Daily Archives: 25 Agosto 2016

Locazione per uso diverso da quello abitativo, durata e recesso.

contratto di locazione1Una particolarità merita immediata evidenziazione: il contratto di locazione in esame non necessità, per la sua efficacia, della forma scritta.

Chiaramente dove essere è imposta dalla legge (nelle ipotesi di locazioni ultranovennali, cfr. art. 1350 c.c.) quest’affermazione non ha alcun valore. Per una serie di motivi. Primi tra tutti la certezza dei reciproci diritti e doveri delle parti.

Altro elemento caratterizzante: la determinazione del canone locatizio è sempre rimessa alla libera contrattazione tra le parti.

Il contratto di locazione per usi diversi da quelli abitativi, complessivamente, prevede una maggiore libertà per le parti pur restando fermi alcuni principi basilari in termini di durata, recesso, conseguenze per il caso di recesso del locatore e successione nel contratto.

E’ bene ricordare che, vista la generica formulazione dell’art. 1 comma 346 della legge 311/04, anche i contratti di locazione in esame devono essere registrati a pena di nullità.