Daily Archives: 16 Marzo 2017

Le servitù di passaggio: il punto della Cassazione.

Con il termine servitù si intende un peso imposto su di un fondo per l’utilità, presente o futura, di un fondo limitrofo. Ai sensi dell’art. 1027 c.c., infatti, “La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario“.

Dette servitù sono dette prediali (dal latino praedium = fondo) e necessitano, ai fini di una loro valida costituzione, dei seguenti elementi: la vicinanza tra i due fondi, che sia tale da permettere l’esercizio della servitù e l’utilitas (e non mera commoditas) che il fondo dominante ottiene dal peso gravante sul fondo servente. Giova precisare come l’espressione “fondo appartenente a diverso proprietario” si riveli prodromica ad introdurre un principio di notevole importanza in materia di servitù, ovvero “nemini res sua servit“. Il significato di detto brocardo è rinvenibile nella convinzione che il proprietario di due fondi vicini non può costituire una servitù a favore di uno e a carico dell’altro.

Modalità di costituzione della servitù.

Le servitù si costituiscono per atto inter vivos o per testamento, salvi i casi di servitù coattive. Detto principio è scandito dall’art. 1058 c.c. il quale così dispone: “Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento“. È possibile costituire la servitù di passaggio anche per usucapione e destinazione del padre di famiglia (v. infra). In ordine ai requisiti del contratto attraverso il quale si perviene alla costituzione di una servitù la giurisprudenza è copiosa.