Addio al certificato di agibilità.

Grazie all’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ANCI e l’UPI si è raggiunta una tappa fondamentale relativamente all’attuazione dei decreti legislativi sulla Scia unica e sulla ricognizione dei procedimenti amministrativi.
La semplificazione tramite l’introduzione di una sola modulistica “standard” valida per l’intero territorio nazionale riguarderà Scia, Cila ed anche l’agibilità. Per le Regioni c’è tempo fino al prossimo 20 giugno per decidere se mantenere la modulistica oppure apportarvi modifiche, ma, in ogni caso, l’adeguamento dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno.

Tale soggetto potrà essere colui al quale è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la Scia (società o persona fisica), oppure il direttore dei lavori (ingegnere, geometra o architetto) o comunque un professionista stato incaricato di verificare la sussistenza delle condizioni di agibilità dell’immobile.
La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori e corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l’immobile. L’obbligato a presentare la segnalazione che non rispetta l’iter procedimentale rischia sanzioni amministrative tra i 77 a 464 euro.
Nessun cambiamento per quanto riguarda le tipologie di intervento per cui è richiesta l’agibilità ossia le nuove costruzioni, gli interventi di ricostruzione o sopraelevazione (totali o parziali), quelli su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e sui consumi energetici legati all’edificio o agli impianti presenti.
La segnalazione potrà inoltre riguardare anche l’agibilità parziale degli edifici singoli, oppure parti della costruzione funzionalmente autonome oppure singole unità immobiliari

La documentazione.

Oltre all’attestazione e del direttore dei lavori o, in mancanza, del professionista abilitato che si occupa della sussistenza delle condizioni necessarie, la segnalazione certificata di agibilità dovrà essere corredata anche dal certificato di collaudo statico il quale, tuttavia, potrà essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in caso di interventi minori
Ancora, sono tra l’altro necessari una dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente e una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
Inoltre, andranno indicati gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale che vanno a sostituire la precedente richiesta di accatastamento dell’edificio.
Per quanto riguarda il certificato di agibilità, questo verrà sostituito dalla segnalazione certificata per l’agibilità, come previsto dal d.lgs. n. 222/2016. La regolamentazione precedente imponeva che, dopo aver presentato la necessaria documentazione (impiantistica, strutturale e catastale), sull’agibilità dell’immobile dovesse pronunciarsi il Comune rilasciando un apposito attestato.
Il Comune avrebbe verificato la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

La segnalazione certificata per l’agibilità.

A seguito delle novità introdotte dalla legge, sarà direttamente il professionista abilitato ad “autodichiarare” l’agibilità, la sussistenza delle condizioni e la conformità tramite un modulo standard che i Comuni italiani saranno tenuti ad adottare per rispondere agli scopi di accelerazione e semplificazione del menzionato decreto “Scia 2”.

