Incompatibilità con l’esercizio dell’attività di agente immobiliare.

Chi esercita l’attività di agente immobiliare può svolgere altre attività? Se sì, quali ed entro che limiti?

usucapioneLa risposta al quesito all’apparenza semplice, nasconde in verità delle criticità dovute alle norme che si occupano del regime delle incompatibilità ed alle interpretazioni non sempre chiarissime degli enti preposti (leggasi ad esempio Ministero dello sviluppo economico).

Partiamo, come sempre, dalla norma che disciplina quest’argomento.

Articolo 5, terzo comma, legge n. 39/89 (sostituito dall’art. 18, l. 5 marzo 2001, n. 57)

L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile:

  • con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
  • con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

Il riferimento alle attività di mediazione comunque esercitate – in sostanza una delle poche compatibilità – deve essere inteso come riferimento a quelle attività mediatizie che non siano normate da altre disposizioni che prevedano incompatibilità.

Esempio: fino a pochi anni fa era ritenuto possibile per l’agente immobiliare svolgere anche l’attività di mediatore creditizio, ma tale compatibilità è venuta meno in ragione di quanto stabilito dall’art. 128-sexies del d.lgs n. 185/1993 (introdotto dal d.lgs n. 141/2010).

Chi esercita l’attività di agente immobiliare, dunque, non può essere dipendente pubblico, né privato, salvo il caso in cui svolga attività dipendente presso un’agenzia immobiliare. È indifferente in questo caso che si tratti di dipendente di un imprenditore individuale o di una società.

Del pari, dice la norma, l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali.

Così, per portare dei casi pratici, il Ministero dello sviluppo economico, con una decisione del 30 luglio 2008 ha respinto il ricorso di un agente immobiliare/titolare di un bar, affermando che doveva considerarsi legittimo il provvedimento di cancellazione dell’agente in quanto “scaturito dalla circostanza che il ricorrente, pur essendo iscritto al ruolo mediatizio, risultava anche titolare di attività di somministrazione al Pubblico, in qualità di gestore di un Bar e che, ai sensi del predetto art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Più particolare la questione riguardante le professioni così dette ordinistiche. Con la riforma della legge n. 39/89 è sparito il riferimento all’iscrizione in altri albi, collegi, ecc. essendo la stessa stata sostituita con il più generico riferimento all’esercizio dell’attività professionale.

In una circolare del 2001 su specificato che “le incompatibilità sussistono solo in presenza dell’effettivo esercizio di attività imprenditoriali e professionali” (Lett. Circ. 19 marzo 2001, n. 503957 emanata dall’allora Ministero dell’industria), lasciando così intendere che la mera iscrizione non dovrebbe essere di per sé foriera di incompatibilità.

Indubbiamente un caso foriero di contrasti e contenziosi.

Ancor più incerta, poi, la questione della compatibilità tra l’attività di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio.

Ad oggi, secondo il Ministero dello sviluppo economico, “ai sensi della normativa sopra richiamata, la sola attività (tra quelle oggetto della richiesta di parere n.d.A.) il cui svolgimento è ad oggi consentito in modo congiunto a quello di agente di affari in mediazione è quella di amministrazione di condominio, ove non svolta in forma assolutamente ed inequivocabilmente di impresa (cioè quando non comporti un ineludibile obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese)“.

(Parere del Ministero dello Sviluppo economico Prot. 0002447 del 12.1.2015); anche qui, tuttavia, un conto è la teoria, altro la pratica, posto che è difficile se non impossibile, ad esempio, che una società possa avere nel proprio oggetto sociale le due attività.

Diverso il caso, invece, del legale rappresentante di una società di mediazione immobiliare che sia personalmente amministratore di condominio purché non in forma d’impresa. Pure qui, come s’intuisce, nessuna certezza.

Fonte: www.condominioweb.com

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

5 Responses to Incompatibilità con l’esercizio dell’attività di agente immobiliare.

  1. Lanfranco Chiolerio ha detto:

    Ma un geometra può fare il geometra e l’agente immobiliare contemporaneamente ? può mettere una bacheca fuori dallo studio con pubblicità di immobili in vendita ? In questo modo fa concorrenza sleale. Come lo si può eventualmente fermare ?

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio,

      A seguito della minaccia di procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea che riteneva l’articolo contrario alla libera concorrenza, lo Stato Italiano ha modificato il comma 3 come segue:

      “3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi “.

      L’esercizio dell’attività di mediazione è quindi incompatibile:

      – con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente privati e pubblici, bancari, finanziari e assicurativi ad esclusione delle imprese di mediazione;

      – con l’esercizio di attività imprenditoriali che producono, vendono, rappresentano o promuovono immobili. In pratica società immobiliare, fonsi immobiliari e imprese edili non possono intermediare i propri beni;

      – con le attività professionali (attinenti il medesimo settore merceologico), escluse quelle di mediazione comunque esercitata”.

      Pertanto, l’attività professionale di geometra è incompatibile con l’attività di Agente Immobiliare.

  2. romano martini ha detto:

    Pur avendo un punto di vista teorico, derivante dal recente corso, vorremmo maggior certezza usufruendo del vs parere.

    a- in qualità di mediatore con requisiti professionali acquisiti posso svolgere l’attività di mediazione contemporaneamente con la mia ditta individuale e/o come preposto di una srls con oggetto mediazione immobiliare;
    nella srls sono legale rappresentante, presidente del cda; gli altri componenti non hanno requisiti professionali.

    b- una srls può avere nel legale rappresentante, unico operante nella attività di mediazione, presidente del cda, i requisiti per l’attività di mediazione;

    c- la ditta individuale di cui sono titolare e con cui svolgerò l’attività di mediazione con collaborazioni alla s.r.l.s. mi consente di svolgere altre attività, inerenti l’attività di centro elaborazione dati per terzi,,non in forma di CAF;

    Ti ringrazio per il tuo intervento.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio,
      per i punti b e c la risposta è affermativa, sul punto a invece svolgere contemporaneamente la titolarità nella ditta individuale e come preposto nella società non è possibile ( questo almeno nella CCIAA
      di mia competenza…)
      Cordiali saluti.

      • romano ha detto:

        egr.dott. Montanari
        la provincia di competenza, per le diverse ipotesi indicate nella mail, è Milano.
        ho inviato il quesito anche alla C.C.I.A.A. Milano, la risposta non è ancora arrivata.
        Non appena la riceverò la pubblicherò su questa pagina.
        Ringrazio per la comunicazione e saluto.
        Romano rag. Martini

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