La residenza temporanea nell’immobile non esclude il diritto al beneficio fiscale sulla prima casa.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 15.7.2016 n. 14510, ha stabilito che

asta immobiliarela residenza temporanea nell’immobile, acquistato usufruendo del beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa, non pregiudica il diritto del contribuente di usufruire dello stesso anche se decide di trasferirsi in un altro Comune.

Il fatto. Un contribuente acquista la nuda proprietà di un immobile usufruendo dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, fissando la residenza nel relativo comune entro il termine di diciotto mesi dalla stipula del relativo atto.

Successivamente il contribuente sposta la sua residenza in un altro Comune, e dopo qualche tempo l’Agenzia delle Entrate gli notifica un avviso di accertamento per la revoca dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa ritenendo che tale soggetto abbia osservato un comportamento abusivo.

Impugnato l’avviso di accertamento da parte del contribuente, tanto la Commissione tributaria provinciale in primo grado, quanto la Commissione tributaria regionale in secondo grado hanno stabilito che il mancato mantenimento della residenza nel Comune dove ha sede l’immobile acquistato usufruendo dei benefici in questione è assolutamente ininfluente ai fini del diritto alla conservazione degli stessi.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione per la riforma della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha stabilito che il contribuente aveva diritto di usufruire dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, malgrado dopo il trasferimento della residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile entro i diciotto mesi dalla stipula dell’atto di acquisto, abbia deciso di tornare a vivere nel Comune d’origine.

L’Agenzia delle Entrate, invece, ritiene che la decisione del contribuente di trasferirsi nel Comune in cui risiedeva in precedenza, a distanza di soli tre mesi dal trasferimento della residenza nel Comune dove aveva sede l’immobile per il quale ha usufruito dei benefici fiscali in questione, integra un comportamento abusivo finalizzato solo ad ottenere i benefici fiscali.

La sentenza della Cassazione. La sentenza evidenzia che riguardo ai presupposti per usufruire dei benefici fiscali in questione la nota II bis, dell’art. 1 della tariffa Parte I allegata al Dpr 131/1986 stabilisce che

per l’applicazione dell’aliquota al 3% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costititutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:…. che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza … la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto“.

Dal tenore letterale di tale norma, quindi, si evince chiaramente che per potere usufruire dei benefici in questione deve ricorrere il requisito della residenza dell’acquirente nel Comune in cui è sito l’immobile e tale requisito deve essere già esistente oppure acquisito entro diciotto mesi dalla stipula dell’atto.

La Cassazione, a tal riguardo, evidenzia che la norma non fa alcun esplicito riferimento all’obbligo dell’acquirente di mantenere la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile per conservare i benefici in questione, né tantomeno

il mantenimento della residenza per un periodo predeterminato è previsto tra le cause di revoca di tale agevolazione“.

(In tema di onere di trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile vedasi: Cass.2616/2016; Cass. 2777/2016)

Pertanto in base a tale ricostruzione il mancato mantenimento della residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile acquistato con i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, non può considerarsi come causa che giustifica la revoca dello stesso.

Per quanto riguarda infine il presunto abuso del diritto realizzato, a parere del Fisco, dal contribuente la sentenza precisa

che esso si traduce in un principio antielusivo che consente all’Amministrazione di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti in sé privi di valide ragioni economiche e dirette al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti, fermo restando che incombe sull’Amministrazione la prova del disegno elusivo

prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte:www.condominioweb.com

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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