Bonus ristrutturazione anche ai senza reddito.

Ora anche i condòmini privi di reddito possono usufruire dei bonus ristrutturazioni.

Lo ha stabilito un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, indicante le modalità di cessione del credito relativo alla detrazione spettante ai condòmini che effettuano interventi di riqualificazione energetica e/o adeguamento sismico, anche se rientrano nella “no tax area”.

La detrazione, come accennato, riguarda: gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di un edificio, per almeno il 25% della sua superficie; gli interventi funzionali al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva; le opere di messa in sicurezza degli edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico di almeno una classe.

Le spese oggetto di detrazione dovranno essere sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e non possono superare i 40.000 €, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari, per la riqualificazione energetica e i 96.000 €, sempre moltiplicato per il numero degli appartamenti, per gli interventi di adeguamento sismico.

Chi può cedere il credito?
Hanno diritto alla cessione del credito tutti i condòmini, anche quelli che, privi di reddito, non hanno provveduto al pagamento della relativa imposta, a patto che siano teoricamente beneficiari della detrazione. Anche i cessionari del credito, ossia coloro che lo hanno ricevuto, possono a loro volta effettuare ulteriori cessioni.

A chi può essere ceduto il credito?
Il credito d’imposta può essere ceduto o ai fornitori di beni e servizi che effettuano gli interventi oggetto della detrazione, o a società, enti e persone fisiche, anche se dichiaranti un reddito da lavoro autonomo o dipendente.

Come cedere il credito.

Qualora un condomino privo di redditi voglia ugualmente usufruire delle detrazioni per la parte di spesa a lui imputata, potrà decidere di cedere il credito sulla base dei calcoli effettuati e approvati dalla delibera assembleare.

Si dovrà comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento, l’avvenuta cessione ed accettazione del credito indicando denominazione e codice fiscale del cessionario. A questo punto sarà l’amministratore a dover comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, la sua accettazione e l’ammontare del credito, sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Una volta fatta questa operazione il condomino riceverà la certificazione delle spese a lui imputabili dove sarà indicato anche il protocollo telematico con il quale è stata effettuata la comunicazione alle Entrate.

Qualora i condomini non prevedano la figura dell’amministratore, per effettuare il processo di cessione del credito dovranno nominare ed incaricare un condòmino che si farà carico di inoltrare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario potrà disporre del credito dal 10 marzo dell’anno di imposta successivo e potrà utilizzarlo soltanto in compensazione, ossia per pagare, parzialmente o totalmente, le imposte erariali.

Fonte: Fazland.it

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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