessariamente l’adozione della forma scritta non essendo ritenere possibile una sua tacita risoluzione.

Tizio, proprietario di un immobile concesso in locazione, ottiene un decreto ingiuntivo che ordina a Caio (conduttore) il pagamento della somma di oltre mille euro a titolo di canoni di locazione. Caio si oppone al decreto ingiuntivo sostenendo che la risoluzione del contratto era avvenuta per mutuo dissenso, e quindi per fatti concludenti, e di non essere quindi obbligato al pagamento di tali canoni.

Impugnata la sentenza di primo grado dal locatore dinanzi alla Corte d’appello, anche tale giudizio si conclude con la conferma della sentenza di primo grado con la conclusione che il contratto di locazione doveva considerarsi concluso per mutuo dissenso senza necessità di osservare alcun onere formale (comunicazione per iscritto della volontà di risolvere il contratto).