Fonte: StudioCataldi

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

4 Responses to Addio al certificato di agibilità.

  1. Ivan ha detto:

    Buonasera, Le espongo brevemente il mio caso .ero in affitto in un appartamento di un palazzo eretto ante 1934 nel quale a causa di infiltrazione di acqua proveniente dalla sovrastante terrazza della proprietaria, è crollato il soffitto dopo essersi riempito costantemente di acqua.soffitto costituito da un materiale simil cartongesso oltre il quale vi era un intercapedine e infine l impianto del pavimento della terrazza .premetto che a stipula contratto io non ne ero a conoscenza di tale struttura,dato che neanche nel contratto ce ne fosse menzione ,ed ho sempre pensato che fosse fatto di intonaco e normale cemento fino a quando l’ho visto in pezzi crollato sul mio letto .in seguito dunque la proprietaria mi trasferisce in un appartamento provvisorio sempre nello stesso palazzo in attesa dei lavori .mi fa firmare, il suo avvocato ,una scrittura privata ,sulla quale compare anche la firma della sua badante anche se all’epoca non avesse mai esibito procura.in questa scrittura vi è l’obbligo da parte mia di ritornare nel mio appartamento originario a fine lavori pena 50 euro da pagare per ogni giorno di eventuale ritardo . aimé fui ingenuo a firmare essendo in buona fede. I lavori tardavano a svolgersi e il suo avvocato propose al mio di avvocato tramite telefonata ,non vi è dunque niente di scritto a riguardo ,che avrei potuto scegliere se avvalermi dei lavori o restare nell’appartamento provvisorio fino a fine contratto ,avendomi dato già disdetta senza possibilità di rinnovo .io scelgo per una serie di ragioni ,anche quella di evitare un ulteriore trasloco ,dato che il suddetto appartamento era già il secondo che mi avevano fatto cambiare dopo l’incidente del soffitto .però ispiegabilmente succede che quando tornai dalla mia famiglia per le vacanze di natale ad un certo punto mi comunicarono che i lavori erano stati compiuti e che dovevo tornare immediatamente nel mio appartamento se no avrei pagato 50 euro per ogni giorno .io primo non ero più in possesso delle chiavi dell’appartamento,avendole consegnate all’avvocato con tanto di scrittura privata che ne certificasse la consegna e poi non mi trovavo in città bensì a 600 km e non potevo muovermi assolutamente per lavoro . E inoltre io comunicavo l’esigenza di avere certificazione degli avvenuti lavori prima di prendere impegni ai patti presi .comunque esasperato per i continui comportamenti assunti da coloro che facevano le veci della proprietaria ,che qui non mi dilungo ad esporvi ,ed avendo ricevuta risposta negativa alla mia richiesta di certificazione dei lavori o quantomeno a vederli di persona e magari incaricare un perito per avere conferma del pericolo estinto e del problema dell’infiltrazione ,decisi di cambiare casa.quindi mi recai in città ,cercai casa e feci la raccomandata di disdetta .alla quale segui email dell’avvocato che mi disse tutto quello da fare riguardo alla disdetta e come lasciare le chiavi a fine dei tre mesi di preavviso tranne che menzionare di farmi vedere i lavori come erano stati effettuati e di volermi ridare la chiavi per riprendere possesso dell’appartamento di origine .quindi io pensai in buona fede che potessero rimanere così le cose ,dando per scontato che la penalità della scrittura privata entrasse in vigore dal momento in cui io avessi visto i lavori ,possibilmente certificati e con le chiavi riconsegnate con una ulteriore scrittura privata.se poi io nel caso mi fossi opposto poteva porsi forse il problema sulla legittimità del mio dissenso .questo io pensai in buona fede.però poi accadde che già trasferitomi ricevo un ‘ingiunzione di pagamento di ben 5100 euro corrispondenti ai giorni ,contati dall’avviso tramite email dell’avvocato ,dopo il termine dei lavori comunicatomi in questo modo .ora io le chiedo era mio diritto e dovere della proprietà darmi il certificato di agibilità o cmq dei lavori svolti prima di farmi i trasferire con ovviamente riconsegna chiavi ?la ringrazio se ha letto tutto .mi rendo conto che è lunghissimo .

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Ivan,
      non esiste alcuna legge che vieti di dare in affitto un appartamento senza agibilità. Per cui, in tale ipotesi, i contraenti non rischiano alcuna sanzione se la scrittura privata viene registrata all’ufficio delle Entrate. Anzi, la registrazione è sempre obbligatoria e, come noto, è condizione di validità ed esistenza del contratto stesso. Senza di essa non sarebbe del resto possibile ricorrere alla procedura abbreviata di sfratto per morosità o per scadenza del termine di locazione.

      Da un punto di vista contrattuale invece le cose cambiano a seconda che l’inquilino fosse consapevole, al momento della stipula della scrittura privata, dell’assenza dell’agibilità e delle altre caratteristiche essenziali dell’immobile ai fini abitativi o commerciali. Se il locatore non ha messo al corrente di ciò l’altra parte, quest’ultima può chiedere la risoluzione del contratto ed, eventualmente, il risarcimento del danno. Viceversa, se tale circostanza era ben nota alla firma del contratto, non è possibile lamentarsi in un secondo momento.

      Quindi, non è illegale dare in affitto un appartamento senza agibilità a condizione però che l’inquilino ne sia al corrente. In tal caso è lo stesso inquilino che accetta l’immobile nelle condizioni in cui si trova e non può, in un momento successivo, tirare fuori la scusa dell’assenza di autorizzazioni per non pagare più i canoni.

      Cordiali saluti.

      • Ivan ha detto:

        Grazie mille per la sua risposta. Ovviamente non ero a conoscenza dell’inagibilità.firmai un regolare contratto dove non vi era menzionato niente a riguardo .la scrittura privata che ho firmato in seguito è priva di timbro e credo non sia stata registrata.in ogni caso ho fatto opposizione all’ingiunzione di pagamento.il giudice non ha dato l’esecutivo perché dice che quanto esposto dal mio avvocato è meritevole di approfondimento .quindi si farà la causa.cordiali saluti e grazie ancora .

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